Concorrenza sleale accaparrare i dipendenti di altra azienda

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Autore: Redazione

26 settembre 2013

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Storno illecito di lavoratori: nella valutazione pesano il numero di lavoratori acquisiti, la loro competenza e il tempo in cui è avvenuto il passaggio.

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È illecito assumere dipendenti di un’altra azienda che opera nello stesso settore commerciale al solo scopo di danneggiarla: specie se si tratta dei lavorati più capaci. Questa è, infatti, un’operazione che integra gli estremi della concorrenza sleale perché mira a porre l’azienda rivale nell’impossibilità di competere sul mercato. A chiarire questo passaggio è la Cassazione, in una recente sentenza [1].

Il comportamento dell’imprenditore volto, da un lato, ad acquisire professionalità lavorative in possesso di specifiche nozioni tecniche (risparmiando così sulla formazione) e, dall’altro, destinato a mettere in ginocchio l’azienda concorrente, privandola delle sue migliori risorse, è un comportamento che la legge vieta.

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La vicenda

In un mese circa, sette dipendenti e tre segretarie, su un organico inferiore alle trenta unità, erano stati assunti dall’azienda concorrente, dopo numerosi contatti via mail. Tanto basta ai giudici della Suprema Corte per emettere una sentenza di condanna. Non serve la prova che i “fuoriusciti” avessero portato con sé la lista clienti: basta, infatti, il bagaglio di professionalità e i contatti personali.

La Cassazione precisa che non sempre il cosiddetto storno dei dipendenti da un’impresa a un’altra concorrente è scorretto, né è illecita la contrattazione che un imprenditore intrattiene con il collaboratore dell’azienda concorrente. Si tratta, infatti, di azioni che sono espressione dei principi della

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libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica.

Ma tale comportamento diventa invece vietato e integra la concorrenza sleale quando lo storno viene messo in atto non solo sapendo che può danneggiare l’altro, ma proprio con l’intenzione di raggiungere detto risultato.

Per capire se questo accade, bisogna considerare alcune variabili:

– la quantità dei soggetti stornati;

– la portata dell’organizzazione complessiva della concorrente;

– la posizione che i dipendenti rivestivano;

– la loro scarsa fungibilità (ossia, la possibilità di essere sostituiti rapidamente con altri dipendenti);

– la rapidità del cambio di campo;

– il parallelismo con l’iniziativa economica tra le due imprese: si deve, cioè, trattare di due aziende che operino nello stesso settore commerciale.

Per punire tale comportamento sleale, non rileva la velocità con cui l’azienda depauperata di mano d’opera abbia rimpiazzato le perdite. Importa invece l’intenzione di paralizzarla, privandola della sua struttura portante.

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