Timbrare il cartellino del collega: non è sostituzione di persona

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Autore: Redazione

20 febbraio 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Farsi timbrare il cartellino dal collega non comporta il reato di sostituzione di persona, ma solo un procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

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La Cassazione [1] è recentemente intervenuta su quei consueti, ma illeciti, “scambi di favore” che avvengono tra colleghi, quando si deve timbrare il cartellino di presenza. Secondo i giudici in tale condotta non sono ravvisabili gli estremi del reato di sostituzione di persona [2].

Si parla di reato di sostituzione di persona quando un soggetto, per ottenere un vantaggio, fa cadere qualcuno in errore, sostituendosi ad altri, attribuendo a sé o ad altri un falso nome o una falsa qualità.

Ad esempio si ha sostituzione di persona quando:

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– ci si attribuisca il nome di persona immaginaria;

– si crei e utilizzi un “account” e una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete.

Secondo i giudici della Corte timbrare il cartellino del collega, per farlo risultare presente, non rientra in questi casi. Infatti, seppur è vero che il datore di lavoro è caduto in errore, è anche vero che il collega non ha assunto l’identità del dipendente assente, limitandosi a timbrarne soltanto il cartellino.

Nel caso di specie, il lavoratore furbetto si è limitato a simulare un fatto inesistente (la presenza del dipendente assente sul posto di lavoro), attraverso l’utilizzazione della scheda magnetica del compagno.

Il fatto però che tale comportamento non costituisca reato di sostituzione di persona, non significa che esso non sia un illecito comunque punito. Infatti, oltre ad essere un illecito disciplinare, potrebbe ricorrere la truffa.

Dipendente avvisato…

di ANDREA BORSANI

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