Malattia insorta prima delle ferie

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A che titolo può assentarsi il dipendente che si ammala prima di andare in vacanza, quando possono essere fruite le ferie rimaste?

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Non c’è un peggior momento, per ammalarsi, dell’inizio delle ferie: dopo aver organizzato le vacanze ed aver pianificato ogni momento libero, tutto finisce a gambe all’aria per colpa della malattia. Ma le ferie concordate col datore di lavoro che fine fanno? La malattia “brucia” anche i giorni di ferie? In altre parole, il dipendente che si ammala prima delle ferie le perde? Oppure, pur non perdendo le ferie formalmente, le perde di fatto, nel caso in cui non riesca ad accordarsi col datore di lavoro per beneficiare di altre giornate libere?

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Purtroppo, non esiste una risposta certa a queste domande. La malattia insorta prima delle ferie, o durante le ferie, in gran parte dei casi le interrompe, salvo le ipotesi in cui la patologia trovi giovamento nei momenti di svago: in questi casi la malattia è compatibile col godimento delle ferie.

Ad ogni modo, è sempre il datore di lavoro ad aver l’ultima parola sulle giornate in cui è possibile godere delle ferie: è vero che la legge prevede che un minimo di giornate di ferie debbano essere godute obbligatoriamente ogni anno, ma il dipendente non può auto-assegnarsi le vacanze, nemmeno nel caso in cui il comportamento del datore sia illegittimo. Quest’ultimo può essere multato per aver impedito al lavoratore di godere delle ferie, ma il dipendente che va in vacanza senza l’accordo col datore di lavoro può rischiare il licenziamento. Ma procediamo con ordine.

Assenze per malattia e ferie: differenze

In primo luogo, bisogna tener presente che le assenze per malattia hanno uno scopo diverso dalle assenze per ferie. Le assenze per malattia, difatti, sono finalizzate alla guarigione del lavoratore, e sono collegate al verificarsi di una patologia, che causa un’incapacità lavorativa temporanea. In pratica, il medico curante assegna le assenze per malattia in quanto reputa le condizioni di salute del dipendente incompatibili con l’attività svolta.

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Le assenze per ferie, invece, sono finalizzate al recupero psico-fisico del dipendente. In pratica, le ferie permettono al lavoratore non solo di riposarsi, ma anche di poter “recuperare” i rapporti sociali e familiari e i momenti di svago, normalmente compromessi dall’attività lavorativa continuativa.

Quando le ferie sono compatibili con la malattia?

Chiarita la finalità delle due tipologie di assenze, è più semplice comprendere quando la malattia è compatibile con le ferie e quando non lo è.

In linea generale, la malattia è compatibile con le ferie se si tratta di una patologia che migliora con le attività di svago o all’aria aperta, ad esempio la cefalea, la sindrome ansioso-depressiva, o uno stato patologico dovuto allo stress, salvo i casi di particolare gravità.

Negli altri casi, la malattia è incompatibile con le ferie, perché non consente al lavoratore il recupero psico-fisico.

Quando malattia e ferie sono incompatibili, la malattia interrompe le assenze per ferie.

Facciamo un esempio, ipotizzando una malattia insorta prima delle ferie:

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Quante ferie spettano in un anno?

Le ferie che spettano complessivamente ogni anno, nella misura minima prevista dalla legge [1], sono pari a 4 settimane, cioè a 26 giornate (in quanto non sono contate le domeniche o i diversi giorni di riposo settimanale): tutte le 26 giornate (o il numero superiore di giornate previsto dal contratto collettivo applicato), però, spettano soltanto ai dipendenti che hanno lavorato per un anno intero (escluse determinate assenze per le quali la maturazione avviene comunque).

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Diversi contratti collettivi prevedono, comunque, un maggior numero di giornate di ferie spettanti: ad esempio, nella maggior parte dei contratti collettivi del settore pubblico sono previsti 30 o 32 giorni (per i dipendenti con maggiore anzianità) di ferie l’anno.

Come maturano le ferie?

Solitamente, la maturazione delle ferie avviene in proporzione ai mesi lavorati: in pratica, per ogni mese matura un rateo di ferie pari a un dodicesimo delle assenze totali che spettano in un anno.

Ad esempio, se il contratto collettivo prevede il minimo legale di 26 giornate l’anno di ferie, è dovuto, per ogni mese lavorato, un rateo di 2,167 giornate, pari a 17,34 ore (considerando l’orario ordinario di lavoro).

Il rateo ferie mensile, come anticipato, spetta se il mese è lavorato per intero, o per una frazione pari o superiore a 15 giorni: per fare un esempio, se il lavoratore è assunto il 19 del mese, o viene licenziato il 7 del mese, durante queste mensilità le ferie non maturano (a meno che il contratto collettivo applicato non preveda una disposizione più favorevole, con le ferie proporzionate in base alle giornate, o addirittura alle ore lavorate, e non alle frazioni di mese).

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Come vanno godute le ferie?

La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno 2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione (salvo eventuale deroga da parte di eventuali accordi collettivi, che comunque non possono differire eccessivamente la fruizione dell’astensione dal lavoro, per non pregiudicarne la finalità di recupero psico-fisico).

Se il contratto collettivo prevede ferie ulteriori alle 4 settimane, queste possono essere godute anche successivamente ai 18 mesi posteriori all’anno di maturazione.

Chi decide quando devono essere godute le ferie?

Di regola, le ferie devono essere concordate: datore e lavoratore devono cioè accordarsi per stabilire le giornate di vacanza. Come abbiamo osservato, è comunque il datore di lavoro a decidere l’assegnazione delle giornate di vacanza: per esigenze legate all’attività lavorativa può, ad esempio, richiamare il dipendente dalle ferie.

Se, dunque, a seguito della malattia insorta prima delle ferie, non si trova un accordo sul godimento delle ferie residue, il dipendente non può auto-assegnarsi le vacanze che ancora gli spettano: potrebbe essere licenziato per questo.

Il datore di lavoro, dal canto suo, se non permette al lavoratore di fruire delle ferie nella misura minima annuale prevista, rischia pesanti sanzioni amministrative.

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