Bonifico sbagliato: torna indietro?

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Autore: Redazione

29 novembre 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Iban sbagliato: la banca deve restituire i soldi? Se il nome del beneficiario del bonifico è corretto ma l’Iban è sbagliato quale dei due prevale? Il bonifico parte ugualmente?

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Sei stato in banca per eseguire un bonifico (se hai pratica con l’e-banking potresti aver fatto tutto comodamente dal computer di casa). Beneficiaria del pagamento doveva essere una società che ti ha reso un servizio; i soldi versati erano quindi il saldo della relativa fattura. Senonché, una volta completata l’operazione, ti accorgi di aver sbagliato l’Iban: per un errore di trascrizione, hai scritto un numero per un altro. Nonostante ciò, il nome del beneficiario riportato nell’ordinativo è corretto. Ti accingi così a chiedere il rimborso delle somme al tuo istituto di credito, a tuo avviso responsabile per aver effettuato un pagamento nonostante la palese incongruenza tra il nome del titolare del conto e l’Iban. Obbligo della banca – a tuo avviso – è quello di verificare la corrispondenza tra i diversi dati forniti dal cliente e, in caso di inesattezze, impedire che i soldi escano dal suo conto. Di contrario avviso è il direttore della filiale secondo cui l’unico onere dell’istituto è di eseguire il bonifico all’Iban indicato dall’ordinante, a prescindere dalle ulteriori informazioni da questi riportate (come il nome o la sede/residenza del beneficiario), informazioni che peraltro non sono obbligatorie. Chi dei due ha ragione? In caso di Iban sbagliato, la banca deve restituire i soldi? Il

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bonifico sbagliato torna indietro?

Come potrai ben immaginare il problema non è isolato. Il codice Iban è lungo ben 27 caratteri alfanumerici ed è facile sbagliarsi. Proprio per questo alcune banche consentono l’annullamento del bonifico bancario nelle prime ore successive all’operazione. In tal modo è facile porre rimedio all’errore involontario rivolgendosi allo sportello oppure effettuando una operazione per il tramite della banca telematica.

Ma se dovessi accorgerti in ritardo, ossia solo dopo le 24 ore successive all’ordine, che hai sbagliato l’Iban del beneficiario, nonostante il nome indicato sia corretto e, nonostante ciò, la banca non voglia restituirti i soldi, quali rimedi puoi esperire?

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Di tanto si è occupata una recente sentenza dell’Abf, l’Arbitro Bancario Finanziario [1] ossia l’organismo di conciliazione che decide le liti tra privati e istituti di credito. Esso è stato istituito per definire, fuori dalle aule di tribunale, tutte le controversie in materia bancaria, facilitando la decisione e aumentando la tutela del cittadino. Chiunque vi si può rivolgere per evitare la trafila del giudice e del giudizio civile. Senza contare che il costo è irrisorio (leggi Ricorso all’Abf: come, quando e quanto costa).

Ma procediamo con ordine e vediamo dunque se, in caso di Iban sbagliato, la banca deve restituire i soldi versati a un altro soggetto.

Iban sbagliato ma nome giusto: si può revocare il bonifico?

Come già spiegato in passato dal Collegio di Coordinamento dell’Abf [2], la materia relativa ai pagamenti tramite bonifico è regolata da una legge del 2010, attuativa della famosa direttiva comunitaria detta PSD [3]. Qui si stabilisce quanto segue: «Se l’identificativo unico [ossia l’Iban] fornito dall’utente è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento [ossia la banca] non è responsabile della mancata esecuzione o dell’esecuzione inesatta dell’operazione. […] Se l’utente di servizi di pagamento [ossia il

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cliente] fornisce informazioni ulteriori [come ad esempio il nome del beneficiario del bonifico, la sede o l’indirizzo di residenza, ecc.] la banca è responsabile solo dell’esecuzione delle operazioni di pagamento conformemente all’identificativo unico indicato dall’utente [l’Iban]». Il che in pratica significa che, se c’è una discordanza tra l’Iban e il nome del beneficiario del bonifico, la banca è tenuta a considerare solo il primo dato (ossia l’Iban) a prescindere dalle ulteriori informazioni.

