Esame scritto avvocati: come avviene la correzione?

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Adunanza plenaria: le valutazioni della commissione possono essere espresse anche solo con voto numerico, senza bisogno di un’ulteriore motivazione

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Sono in molti gli aspiranti avvocati che, in questo periodo, si stanno preparando alle prove scritte dell’esame di avvocato che, come ogni anno, si terranno a dicembre. Le prove scritte dell’esame di avvocato, come noto, sono tre e richiedono una buona padronanza del diritto civile, del diritto penale e diritto processuale (civile, penale o amministrativo, a seconda della traccia scelta dal candidato). Una volta concluse le prove scritte, gli elaborati passano al vaglio delle varie commissioni per la correzione. Per correggere le prove scritte le commissioni esaminatrici impiegano circa sei mesi. I risultati, infatti, cominciano ad “uscire”a giugno e per molti, purtroppo, l’esito non è positivo. La domanda, quindi, sorge spontanea:

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come avviene la correzione delle prove scritte dell’esame di avvocato? Ed in particolare, nel caso di bocciatura, sarà necessaria una correzione motivata o è sufficiente il solo voto numerico?

Non tutti “gli esclusi” accettano arrendevolmente l’esito negativo della propria prova scritta. Molti di loro, infatti, avendone (come tutti) pieno diritto, vogliono rivedere gli elaborati, esperendo un’apposita procedura di accesso agli atti presso la Corte di Appello ove hanno sostenuto l’esame. La (più che lecita) volontà di visionare i propri compiti è spesso accompagnata dalla convinzione di aver – invece – fatto bene. Molte volte, infatti, chi non supera le prove scritte ritiene che la bocciatura sia stata ingiusta. Altre volte, invece, gli aspiranti avvocati – credendo fortemente che «sbagliando si impara» – desiderano rivedere i propri elaborati semplicemente per rendersi conto delle correzioni apportate dalla Commissione d’esame ed imparare dai propri errori, cercando di non commetterli di nuovo.

Ed è qui l’inghippo: nella stragrande maggioranza dei casi i compiti risultano “immacolati”, senza nessuna correzione. Quasi come se non fossero stati mai letti, salvo poi essere accompagnati “a piè pagina” da un

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voto esclusivamente numerico, che sancisce, senza motivazione alcuna, la bocciatura del candidato. A questo punto, il candidato “bocciato” rinuncia definitivamente alla prospettiva di poter imparare dai propri errori (appunto perché non segnalati e non motivati), ma – come spesso avviene – si pone la seguente domanda: la Commissione d’esame è obbligata a motivare il giudizio di non idoneità o è sufficiente il solo voto numerico?

La domanda è più che lecita. Per rispondere vediamo cosa dice in proposito prima la legge e poi la giurisprudenza.

Esame di Stato e obbligo di motivazione: cosa dice la legge

Con specifico riferimento alla correzione e valutazione degli elaborati, ogni componente della commissione d’esame (di cui cinque effettivi e cinque supplenti) dispone di dieci punti di merito (quindi, per un punteggio massimo di 50). Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti. Quanto alle

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modalità di correzione delle prove scritte, la legge [1] stabilisce letteralmente che «la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti». Stando a quanto dispone la legge, dunque, sussiste sia l’obbligo di correggere “materialmente” il compito, che l’obbligo di motivare il voto, non essendo sufficiente un mero numero a tal fine.

Detto ciò, è bene sapere che nella realtà le cose si discostano molto dal dettato normativo. In molte Corti d’Appello, infatti, le commissioni esaminatrici continuano ad “esprimersi” esclusivamente con un voto numerico, senza che lo stesso sia accompagnato da alcuna motivazione (neanche “di stile”). Nel tempo, la questione non è sfuggita a molti aspiranti avvocati, i quali – vistisi negare l’accesso alla professione forense – hanno pensato di presentare apposito ricorso per ottenere la ricorrezione dei propri elaborati e, in alcuni casi (quelli ove la bocciatura si manifestava palesemente ingiusta), l’

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accesso diretto alle prove orali.

Esame di Stato e obbligo di motivazione: cosa dice la giurisprudenza

Prima di rappresentare come si è espressa la giurisprudenza in merito alla questione, è bene sapere che in questi casi si ricorre al Tar territorialmente competente, che viene determinato con riguardo alla Corte d’appello nella quale il candidato ha sostenuto l’esame scritto di abilitazione. Il termine per presentare il ricorso è di 60 giorni (ricorso ordinario) o 120 giorni (ricorso straordinario) decorrenti dal giorno in cui il candidato ha ricevuto l’esito negativo dalla Corte d’Appello in cui ha svolto l’esame. Detto ciò, cerchiamo di rispondere alla domanda che ci siamo posti.

Sul tema, in realtà, i giudici sono sempre stati ondivaghi. Sul punto la giurisprudenza si è divisa e talvolta ha affermato, alcune volte ha negato l’onere di adeguata motivazione ad integrazione del solo voto numerico.

In realtà, dai generali principi del nostro ordinamento [2] e dalla normativa di settore [3], il giudizio di non idoneità espresso con indicatori numerici, dovrebbe sempre essere accompagnato da una

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motivazione che renda manifesto al candidato l’iter logico giuridico seguito dall’esaminatore per addivenire a quella precisa valutazione. Contrariamente, non solo verrebbe frustrata la “regola pratica” di cui sopra (e cioè che «sbagliando si impara»), ma verrebbe altresì violato il principio di trasparenza, che dovrebbe, invece, sempre “governare” lo svolgimento dei concorsi pubblici.

Come detto i giudici non sono mai riusciti a trovare una soluzione condivisa al problema, tanto che la questione – al fine di una definitiva risoluzione – è stata rimessa [4] al Consiglio di Stato che si è pronunciato in Adunanza plenaria.

Esame scritto avvocati: la decisione dell’Adunanza Plenaria

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato [5], purtroppo, non si espressa in senso favorevole per gli aspiranti avvocati. L’Adunanza plenaria, infatti, si è pronunciata ritenendo legittimo che le valutazioni della commissione esaminatrice dell’esame di abilitazione alla professione forense siano espresse con voto numerico senza bisogno di un’ulteriore motivazione.

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