Cos’è il factoring?

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Autore: Federica Fontana

23 ottobre 2017

Il factoring è una figura contrattuale molto utilizzata in ambito imprenditoriale. Vediamo come funziona e quali le differenze rispetto alla cessione del credito

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In ambito imprenditoriale, nel nostro Paese, è largamente diffuso il contratto di factoring. Uno dei vantaggi che la stipulazione del contratto in oggetto garantisce è quello di consentire alle imprese di ottenere credito. Questa è una necessità che oggi le imprese sentono con particolare vigore, date anche le notevoli difficoltà che spesso si incontrano nella riscossione dei crediti da parte dei debitori. Vediamo, dunque, cos’è il factoring e qual è la sua disciplina.

Un contratto di origine anglosassone: il factoring

Il

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factoring è una figura contrattuale di origine anglosassone molto utilizzata in ambito imprenditoriale. Attraverso la stipulazione di questo contratto, un imprenditore (cosiddetto “cedente”) si obbliga a cedere tutti i debiti che scaturiscono dalla propria attività imprenditoriale, non solo quelli attualmente esistenti ma anche quelli futuri, ad un altro imprenditore (cosiddetto factor). Quest’ultimo, a fronte del pagamento di una commissione che varia a seconda dell’entità degli obblighi assunti, si obbliga a fornire all’impresa cliente una vasta gamma di servizi che possono consistere nella contabilizzazione, nella gestione, nell’amministrazione, nella riscossione di tutti o di parte dei crediti vantati dall’impresa cliente nei confronti della propria clientela e derivanti dalla sua attività imprenditoriale. Il factoring può svolgere una funzione di
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finanziamento, che si ha quando il factor si obbliga ad effettuare nei confronti dell’impresa cliente un’anticipazione finanziaria corrispondente ad una parte del valore nominale dei crediti ceduti (riguardo al valore nominale, su cui si basa il principio nominalistico, leggi: Cos’è il principio nominalistico?). Ulteriore prestazione che può essere resa dal factor è quella di assumersi il rischio dell’insolvenza di uno o di più debitori dell’impresa cliente: il contratto di factoring svolge, in questa ipotesi, una funzione assicurativa.

Factoring: come avviene?

Come si realizza la complessa operazione sopra delineata? Tramite l’istituto della cessione del credito (per approfondire, leggi:

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Cos’è la cessione del credito?). L’impresa cliente cede globalmente al factor i crediti presenti e futuri derivanti dal suo rapporto imprenditoriale con la clientela. Il factor diviene formalmente titolare di tali crediti e potrà, conseguentemente, gestirli (provvedendo alla loro contabilizzazione, alla loro gestione, alla loro amministrazione, al loro incasso, al loro recupero ecc.). Il factor, poi, grazie ai crediti ceduti, potrà erogare l’anticipazione finanziaria eventualmente richiesta dall’impresa cliente.

I presupposti del factoring

Il contratto di factoring è oggi espressamente disciplinato dal legislatore. La legge [1] prevede che il contratto di factoring possa trovare applicazione in presenza dei presupposti di seguito indicati:

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Differenze tra factoring e cessione del credito

La legge prevede una disciplina particolare per il contratto di factoring, che per alcuni versi si discosta da quella della cessione del credito. Per quanto riguarda i crediti futuri, per esempio, è previsto che essi possano essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali essi deriveranno [2]. Inoltre, è esplicitamente previsto che i crediti esistenti o futuri possano essere ceduti anche in massa e che tale cessione possa avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi. Affinché, poi, l

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oggetto della cessione possa dirsi determinato, anche con riferimento a crediti futuri, è necessario che sia indicato il nominativo del debitore ceduto [3]. Altra deroga rispetto alla disciplina della cessione del credito consiste nel fatto che l’imprenditore cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza (cioè la capacità di adempiere all’obbligazione) del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia. In altre parole, l’imprenditore cedente è liberato solo quando la sua clientela adempie alla prestazione dedotta nel contratto [4]. Ulteriore deroga che va ricordata consiste nel fatto che la cessione può essere opposta ai terzi in sede processuale non solo quando sia stata accettata o notificata con un atto recante data certa, ma anche quando il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa [5].

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