Ricongiunzione contributi: come ottenerla

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Autore: Barbara Conti

13 dicembre 2018

Diplomata con 100/100 presso il liceo linguistico M. Buratti di Bassano Romano, si è laureata in lingue per la comunicazione internazionale presso l’università L.U.M.S.A. di Roma con 108/110 con la tesi in economia politica dal titolo “Cause ed effetti dell’immigrazione: il caso della Francia”. Ha ottenuto il titolo di giornalista pubblicista ed è iscritta all'Albo dal 2011; collabora con diverse testate anche online. Cura due rubriche sull'Avanti online, una di tennis e l’altra di cinema e fiction.

Andare in pensione “ricongiungendo” tutti gli anni di contributi cumulati è possibile, come noto, con cumulo gratuito, totalizzazione e ricongiunzione. Cosa cambia e quale formula conviene di più e perché? Proviamo a rispondere a tutte queste domande.

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È chiaro a tutti che sia il cumulo gratuito, che la totalizzazione, che la ricongiunzione permettono di “ricongiungere” tutti gli anni di contributi maturati (in ‘luoghi’ e periodi diversi) presso un unico ente di previdenza sociale al fine pensionistico, così da avere un’unica pensione presso un solo ‘gestore previdenziale’. Allora forse è meno evidente quali siano i vantaggi e gli svantaggi, le differenze tra i tre tipi di misure; e, di conseguenza, anche quando ricorrere ad una piuttosto che ad un’altra. Cerchiamo di fare chiarezza dunque. Innanzitutto, però, occorre chiedersi

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come ottenere la ricongiunzione contributi.

Ricongiunzione perché: è (sempre) (s)vantaggiosa?

Innanzitutto cerchiamo di puntualizzare un luogo comune: la ricongiunzione è sempre onerosa e da evitare, laddove possibile, o vi sono circostanze in cui è preferibile?

Sicuramente la ricongiunzione [1] risulta una spesa molto “pesante” da sostenere per i lavoratori; richiedere la ricongiunzione all’Inps, infatti, può arrivare a costare fino a 300mila euro; nonostante questo comporti – per legge – che si abbia il diritto ad una detrazione fiscale sulle imposte pari al 43%. D’altra parte, è vero che ci si può rivolgere a qualsiasi altro ente di gestione previdenziale e non all’Inps; ma se la cifra riferita alle tasse sarà inferiore, sarà minore anche l’importo dell’assegno pensionistico che viene ponderato sulla base di un metodo di

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calcolo retributivo e non di calcolo contributivo.

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo gratuito

Per legge [2] con la ricongiunzione si possono riunire i contributi versati in gestioni diverse tranne che quelli erogati presso la Gestione Separata Inps, trasferimento che – però – non è a costo zero. Tuttavia i costi variano in base a età, sesso del lavoratore e anni da riunire.

Esistono vari tipi di ricongiunzione: al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall’INPS, ai Fondi diversi dal fondo dipendenti (AGO) e quello dei liberi professionisti.

Con il cumulo gratuito (retributivo) [3] o totalizzazione retributiva, infatti, ogni cassa versa i contributi pro quota, in proporzione cioè al monte di contributi maturato, da lì scaturiva il proprio assegno pensionistico per il lavoratore che equivaleva – successivamente – alla sommatoria di tutte le quote di ciascuna cassa; ma ognuna di esse ha le sue regole (che variano anche a seconda del lavoro svolto e del settore di attività) e, pertanto, tale opzione non è sempre vantaggiosa dal punto di vista dell’ammontare dell’entità dell’assegno pensionistico, laddove potesse convenire per il fatto della gratuità del trasferimento per il cumulo dei contributi versati per accedere alla pensione. Dunque si baserebbe più su un criterio contributivo (cioè degli anni di contributi versati) più che retributivo (cioè basato sull’ultimo anno di reddito maturato) e pertanto utile per una pensione anticipata (di anzianità di servizio più che di vecchiaia), ma meno in tema di Ape sociale e Ape volontaria (in cui incide anche il fattore dell’età anagrafica). Di certo, poi, è utile ai liberi professionisti (avvocati, medici, ingegneri, architetti e tutti coloro iscritti ad albi professionali come i giornalisti), categoria a cui si estendeva (ma non a rappresentanti e agenti di commercio).

