Vendo immobile: i soldi vanno al notaio

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Autore: Lorenzo Mari

05 settembre 2017

Laureato con lode in Scienze Politiche, specializzato in relazioni internazionali dell'Unione Europea con un Master del College of Europe svolge dal 2009 la libera professione come consulente per enti pubblici e per aziende nel campo del Project Management e dello start-up, è esperto esterno per il Ministero del'Istruzione presso l'ANSAS - Agenzia Nazionale Lifelong Learning in qualità di membro della Commissione di valutazione dei progetti LLP e per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso l'ISFOL in qualità di valutatore ex-post dei rapporti finali dei progetti LLP Leonardo da Vinci e delle candidature Leonardo TOI. È inoltre consulente della provincia di Cosenza per la creazione del coordinamento provinciale degli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) e di alcune delle II.PP.A.B. della Regione Siciliana in qualità di Project Manager per azioni di sviluppo territoriale e inclusione sociale. E' presidente della sezione regionale della Calabria dell'Unione Italiana Giovani Professionisti.

Ecco la nuova normativa che permette al notaio di recepire anche i depositi per il prezzo d’acquisto. I dettagli.

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La legge sulla concorrenza 2017 [1] ha stabilito – tra l’altro – le modalità attraverso le quali venditore e acquirente potranno garantire la compravendita attraverso un deposito preliminare al notaio che cura l’atto pubblico. Questi non potrà rifiutarsi di accettare il deposito e dovrà corrispondere all’altra parte quanto pattuito solo nel momento in cui l’acquisto sarà perfezionato. Ecco i dettagli.

Se vendi casa pagano il notaio

Con la nuova normativa sono stati sanciti alcuni principi fondamentali per lo sviluppo della compravendita. Li riassumiamo come segue:

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Come è evidente dunque il ruolo di garanzia del notaio negli atti di compravendita viene notevolmente rafforzato. Si tratta di una riforma che garantisce la correttezza delle procedure e aumenta l’attendibilità del processo di compravendita.

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Vediamo da quando la normativa dovrà essere applicata.

Quando si applica la nuova procedura per gli atti di compravendita?

La nuova procedura per gli atti di compravendita è applicabile a tutti i contratti successivi al 29 agosto 2017 e anche ai preliminari in essere al momento dell’entrata in vigore.
Nonostante la prevedibile ritrosia ad applicare la normativa da parte di chi ha stipulato un atto preliminare precedente alla data del 29 agosto 2017 [2], è ragionevole sostenere il valore retroattivo della norma, esattamente come accade per gli altri casi in cui una legge impatta su di un rapporto già in essere: si pensi ad esempio al caso del cambiamento delle procedure di divorzio per le separazioni già in corso.

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Non appare inoltre applicabile la tesi della derogabilità di questa normativa in sede di stipula del compromesso: la norma di cui abbiamo detto è da considerarsi inderogabile perché appartenente al cosiddetto «ordine pubblico di protezione»: tutela difatti il contraente debole (ossia l’acquirente della ditta di costruzioni) di fronte al rischio dell’incertezza in cui ci si trova nel periodo compreso dal momento dell’ultima ispezione dei Registri immobiliari fino al momento della trascrizione.

Già prima della legge le parti erano libere di chiedere al notaio di custodire i soldi del prezzo di vendita fino alla trascrizione, solo che ora diventa obbligatorio per il notaio se a chiederlo è almeno un solo contraente.

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