Doveri di buon vicinato

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Autore: Redazione

20 dicembre 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

I doveri di buon vicinato rispondono alle più elementari regole di buona educazione e di rispetto altrui. Ma in concreto, quali sono? Quale tutela è prevista?

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Vivi in un condominio e non ne puoi più del vicino del piano di sopra che bagna la tua terrazza, innaffiando i suoi gerani? Abiti in una villetta a schiera e quando il tuo confinante organizza un barbecue, ti riempie la casa di fumo e ti tiene sveglio con schiamazzi fino a tarda notte? Possiedi una villetta con giardino e il tuo vicino ti osserva con insistenza dalla finestra? I rapporti di vicinato non sempre sono semplici e sereni se chi abita vicino a noi non ha rispetto per gli altri. E’ vero che il proprietario di un immobile, nell’esercizio del proprio diritto, può godere e disporre delle sue cose in modo pieno ed esclusivo ma è anche vero che tale esercizio deve avvenire entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Deve avvenire cioè, rispettando i diritti e gli interessi dei proprietari degli immobili vicini. Per tali motivi nel Codice Civile sono contemplate una serie di regole in materia di atti emulativi, immissioni, distanze, muri, luci, vedute ed acque che disciplinano i rapporti di vicinato. Accanto a queste regole, ne esistono altre che prevedono i cosiddetti

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doveri di buon vicinato, i quali rispondono a criteri di educazione e civiltà e trovano spesso puntuale indicazione nei regolamenti di condominio. Tali doveri se rispettati, possono evitare l’insorgere di controversie e di liti tra vicini di casa. Nei nostri condomini è sempre più frequente lo scatenarsi di discussioni causate dalla loro inosservanza laddove basterebbe lasciarsi guidare dal buon senso per evitare il determinarsi di spiacevoli situazioni. Ma in concreto, quali sono questi doveri? Per scoprirlo continua a leggere questo articolo.

Doveri di buon vicinato

Dobbiamo innanzitutto distinguere tra condomini veri e propri, villette a schiera, ville o case singole. E’ evidente che nei condomini, nei quali si vive a stretto contatto, sono maggiori gli elementi da osservare per evitare di invadere la libertà degli altri o vedere limitata la propria, riguardo alle villette a schiera dove comunque c’è più autonomia ed i

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doveri di buon vicinato si limitano al rispetto dei confini e delle regole dettate dalla normativa urbanistica. Per le ville o le case singole con giardino poi, tutto si riduce all’osservanza dei confini e delle distanze e all’educazione e alla considerazione dei diritti altrui.

Differenziamo perciò, i doveri di buon vicinato a seconda delle tipologie di abitazione:

Condomini

Con riferimento ai condomini ti spiego in cosa consistono tali doveri, in genere già specificati nei regolamenti.

Presentarsi ai vicini

Se si è da poco andati ad abitare in un condominio, si può aspettare l’occasione di una riunione per presentarsi agli altri condomini o se si è parecchio socievoli, si può bussare alla loro porta per farne la conoscenza. Inoltre, salutare quando ci si incontra, tenere il portone aperto per fare entrare la signora del quinto piano o aiutarla con le buste della spesa, sono certamente delle azioni che verranno apprezzate dai vicini.

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Rispettare l’ora del silenzio

Se in un palazzo il regolamento condominiale non prevede degli orari specifici, è buona norma osservare il silenzio prima delle 7 di mattino, dalle 14 alle 16 di pomeriggio e dopo le 23. Tuttavia il rispetto della tranquillità del prossimo è una regola valida tutto il giorno.

Evitare di tenere alto il volume della televisione o della radio

Qualora non se ne potesse fare a meno, ad esempio perché si ha problemi di udito, è bene prendere in considerazione l’utilizzo di cuffie senza fili o di quelle per la tv.

Avere cura degli spazi comuni

In merito a questo punto, facendo solo qualche esempio, non è consentito:

Non bagnare la proprietà altrui con le piante o i panni stesi

Per quanto riguarda le piante, non si devono posizionare i vasi fuori dal

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perimetro dei balconi o sulle finestre o in altre posizioni pericolose; si deve innaffiare preferibilmente la sera evitando di fare sgocciolare sui balconi sottostanti ed in strada e per questo è consigliato comprare dei sottovasi ad hoc.