Scopo di tale norma, che può apparire limitativa della tutela del correntista, è quello di ridurre i tempi e i costi di esecuzione delle operazioni di pagamento (interne e transfrontaliere) e a promuovere l’affermazione di un mercato comunitario dei pagamenti efficiente e concorrenziale. Del resto oggi l’intermediario di pagamento deve assicurare l’accredito del bonifico sul conto del beneficiario entro la fine della

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giornata operativa successiva a quella di ricezione dell’ordine [5], mentre prima erano normalmente necessari almeno tre giorni. Questo implica l’esistenza di maggiore celerità e l’impossibilità di effettuare più laboriosi e complicati controlli.

Fra l’altro la direttiva comunitaria PSD è stata di recente sostituita una nuova direttiva [6] in fase di recepimento nel nostro ordinamento. Le previsioni sono sostanzialmente identiche a quelle della precedente normativa: l’ordine di pagamento eseguito in modo conforme all’Iban si ritiene eseguito correttamente dalla banca; se l’Iban fornito dal cliente è inesatto, l’Istituto di credito non è responsabile della mancata o inesatta

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esecuzione dell’ordine di pagamento; se l’utente fornisce informazioni ulteriori oltre all’Iban (come il nome del beneficiario del bonifico), la banca è tenuta a rispettare solo l’Iban. Il che vuol dire che la banca è responsabile solo se effettua il bonifico a un soggetto con un Iban diverso da quello indicato dal cliente, ma non se lo esegue all’Iban riportato dal cliente per quanto non corretto.

La nuova direttiva PSD2 contiene tuttavia il seguente considerando (n. 88) che aiuta a comprendere meglio la portata della disposizione: «È opportuno che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento sia limitata all’esecuzione corretta dell’operazione di pagamento conformemente all’ordine di pagamento dell’utente di servizi di pagamento. Qualora i fondi di un’operazione di pagamento

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arrivino al destinatario sbagliato, a causa di un identificativo unico inesatto

fornito dal pagatore, i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non dovrebbero essere responsabili, ma dovrebbero cooperare compiendo ragionevoli sforzi per recuperare i fondi, comunicando le informazioni pertinenti».

Insomma, la collaborazione è una semplice eventualità, una facoltà per l’istituto di credito che, per legge, resta autorizzato ad eseguire l’operazione in conformità solo all’Iban fornito dal correntista senza tenere conto di eventuali ulteriori informazioni contenute nell’ordine quale il nome del beneficiario.

Il Collegio è consapevole che la rinuncia al controllo di congruità sul nome del beneficiario possa determinare una minor tutela dell’ordinante contro truffe o errori nell’indicazione dell’Iban; tuttavia la scelta compiuta al riguardo dall’ordinamento comunitario (e di conseguenza anche dalla disciplina nazionale di attuazione, trattandosi peraltro di una direttiva di “piena armonizzazione”) è stata quella di non imporre agli intermediari verifiche anteriori che potrebbero ostacolare l’efficienza dei sistemi di pagamento, bensì di affidare la tutela dell’ordinante a rimedi recuperatori successivi, per i quali il pagatore può eventualmente avvalersi anche dell’ausilio degli intermediari coinvolti nell’operazione.

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Come ottenere la restituzione del bonifico bancario

In altre parole il correntista può chiedere una collaborazione anche alla banca del destinatario del bonifico, imponendo a questa la restituzione.

Resta sempre il diritto, per chi ha effettuato un bonifico non dovuto, di agire innanzi a un tribunale per chiedere il rimborso dei soldi al “beneficiario illegittimo”. Quest’ultimo, infatti, avendo ricevuto un pagamento errato, non ha alcun titolo a trattenere i soldi e pertanto li deve restituire al più presto. Chiaramente, prima di agire in giudizio, si potrà contattare il beneficiario del bonifico per un pagamento spontaneo. Proprio per questa ragione, le ulteriori informazioni contenute nell’ordine di bonifico (nome del beneficiario, causale del versamento) possono risultare utili per dimostrare il carattere indebito del pagamento ricevuto dal titolare del conto identificato tramite l’Iban errato. Insomma, inserire il nome del beneficiario non è del tutto inutile: nonostante la banca non debba tenerne conto, quella del beneficiario e quest’ultimo stesso potrebbero essere “inchiodati” da tale indicazione.

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