Ospite in affitto: come fare con il domicilio al Comune?

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Autore: Consulenze

25 dicembre 2018

Abito in affitto con un contratto di locazione regolare. La mia ragazza si è trasferita per insegnare da settembre a inizio luglio e nei mesi di chiusura della scuola torna a casa. Ho avvisato il proprietario di casa della presenza e abbiamo compilato “La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (scaricata direttamente dal sito del comune) con i dati della mia ragazza in cui lei dichiarava di essere “ospite del titolare del contratto di affitto”. Presentata tale dichiarazione all’ufficio anagrafe l’impiegata si è rifiutata di accettarla, affermando che la linea del comune è quella di dare la residenza e non il domicilio. Come faccio a domiciliare la mia ragazza? Posso utilizzare la “cessione del fabbricato ” presentando la domanda in questura anche se nel modello parlano di uso esclusivo o parziale del fabbricato? La mia ragazza tutti i mesi parte per impegni e passa 1/2 notti fuori documentabili tramite biglietti di aerei e treni. Dal momento in cui ospito una persona per più di un mese sono tenuto a avvisare le forze dell’ordine?

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Da quanto si legge nel quesito, è da ritenere che il rifiuto dell’ufficio anagrafe non sia sorretto da una giustificazione valida e condivisibile.

Il domicilio anagrafico, infatti, individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari.

Secondo la Suprema Corte, affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all’altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l’effettiva volontà d’operarlo, a prescindere dalla dimora o dall’effettiva presenza in quel determinato luogo (Cassazione civile, sez. VI, 15/10/2011, n. 21370).

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Proprio la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di soffermarsi sulla questione “domicilio del lavoratore” insegnando che con questa accezione debba intendersi “il luogo in cui questi ha il centro dei propri affari e interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi e spirituali. La nozione di domicilio è unitaria e richiede che si considerino sia gli affari e gli interessi economici, sia gli interessi affettivi e personali. Non può un lavoratore coordinato assumere che il domicilio è quello ricollegabile ai soli interessi affettivi e familiari, senza conferire alcuna rilevanza al luogo dei molteplici interessi economici e affari, accompagnato dalla residenza anagrafica” (Cassazione civile, sez. lav., 22/08/2007, n. 17882).

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Deriva da quanto precede, pertanto, che il domicilio è caratterizzato dalla intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche (cfr. anche Cassazione civile, sez. II, 14/11/2006, n. 24284).

Nel caso specifico, a parere di chi scrive, sono presenti entrambe le condizioni in quanto la signora andrebbe a vivere con il lettore (interessi affettivi) e, al contempo, svolgerebbe la propria professione di insegnante (interessi personali ed economici).

Tanto premesso, le soluzioni per risolvere il problema sono potenzialmente due:

– far subentrare nel contratto di affitto la compagna del lettore, in modo tale da comprovare, almeno formalmente (non risulterebbe più ospite del titolare), l’interesse a stabilire il centro dei propri interessi economici e non;

– parlare con il sindaco del comune o con un dirigente apicale dell’ente spiegando, giurisprudenza alla mano (v. sopra) che la compagna del lettore ha tutte le carte in regola per eleggere domicilio anagrafico presso l’abitazione di sua residenza.

Ovviamente, nel caso in cui le due soluzioni non dovessero rinvenire un riscontro positivo, non resterebbe che fare un’istanza formale, attendere il rifiuto, e proporre ricorso al prefetto avverso tale provvedimento, indicando le ragioni giuridiche, accompagnate dalla giurisprudenza sopra citata.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla

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