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Ora l’obiettivo della Legge di stabilità 2017 è far sì che la ricongiunzione sia gratuita e ciò la renderebbe assolutamente la più conveniente di tutte e tre le vie possibili. Prima della legge di stabilità 2017, infatti, la totalizzazione era gratuita, ma c’era un taglio sull’assegno pensionistico per la riunificazione degli anni di contributi cumulati. Tale riunificazione richiedeva il pagamento di una somma, ma non era più limitante solo per questo fatto, bensì anche per un’altra ragione; c’è, infatti – a tale proposito -, da considerare la voce dei cosiddetti contributi silenti, ossia la remissione per alcuni anni di contributi versati che andavano persi con la ricongiunzione (come potrebbe accadere nel caso di periodi di lavoro all’estero, magari non conteggiati inizialmente): se – facciamo un esempio – per andare in pensione a un dipendente servivano solamente due anni di contributi e ricongiungeva un precedente lavoro svolto, con la cui occupazione aveva cumulato ben tre anni di contributi, quell’anno di contributi versati in più eccedente andava perso.

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Se è comunque possibile ricorrere al cumulo gratuito, in luogo della totalizzazione o della ricongiunzione se ritenute onerose, è vero che occorre prima rinunciare all’eventuale previa totalizzazione e si avrà diritto al rimborso di quanto pagato.

Riscatti a pagamento per la ricongiunzione e pensione supplementare

Tuttavia occorre precisare che non tutti gli anni di contributi versati sono ‘riscattabili’, ed altri lo sono a pagamento. Ad esempio, si possono riscattare a pagamento periodi quali: quello del corso legale di laurea, di assenza facoltativa per maternità, del praticantato per i promotori finanziari, dell’attività svolta con contratto part time, per lavori socialmente utili. Inoltre, i lavoratori iscritti all’Ago (l’Assicurazione generale obbligatoria), alla gestione separata degli autonomi o dei parasubordinati, o dei Fondi speciali Inps, possono richiedere il riscatto (Inps) per

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periodi di aspettativa.

Infine, esiste un diverso tipo di pensione: la cosiddetta pensione supplementare elargita dall’Inps. Quando un lavoratore percepisce già una pensione, ma ha maturato anche altri ulteriori anni di contributi (aggiuntivi) oltre quelli necessari al fine pensionistico, l’Inps può rilasciare una pensione supplementare, in aggiunta all’assegno pensionistico già liquidato; ma è una facoltà meramente opzionale che potrebbe scattare e rivolta solo ai dipendenti.

Ricongiunzione: il caso tipo degli avvocati

In attesa di conoscere se, prima o poi, in futuro la ricongiunzione non onerosa possa diventare realtà (alla pari della totalizzazione e del cumulo gratuito), vediamo – per capire meglio – il caso tipo di cosa accade agli avvocati (iscritti, come noto, alla

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Cassa forense). Come previsto dalla legge [4], anche agli avvocati si dà la possibilità di ricongiungere gli anni di contributi versati per accedere prima e più facilmente alla pensione; per gli avvocati, inoltre, i termini per l’accesso pensionistico sono i seguenti: 67 anni di età e almeno 32 di versamenti contributivi per la pensione di “vecchiaia”, mentre per quella di “anzianità” occorrono 60 anni di età, 38 di versamenti contributivi e la cancellazione dall’albo professionale di categoria.

Nel momento stesso in cui, mettiamo il caso, volessero “ricongiungere” anni di docenza, in cui hanno insegnato, per loro la ricongiunzione sarebbe molto più onerosa presso un ente previdenziale (a cui di solito si rivolgono lavoratori dipendenti), rispetto alla Cassa forense stessa. Vediamo in quale entità differiscono le cifre di riferimento. Ovviamente si effettua un calcolo di tipo contributivo e non retributivo (che, come si sa, è meno conveniente), quindi calcolato in base alla percentuale fissata dall’ente previdenziale medesimo; nel caso degli avvocati quest’ultima quota (di solito riferita a qualsiasi altro lavoratore dipendente) è nettamente superiore rispetto a quella fissata dalla Cassa Forense: l’avvocato di solito versa alla Cassa Forense attualmente una percentuale di contribuzione obbligatoria pari al 14%; questa cifra dovuta dal professionista è di molto inferiore rispetto al 32,7% previsto, in media, per i lavoratori dipendenti. E, per ogni gestione previdenziale di riferimento, tale quota percentuale stabilita varierà ancora.

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