Lavoro agile: come lavorare da casa

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Autore: Chiara Samperisi

19 settembre 2017

Avvocato presso il foro di Roma. Specializzazione Professioni Legali. Si occupa prevalentemente di Diritto Civile. È altresì impegnata in ambito amministrativo, nelle azioni di risarcimento contro enti pubblici nonché nell’assistenza agli Ordini Professionali.

Ecco come cambiano i concetti di luogo ed orario di lavoro per molte categorie di lavoratori

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Fino a non molto tempo fa il lavoratore dipendente di un’azienda non aveva scelta in relazione al luogo in cui doveva svolgere la propria attività lavorativa. Già sapeva, infatti, che una volta assunto poteva lavorare solo ed unicamente in ufficio o, comunque, presso i locali del proprio datore di lavoro. Non esistevano eccezioni (tranne che per il cosiddetto lavoro a domicilio ed il telelavoro). Adesso, invece, con le previsioni della legge sul lavoro agile [1], la questione è cambiata e sarà possibile anche lavorare da casa. Ma cerchiamo di comprendere in che modo.

Lavoro agile: che cos’è?

Dallo scorso 14 giugno 2017, è consentito alle aziende fare ricorso al cosiddetto “

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lavoro agile“, noto anche come smart working: si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si distingue da quella tradizionale per alcune caratteristiche. In sostanza la legge sul lavoro agile prevede che datore di lavoro e lavoratore firmino un accordo col quale stabiliscono le modalità in cui debba essere effettuata la prestazione lavorativa.

Circa il luogo di lavoro, nel lavoro agile si prevede che il lavoratore presti la propria attività in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno degli stessi, senza una postazione fissa. Con riguardo all’orario di lavoro, invece, la prestazione di lavoro viene svolta senza precisi vincoli, ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Il lavoratore ha diritto al

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riposo ed alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro. Nel lavoro agile il lavoratore ha diritto alla stessa retribuzione percepita dai lavoratori che svolgono le medesime mansioni all’interno dei locali dell’azienda.

Lavoro agile: l’ accordo scritto

L’accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore [2] è il cuore fondamentale dell’intera normativa. Sostanzialmente, attraverso l’accordo sul lavoro agile, il lavoratore può lavorare da casa. Per questo è importante che l’accordo contenga dettagliatamente la disciplina circa le modalità in cui deve essere resa la prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. Infatti, nell’accordo vengono in particolare regolamentati i seguenti profili:

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Lavoro agile: recesso

Dal lavoro agile è possibile recedere. Il recesso dall’accordo è consentito ad entrambe le parti: sia al lavoratore che al datore di lavoro. Se il lavoro agile è a tempo indeterminato, le parti possono recedere dando un preavviso non inferiore a 30 giorni (a meno che non sussista un giustificato motivo di recesso). Se, invece, è a termine, il recesso è ammesso solo in presenza di un giustificato motivo. In entrambi i casi, una volta esercitato il recesso dall’accordo, l’attività lavorativa riprende a svolgersi secondo le modalità ordinarie. Nel caso di lavoratori disabili [3] il termine di preavviso non può essere inferiore a 90 giorni, per consentire al lavoratore di riorganizzare il proprio impegno di lavoro compatibilmente con le proprie esigenze di vita e di cura.

Per maggiori dettagli in ordine al trattamento economico, agli infortuni ed alla sicurezza sul lavoro, leggi anche Lavoro agile: cos’è e come funziona.

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