La società in nome collettivo Snc
La società in nome collettivo, che ha come sigla abbreviata Snc, è un tipo di società di persone in cui tutti i soci apportano lavoro o altri beni e rispondono dei debiti sociali.
La società in nome collettivo Snc è un tipo di società molto diffuso e utilizzato specialmente per le piccole attività commerciali ed artigianali: in essa infatti l’apporto dei soci, in termini di lavoro e di beni forniti da ciascuno, è più importante del capitale di cui la società è dotata, tant’è che per costituirla non è neppure necessario un capitale minimo. Viene chiamata “in nome collettivo” perché la partecipazione dei soci è essenziale, e il loro nome deve essere espressamente indicato nella ragione sociale: ad esempio “società Alfa di Mario Rossi & C Snc”
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Caratteristiche della Snc
La responsabilità dei soci insieme a quella della società – o meglio, subito dopo quella della società, come vedremo tra poco – è inderogabile, nel senso che non può essere esclusa da nessun accordo o patto tra i soci; fermo restando che il socio che abbia comunque pagato i creditori con il proprio denaro personale potrà farsi rimborsare dagli altri soci. Nella Snc quindi i soci saranno chiamati a rispondere di persona dei
Ad esempio, se un fornitore della Snc vanta un credito di 1000 euro, ed il patrimonio della società è sufficiente a pagargli solo 400 euro, egli potrà richiedere il pagamento della differenza, e quindi degli altri 600 euro che gli spettano, direttamente e personalmente ai soci, che saranno costretti a pagare di tasca propria. Invece, nel caso contrario, e cioè quando ci sono creditori del singolo socio, che pretendono pagamenti dovuti per sue spese private ed estranee alla società (esempio: il socio di un’officina meccanica ha acquistato una televisione per casa sua e non ha pagato le rate), essi potrebbero chiedere la liquidazione della sua quota nella società, ma non fin quando la società rimane attiva
Come si costituisce una Snc?
Occorre stipulare il contratto di società attraverso un formale atto costitutivo, che potrà un atto pubblico o anche una scrittura privata, che però dovrà essere sempre autenticata da un notaio per le firme dei contraenti. L’atto costitutivo dovrà contenere, a pena di nullità, oltre alle generalità dei soci, l’oggetto sociale – cioè le attività che la società svolge – la sede legale e le eventuali sedi secondarie, e la ragione sociale, ossia la denominazione della società.
Al momento della costituzione si dovrà anche prestabilire i tipi o l’ammontare dei conferimenti apportati dai soci, che non necessariamente dovranno essere in denaro, ma potranno anche essere beni apportati o altre prestazioni cui saranno obbligati i c.d.
L’atto costitutivo dovrà poi essere iscritto entro 30 giorni al Registro delle imprese [5], che è tenuto dalla Camera di Commercio: questo adempimento è la condizione indispensabile e sufficiente per adempiere alla necessaria pubblicità legale della società, ossia a comunicare a tutti gli interessati la sua esistenza. L’iscrizione della Snc nel Registro delle imprese – che è ora interamente informatizzato – garantisce, infatti, la comunicazione con valore legale a tutti gli interessati del fatto che la società si è costituita, e fornisce tutte le necessarie notizie riguardo la sua composizione e struttura e le notizie su chi la amministra, dove è situata e quali sono i suoi recapiti, tra cui ora anche, obbligatoriamente, l’indirizzo PEC.
La Snc potrebbe esistere anche senza questo adempimento di iscrizione al Registro delle imprese, ma si avrebbe una Snc irregolare, che sarebbe disciplinata dalle norme del Codice civile sulla società semplice, le quali sono meno favorevoli ai soci ed alla società stessa, perché entrambi sarebbero meno garantiti dalle pretese dei creditori rimasti impagati. Infatti, in assenza delle informazioni che il Registro delle imprese contiene e garantisce, i creditori non sarebbero a legale conoscenza dell’esistenza della società, e potrebbero rivalersi, per i debiti sociali, direttamente sui soci e comunque su coloro che hanno agito in nome e per conto della società; così come i creditori del socio potrebbero rivalersi sulle sue quote sociali.
Come funziona la Snc?
La Snc non prevede l’assemblea dei soci: se si rende necessario modificare le pattuizioni sociali o assumere altre decisioni strategiche, è necessario il consenso di tutti i soci, a meno che l’atto costitutivo non abbia previsto diversamente, ritenendo valide le deliberazioni adottate anche a maggioranza e non necessariamente all’unanimità. I voti deliberativi potranno essere conteggiati, in base al tipo di decisioni da assumere, per persona, ossia in modo che ogni socio esprima un voto, oppure per quote, in modo proporzionale alla partecipazione di ciascuno in misura percentuale. Ad esempio: se ci sono tre soci, di cui il primo al 40% e gli altri due al 30%, con il voto di questi ultimi due si ottiene come maggioranza nel meccanismo a persona i due terzi, ossia il 66,67%, ed invece con il meccanismo per quote il 60%, che è inferiore).
L’amministrazione e la rappresentanza della società spettano, in linea generale, a tutti i soci disgiuntamente; in questo modo ciascun socio potrà compiere autonomamente gli atti di amministrazione, cioè quelli che rientrano nel perseguimento dell’oggetto sociale, senza dover informare prima gli altri soci. Tuttavia, è possibile stabilire regole di amministrazione diverse, prevedendole nei patti sociali al momento della costituzione della società, o anche con successive modifiche. In questo modo, i soci potranno scegliere, ad esempio, un sistema di amministrazione congiunta (anche solo per determinati atti, come quelli di straordinaria amministrazione, lasciando gli altri di tipo ordinario a tutti i soci disgiuntamente) oppure – ed è il sistema più diffuso nella pratica – riservare le facoltà di amministrazione soltanto ad alcuni o a uno solo dei soci, che saranno i
Di regola, quindi, la Snc è amministrata direttamente dai soci, o da alcuni o almeno uno di essi, e non quindi da persone esterne. I soci non amministratori hanno comunque un potere di controllo diretto sull’operato sociale e sulla gestione, che comprende il diritto di avere dagli amministratori notizie sull’andamento degli affari, di consultare tutti i documenti relativi all’amministrazione svolta e di ottenere i relativi rendiconti periodici. L’amministratore munito dei
La Snc deve tenere le scritture contabili [7], e in particolare il libro giornale ed il libro degli inventari, anche se al termine di ogni esercizio non deve redigere un vero e proprio bilancio (tranne che nei casi di scioglimento e di liquidazione), bensì un rendiconto [8], che, a differenza del bilancio, non deve essere depositato ed ha uno schema di redazione più semplice, pur dovendo rappresentare fedelmente la situazione economica e patrimoniale della società. La Snc, se esercita attività commerciale, può fallire, e il suo fallimento comporta anche, automaticamente, quello di tutti i suoi soci. Viceversa, il fallimento personale di un socio può comportare la sua esclusione dalla società, se gli altri soci lo deliberano.
Quando la società si scioglie – per volontà dei suoi soci, o per decorso del termine, se la durata era stata predeterminata nell’atto costitutivo, o per qualsiasi altra causa prevista dalla legge o dal contratto sociale – occorrerà redigere un bilancio finale di liquidazione, con conseguente riparto tra i soci dell’eventuale residuo attivo, ed infine provvedere alla cancellazione della Snc dal Registro delle imprese.
Di PAOLO REMER