L'impianto fotovoltaico va accatastato?

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Autore: Chiara Samperisi

08 settembre 2017

Avvocato presso il foro di Roma. Specializzazione Professioni Legali. Si occupa prevalentemente di Diritto Civile. È altresì impegnata in ambito amministrativo, nelle azioni di risarcimento contro enti pubblici nonché nell’assistenza agli Ordini Professionali.

Ecco quando un impianto fotovoltaico va accatastato, i casi in cui non sussiste l’obbligo di accatastamento e le previsioni dell’Agenzia delle Entrate

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L’impianto fotovoltaico è un bene mobile o un bene immobile? L’impianto fotovoltaico, installato sul terreno o sul tetto di un edificio, va accatastato o non è necessario procedere all’accatastamento? Rispondere a questi interrogativi non è così semplice come potrebbe sembrare: lo sviluppo e il progresso ci pongono sempre più spesso di fronte a situazioni nuove che richiedono un approccio giuridico moderno e flessibile. Certamente, per poter fornire una risposta esauriente all’interrogativo se l’impianto fotovoltaico vada accatastato o meno è bene premettere qualche brevissima parola in ordine al significato di

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accatastamento. Ebbene, nel linguaggio giuridico l’accatastamento indica la registrazione di un bene al catasto. L’operazione è pacifica per quanto riguarda i beni immobili. Invece, per altri beni – come gli impianti fotovoltaici – sono sorti numerosi dubbi.

Impianto fotovoltaico e catasto: i termini della questione

L’impianto fotovoltaico, come noto, serve a produrre energia elettrica mediante lo sfruttamento dell’energia solare. La questione circa il suo accatastamento in realtà è abbastanza risalente e affonda le sue radici in un dibattito sorto tra l’Agenzia del territorio (ora soppressa) e l’

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Agenzia delle Entrate. Orbene, le due Agenzie, sulla scorta di diverse pronunce giurisprudenziali [1] si sono a lungo interrogate sulla necessità di procedere all’accatastamento degli impianti fotovoltaici. Le ragioni della diversità di vedute tra le due Agenzie si fondava sulla differenza tra beni mobili e beni immobili, così come definiti dal nostro ordinamento e sulle conseguenze giuridiche connesse a tale distinzione. Difatti, secondo il Codice Civile [2], costituiscono beni immobili tutti quei beni che siano “naturalmente o artificialmente” incorporati al suolo, anche solo transitoriamente. Sono, invece, beni mobili tutti quelli che non rientrano in tale categoria.
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Dunque, sulla base delle norme del Codice Civile ed alla luce del Regolamento catastale [3], dovevano ritenersi soggetti ad accatastamento tutte le unità immobiliari, ancorché “semplicemente poggiate al suolo” (a prescindere da quale fosse il sistema di ancoraggio al suolo). Alla luce di tali considerazioni e sulla scorta della giurisprudenza, l’Agenzia del Territorio [4] aveva stabilito che gli immobili ospitanti pannelli fotovoltaici dovessero essere accatastati autonomamente come “opifici”, ovverosia come stabilimenti industriali all’interno dei quali avviene la trasformazione di una materia prima in prodotto finito: nel caso di specie l’energia elettrica. Di parere contrario era, invece, l’Agenzia delle Entrate

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[5] secondo la quale gli impianti fotovoltaici dovevano considerarsi beni mobili in quanto i pannelli che li compongono, normalmente, possono essere agevolmente rimossi e spostati. In buona sostanza: secondo l’Agenzia del Territorio i pannelli fotovoltaici, in quanto beni immobili, dovevano essere accatastati; secondo l’Agenzia delle Entrate – al contrario – non era necessario procedere all’accatastamento dei pannelli fotovoltaici, da considerarsi alla stregua di beni mobili. Successivamente, a seguito dell’unificazione delle due Agenzie si rendeva necessario trovare una posizione univoca sul punto.

Accatastamento dell’impianto fotovoltaico: quando è obbligatorio

Nel 2013 è stata emanata una circolare

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[6] con lo scopo di far chiarezza sull’accatastamento dell’impianto fotovoltaico e precisare quali impianti dovevano ritenersi soggetti all’obbligo di accatastamento e quali, invece, dovevano ritenersi esclusi da tale obbligo. Con la circolare in commento, in realtà, l’Agenzia delle Entrate si è di fatto allineata alla posizione assunta dell’Agenzia del territorio. Semplificando, si può dire che vi sono casi in cui è obbligatorio provvedere all’accatastamento dell’impianto fotovoltaico e casi in cui, invece, non esiste nessun obbligo di accatastamento. Con riferimento agli impianti posti su edifici (ad esempio sul tetto di un condominio o di un capannone) non c’è obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome. Ciò in quanto se viene installato un impianto sul
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tetto di casa, l’impianto si considera assimilato all’edificio e solo in specifiche circostanze tale installazione è idonea ad aumentare la rendita catastale dell’intero edificio. Una di queste circostanze è quando la presenza dell’impianto aumenta il valore dell’edifico su cui sorge di almeno il 15%. In questa circostanza, dunque, l’accatastamento dell’impianto fotovoltaico diventa obbligatorio. Al contrario, non sussiste alcun obbligo di effettuare la comunicazione al catasto nel caso in cui l’impianto non superi determinati livelli di potenza e di dimensioni.

Impianto fotovoltaico: bene mobile o immobile?

Alla luce delle riflessioni svolte in ordine all’accatastamento dell’impianto fotovoltaico, si può rispondere anche al primo interrogativo relativo alla sua natura di bene immobile o di bene mobile. È bene premettere, però, che la risposta non è unica. Infatti, può ragionevolmente ritenersi che tutte le volte in cui un impianto fotovoltaico – per le sue caratteristiche – debba essere accatastato allora lo stesso potrà ritenersi bene immobile e soggiacere alle relative regole. Nei casi in cui l’impianto non debba essere accatastato, lo stesso potrà, invece, considerarsi bene mobile.

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