Il processo civile innanzi al giudice di pace

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Autore: Mariano Acquaviva

03 gennaio 2019

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Come funziona il processo civile davanti al giudice di pace? Qual è la competenza di questo giudice onorario? Come funziona la citazione in giudizio?

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Se hai subìto un danno, pensi che un tuo diritto sia stato leso oppure che ti spetti un risarcimento, sai bene che dovrai andare in tribunale, a meno che il debitore non adempia spontaneamente. Lo stesso accade se devi sfrattare l’inquilino moroso o chiedere la restituzione di un prestito che hai concesso tempo fa: l’ultimo rimedio è sempre quello del ricorso alla giustizia. Si fa presto, però, a dire “ti cito in giudizio” oppure “ci vediamo in tribunale”: sebbene siano espressioni usate e abusate, in realtà, se andiamo un po’ più nel dettaglio, esse non significano molto. Devi sapere, infatti, che la giustizia italiana, oltre che essere lenta e costosa, è anche molto complessa, nel senso che essa si articola in tanti organi deputati a rispondere alle richieste dei cittadini. In altre parole, non esiste un solo tribunale, una sola corte d’appello, oppure un tribunale che si occupa di ogni questione possibile ed immaginabile. Per garantire una maggiore tutela delle ragioni di coloro che decidono di adire la giustizia, ma anche per motivi organizzativi, la giustizia italiana è ripartita in strutture e organi differenti, ognuno adibito a decidere in relazione a determinate materie. Ad esempio: se vuoi contestare un provvedimento comunale, non dovrai ricorrere al tribunale ordinario, bensì al famoso tar, cioè al tribunale amministrativo regionale; se intendi contestare una cartella di pagamento, è probabile che tu dovrai ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente; se sei creditore di una somma di denaro, per ottenerne la restituzione dovrai adire il tribunale ordinario. In sintesi, quindi, non è detto che tu debba andare in tribunale per ottenere giustizia: è ben possibile che tu debba rivolgerti a un giudice diverso, in quanto competente in merito alla tua richiesta. È quello che accade nel

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processo civile innanzi al giudice di pace: come ti dirò nel corso di questo articolo, il giudice di pace è un giudice particolare che ha competenze limitate per valore e per materia. Proprio perché il giudice di pace non si occupa di cause di grande importanza, la legge ha previsto un rito molto più semplice rispetto a quello contemplato davanti al tribunale. Se hai un po’ di pazienza e l’argomento ti interessa, ti invito proseguire nella lettura di questo articolo: ti spiegherò, in modo semplice e chiaro, come funziona il processo civile innanzi al giudice di pace.

Giudice di pace: qual è la sua competenza?

Come funziona

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il processo civile innanzi al giudice di pace? Per spiegartelo devo procedere per gradi, cominciando innanzitutto dalla competenza del giudice di pace. Cosa significa? Cosa si intende per competenza? La competenza di un giudice è quella fetta di “potere giurisdizionale” che lo Stato gli attribuisce: in pratica, la competenza del giudice di pace si concretizza in tutte le vicende di cui può occuparsi, sulle quali, cioè, può decidere.

Qual è la competenza del giudice di pace? Su cosa può decidere? Secondo la legge, il giudice di pace è competente:

Come si può evincere da quanto appena detto,

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il processo civile innanzi al giudice di pace può celebrarsi solamente per cause di un determinato valore (il limite è di cinquemila euro, aumentato a ventimila per le controversie scaturenti da sinistri stradali) o in specifiche materie. Tutto ciò che esorbita da questi limiti è normalmente di competenza del tribunale. Così, se intendi chiedere la restituzione di un debito di quattromila euro, potrai adire il giudice di pace territorialmente competente per ottenere giustizia; se, invece, intendi far valere l’usucapione su un terreno del valore di quattromila euro, dovrai bussare alle porte del tribunale, poiché l’usucapione riguarda i beni immobili e il giudice di pace, come sopra detto, si occupa solamente delle cause inerenti ai beni mobili che non abbiano valore superiore ai cinquemila euro.
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Giudice di pace: chi è?

Il processo civile innanzi al giudice di pace si svolge davanti ad un unico magistrato: si tratta, pertanto, di organo monocratico, cioè di un ufficio retto solamente da una persona. Il giudice di pace è un magistrato onorario; cosa significa? Vuol dire che è un giudice che non ha vinto il concorso indetto per la magistratura ordinaria, ma è stato selezionato per ricoprire questo particolare ruolo tra persone in possesso di determinate caratteristiche. Il giudice di pace è, di norma, un avvocato, un laureato in giurisprudenza o, comunque, un esperto del diritto.

