Non si possono vendere panini per strada

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Redazione

10 ottobre 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Bancarelle ambulanti e commercio di prodotti alimentari per strada: se non ci sono protezioni è reato.

Annuncio pubblicitario

È caccia ai venditori ambulanti, almeno a quelli di generi alimentari. La strada è un ricettacolo di malattie: ci sono i gas di scarico delle auto e lo smog delle nostre città non risparmia neanche i piccoli centri. Così chi vende cassette di frutta e verdura o le caramelle gommose alle fiere deve predisporre delle protezioni per difendere gli alimenti dai batteri e dall’inquinamento ambientale. Parola di Cassazione. Rendiamo grazie ai giudici e ai poliziotti che sequestrano la “merce” prima che finisca nelle nostre pance e vi liberi le sostanze nocive assorbite dall’aria. Non fa eccezione il pane. È sempre la Suprema Corte a dirlo, questa volta con una sentenza depositata ieri:

Annuncio pubblicitario
non si possono vendere panini per strada [1]; non almeno se non ci sono teli di sopra. Ma procediamo con ordine.

Solo l’anno scorso la giurisprudenza si era scagliata contro i venditori di pomodori, mele e altri prodotti del mondo vegetale. Il reato di «vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione» non risparmia il fruttivendolo che vende i frutti dell’orto sul ciglio della strada (peraltro occupando il suolo pubblico), esponendo i generi alimentari alle esalazioni dei tubi di scarico delle macchine e degli altri agenti inquinanti. Esporre frutta e verdura sul banco all’aperto è dunque un illecito penale. Il caratteristico carrettino sarà anche poetico e memoria di un’epoca ormai andata, ma fa male alla nostra salute.

Annuncio pubblicitario

La legge che punisce tale comportamento è del 1962 [2], un’epoca peraltro in cui le emissioni di CO2 non erano certo quelle di oggi. La norma in commento sancisce che «è vietato, nella preparazione degli alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari: […] b) in cattivo stato di conservazione».

Secondo i giudici della Suprema Corte, la sola esposizione all’aperto può condizionare lo stato di conservazione degli alimenti, in violazione della disciplina dettata dalla normativa. Secondo la Corte, infatti, «l’accertamento dello stato di conservazione di alimenti detenuti per la vendita, non richiede né un’analisi di laboratorio né una perizia, in quanto il giudice di merito può ugualmente pervenire a tale risultato attraverso altri elementi di prova, quali le testimonianze di soggetti addetti alla vigilanza, quando lo stato di cattiva conservazione sia palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione»

Annuncio pubblicitario
[3].

Potremmo ripetere l’esempio con le caramelle gelatinose di quelle che si vedono sulle bancarelle in prossimità delle giostre, delle sagre paesane e delle fiere: tutto all’aria senza protezioni dalle mosche e dagli altri insetti. Ma oggi la Cassazione si scaglia contro chi vende i panini per strada. Anche in questo caso viene sposata la linea dura. Riflettori puntati, in particolare, sul cattivo stato di conservazione dei prodotti. Nel caso di specie i poliziotti avevano trovato diversi chili di pane privi di protezione ed esposti ad inquinamento ambientale. Scontata la condanna per vendita di prodotti in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario. La punizione non sarà questa volta il carcere ma una semplice ammenda, che tuttavia può risultare salata per chi vive di commercio ambulante.

I giudici della Suprema Corte sottolineano che «lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l’osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione o contaminazione» o, comunque, di «una alterazione del prodotto». Ciò significa che a inchiodare il commerciante, in questa vicenda, è «l’inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie volte a garantire la buona conservazione» del pane, e a prescindere dalla sua «genuinità».

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui