Contributo unificato: cosa succede se non viene pagato

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Autore: Maria Monteleone

10 dicembre 2018

Avvocato. Esperta in diritto civile, diritto tributario, diritto bancario, diritto di famiglia, tutela del consumatore. Mediatore civile e commerciale. Specializzata in Professioni Legali. Laureata con lode in Giurisprudenza. Curatore della rubrica "Law and Financial" in materia di Fisco e Riscossione.

Quando e come si paga il contributo unificato e quali sono le conseguenze del mancato o incompleto versamento.

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La giustizia ha tanti costi. Per iniziare una causa, oltre a pagare i compensi al proprio difensore, occorre sostenere determinate spese. La prima di queste è il contributo unificato, cioè la tassa da pagare per iscrivere a ruolo una causa civile, amministrativa o tributaria, il cui importo varia in base al valore della lite.

Se il contributo unificato non viene pagato, la causa viene comunque iscritta, ma la parte rischia di dover pagare anche delle sanzioni elevate (fino al 200% dell’importo originario).

Vediamo nel dettaglio cosa succede se il contributo unificato non viene pagato.

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Contributo unificato: cos’è e quando si paga

Il contributo unificato è la tassa che ciascuno deve pagare per iscrivere a ruolo una causa civile, amministrativa o tributaria. Il contributo va pagato quando si iscrive telematicamente o in cancelleria la causa (in ogni grado di giudizio) e viene ad essa attribuito il numero di ruolo.

Il contributo deve essere versato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo e che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

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L’importo del contributo unificato varia in base al valore del processo e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

La legge [1] prevede degli scaglioni corrispondenti al valore di lite; se questo è indeterminabile si applica un importo fisso.

Contributo unificato: come si paga

Il contributo unificato può essere pagato mediante versamento:

  1. ai concessionari con F23;
  2. in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
  3. presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati con contrassegno.

La legge [2] prevede espressamente i casi in cui il contributo unificato non è dovuto: per esempio, il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento dei figli.

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Contributo unificato: chi controlla se è stato pagato

La cancelleria verifica il corretto pagamento del contributo unificato e, in caso di omesso o incompleto versamento, avvia la riscossione degli importi dovuti, previa comunicazione alla parte o al suo difensore (se la parte ha eletto domicilio presso l’avvocato).

Più precisamente, per l’accertamento e la riscossione del contributo unificato è la cancelleria del magistrato dove è stato depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato.

Contributo unificato: invito al pagamento

Entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo (per esempio ricorso), l’ufficio notifica alla parte, l’invito al pagamento dell’importo dovuto, risultante dal raffronto tra il valore della causa e il corrispondente scaglione, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese.

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Nell’invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento.

L’invito è notificato a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto; nel caso di mancata elezione di domicilio, l’invito è depositato presso l’ufficio.

In caso didi omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’importo del contributo.

Contributo unificato: cartella esattoriale

Se neppure dopo l’invio dell’invito al pagamento la parte non versa gli importi dovuti, questi vengono iscritti a ruolo. L’Agenzia delle Entrate Riscossione procede con la notifica della cartella esattoriale in cui intima il pagamento del contributo, delle sanzioni, degli interessi e del compenso di riscossione.

L’eventuale contestazione della cartella deve avvenire con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria.

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