Processo davanti al giudice di pace: come funziona?

Il processo civile innanzi al giudice di pace

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rispecchia la limitatezza della competenza di questo magistrato: pertanto, possiamo dire che il processo davanti al giudice di pace è il fratello minore del rito ordinario previsto dalla legge per le cause trattate dal tribunale. Questo non è necessariamente un male: la semplificazione del processo civile davanti al giudice di pace è diventato un modello, tanto che le proposte di legge volte a ridisegnare il processo in tribunale si ispirano alla semplicità e alla celerità del processo davanti al giudice di pace. Vediamo dunque come funziona e quali sono le caratteristiche principali.

Processo civile davanti al giudice di pace: atto introduttivo

Innanzitutto, il giudice di pace viene adito solamente con atto di citazione, non anche con ricorso. Questo vuol dire che, se vuoi la restituzione di un prestito di danaro entro i cinquemila euro, dovrai citare il tuo debitore a comparire innanzi al giudice di pace competente. I termini per comparire sono dimezzati: mentre nella citazione davanti al tribunale devi concedere alla tua controparte almeno novanta giorni di tempo da quando riceve la notifica a quando ci sarà la prima udienza, per la citazione innanzi al giudice di pace sono sufficienti quarantacinque giorni.

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Secondo il codice di procedura civile, in alternativa al formale atto di citazione è possibile proporre verbalmente la propria domanda innanzi al giudice di pace, il quale ne ordina la trascrizione a verbale con onere dell’attore di notificare il verbale stesso alla parte convenuta [2].

Anche il contenuto della citazione a comparire davanti al giudice di pace è semplificata: ad esempio, non è necessario l’avvertimento che, non comparendo, la controparte sarà giudicata in contumacia, né l’avviso di costituirsi almeno venti giorni prima, pena l’incorrere in preclusioni difensive (quale, ad esempio, l’impossibilità di far valere l’incompetenza del giudice adito). La legge dice solamente che l’atto di citazione deve essere notificato con almeno quarantacinque giorni di anticipo rispetto all’udienza; nulla più

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[3]. Da tanto consegue la possibilità, per entrambe le parti, di costituirsi direttamente in udienza [4].

Processo innanzi al giudice di pace: udienza

All’udienza di prima comparizione, il giudice di pace tenta la conciliazione tra le parti: in pratica, verifica se ci sono le condizioni per poter chiudere bonariamente la vicenda, senza necessità di proseguire oltre il giudizio. Se la conciliazione riesce, se ne dà atto nel verbale; altrimenti, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

Le parti, inoltre, possono chiedere un termine per poter meglio precisare le proprie difese

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[5]. Si tratta di un rinvio molto simile a quello concesso anche nel processo civile celebrato in tribunale, solamente che, in questo caso, non ci sono termini preclusivi così stretti: ciascuna parte avrà tempo fino alla nuova udienza per poter formulare nuove richieste oppure specificare i mezzi di prova.

Sempre nel segno della semplicità del rito civile innanzi al giudice di pace, non è nemmeno richiesto che le difese formulino in appositi atti di parte le proprie richieste a seguito dell’assegnazione del termine: è possibile riportare direttamente a verbale ciò che si ritiene di dover specificare (chiamata in causa di una terza parte, lista testi, ecc.).

Processo innanzi al giudice di pace: decisione

Terminata l’istruttoria, il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa

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[6]. Le parti possono chiedere un termine per depositare memorie conclusionali le quali, come tutte le altre osservazioni e richieste, possono anche essere verbalizzate direttamente all’udienza designata.

Discussa la causa, essa viene trattenuta dal giudice per la decisione. Secondo la legge, la sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione; trattasi tuttavia di un termine ordinatorio, nel senso che il giudice può tranquillamente disattenderlo senza temere di incorrere in sanzioni o in forme di invalidità civile.

Processo davanti al giudice di pace: appello

Contro le sentenze emesse dal giudice di pace è possibile proporre appello nei normali termini di legge previsti dal codice di procedura civile, e cioè:

Il giudice competente in sede d’appello è il tribunale in composizione monocratica.

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