Per il bucato, se è lo stesso regolamento che vieta di stendere i panni sui balconi delle facciate principali, va steso nella parte interna del palazzo evitando che sgoccioli su un cortile o un giardino di proprietà esclusiva di un altro condomino. In ogni caso anche in mancanza di un divieto specifico, bisogna evitare di bagnare la proprietà altrui.

Battere i tappeti senza fare cadere polvere nella proprietà altrui

I tappeti si battono nelle finestre interne, se esistono, o nella

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terrazza condominiale, all’orario stabilito (di solito tra le 8 e le 10 del mattino).

Non lasciare accese le luci negli spazi comuni

Non è buona norma lasciare accese le lampadine nelle cantine e negli altri luoghi comuni;

Chiedere il permesso per non recare disturbo o fastidio ai vicini

Se si ha in mente di fare qualcosa che in qualche modo potrebbe recare disturbo, infastidire o nuocere gli altri condomini è opportuno chiedere prima il permesso (ad esempio organizzare una festa o parcheggiare l’auto nel cortile del palazzo).

Evitare lavori/attrezzi rumorosi durante l’ora del silenzio

E’ opportuno evitare di adoperare attrezzi rumorosi quali, ad esempio, la lavatrice, il frullino o i trapani, di notte, la mattina presto e se possibile, dalle 14 alla 16. Inoltre, se si hanno in programma lavori di ristrutturazione dell’appartamento, anche se di piccola entità, è buona norma avvisare i vicini scusandosi anticipatamente per l’eventuale disagio ed il rumore.

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Non danneggiare le cose comuni trasportando mobili o oggetti

Non bisogna danneggiare i muri, le scale, l’ascensore e le altre rifiniture del palazzo trasportando mobili ed oggetti senza adoperare le opportune attenzioni.

Evitare riparazioni senza il consenso dell’amministratore

Non si possono fare riparazioni murarie negli spazi comuni che non siano state preventivamente autorizzate dall’amministratore.

Villette a schiera

Le villette a schiera sono più unità abitative accostate l’una al fianco dell’altra così da essere aderenti e confinanti tra loro. Non rappresentando un condominio vero e proprio, non sussiste un regolamento e i doveri di buon vicinato sono riconducibili nell’ambito delle generali

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regole della buona educazione. Se ad esempio, si organizza una festa in giardino, si devono evitare schiamazzi fino a tarda notte; se si fanno opere murarie all’interno o all’esterno dei muri condivisi, è opportuno informarne il vicino.

Importante poi, è rispettare le normative dettate in materia di distanze ed altezze qualora si effettuino lavori nella propria casa (vedi il caso in cui si decidesse di montare una tettoia, bisognerà attenersi a quanto previsto dal codice civile in materia di distanze).

Ville o case singole

Nell’ipotesi di ville o case singole i doveri di vicinato sono minori poiché si tratta di unità abitative indipendenti. Bisogna comunque esseri sobri nei rapporti con i vicini, cioè non essere invadenti ma cortesi ed educati, rispettando gli spazi altrui. Le regole da osservare in questa ipotesi, sono quelle previste dal codice civile in materia di distanze e aperture sui muri e sulle proprietà altrui, di vedute chiuse o aperte nonché di distanze tra balconi e le norme urbanistiche previste dal Comune per quella specifica zona.

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La tutela per la violazione dei doveri di buon vicinato

Anche per la tutela bisogna differenziare a seconda della tipologia di abitazione.

Se infatti si abita in un condominio, in caso di violazione dei doveri di vicinato, la prima cosa da farsi è parlare con il proprio vicino tentando di risolvere bonariamente la questione. Se si rimane inascoltati, allora sarà opportuno rivolgersi all’amministratore; questi potrà inviare una diffida o comminare una multa, se è previsto dal regolamento condominiale. La sanzione, pari massimo a € 200,00, potrà essere aumentata fino a € 800,00 nell’ipotesi di recidiva.

Nel caso delle villette a schiera o di ville/case singole dove non sussistono né un amministratore né un regolamento, non si ha alcuna tutela specifica per la violazione dei doveri di buon vicinato a meno che da tale violazione non derivino

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atti illeciti.

Infatti, se nella condotta del vicino sono configurabili atti espressamente vietati da norme di legge, sia civili sia penali, indipendentemente dal tipo di abitazione (condominio, villetta a schiera, villa o casa singola), allora si potrà:

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