Finta separazione consensuale

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Autore: Redazione

16 dicembre 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Separazione consensuale simulata per l’assegno sociale o la pensione sociale, per sottrarsi ai creditori o per ottenere sconti e detrazioni fiscali: rischi civili e penali.

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Poco meno di un matrimonio su tre naufraga. La statistica è stata elaborata sulla base dei procedimenti di separazione approdati in tribunale o al Comune. I dati però non tengono conto di una consistente fetta di casi dietro cui si nasconde solo un intento simulatorio: la separazione consensuale è a volte solo fittizia, rivolta a ottenere benefici assistenziali, fiscali o a sottrarsi al recupero crediti.

Il fenomeno della finta separazione consensuale ha preso una dimensione inaspettata nel nostro Paese un po’ per la crisi, un po’ per la pressione fiscale, un po’ per l’ormai nota “aspirazione” di molti a ottenere benefici non dovuti. Ragion per cui anche le amministrazioni si sono attrezzate per scovare i furbetti attraverso una serie di controlli incrociati.

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Di tanto parleremo a breve: spiegheremo cioè cos’è e come si fa una finta separazione consensuale, quali documenti sono necessari, quanto dura e quanto costa la procedura, quali sono i vantaggi ma anche i rischi.

Ogni coppia si può separare liberamente

Ciascuna coppia è libera di separarsi quando vuole, anche se continua a vivere insieme. La legge stabilisce il diritto di ogni coniuge di ricorrere al tribunale, con o senza il consenso dell’altro, per far sciogliere il legame matrimoniale. Il presupposto è ovviamente l’

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intollerabilità della convivenza, ma il giudice non accerta la reale sussistenza di tale presupposto limitandosi a dar per buona la dichiarazione della parte che vi si rivolge. Non è quindi necessario, per separarsi, dimostrare di litigare con il coniuge o di non amarlo più. Questo significa che ogni coppia può, in qualsiasi momento, e al di là dell’effettiva esistenza di una crisi in atto, separarsi.

Se marito e moglie sono d’accordo su tutti gli aspetti del distacco (assegno di mantenimento, divisione dei beni, ecc.), la separazione si risolve in un’udienza sola con la ratifica dell’intesa da questi prospettata al giudice e redatta con un ricorso da un avvocato. Si parla a riguardo di

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separazione consensuale. Se la coppia non ha figli o questi sono indipendenti economicamente e se, nello stesso tempo, gli accordi di separazione non prevedono il trasferimento di beni (eccezion fatta solo per l’assegno di mantenimento), la procedura di separazione può avvenire in Comune, senza così bisogno di avvocati e di spese processuali.

Non è detto che le parti debbano necessariamente stabilire un mantenimento, ben potendo il coniuge più “povero” rinunciarvi. Non si può però escludere il mantenimento in favore dei figli, al quale ciascun genitore è obbligato.

Se invece i coniugi non raggiungono un accordo, si va in causa. Si parla a riguardo di separazione giudiziale

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.

Come fare una separazione consensuale

Fare una separazione consensuale è davvero molto semplice. Esistono tre vie diverse.

La prima è la separazione consensuale in tribunale. Entrambi i coniugi possono nominare un proprio avvocato o averne uno che li difenda congiuntamente (così risparmiando sulle spese legali). Il legale recepisce in un atto il contenuto della volontà dei coniugi: dall’eventuale presenza di un assegno di mantenimento alla assegnazione della casa coniugale, dall’affidamento dei figli minori agli orari di visita, ecc.

Il ricorso viene così depositato in tribunale con allegati l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia e di residenza dei coniugi. Il giudice fissa un’udienza (di solito dopo 4 mesi) e, alla stessa, “ratifica” l’accordo. Da quel momento i coniugi possono vivere separatamente, si spezza l’obbligo di fedeltà e iniziano a decorrere i sei mesi per poter poi

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divorziare. Per il divorzio è necessario un procedimento ulteriore, del tutto uguale a quello della separazione.

Il costo della procedura è di circa 42 euro più ovviamente la parcella degli avvocati.

La seconda via per separarsi è la negoziazione assistita. Del tutto uguale alla precedente fase per quanto riguarda la redazione dell’atto di separazione. Non c’è però l’udienza in tribunale: l’atto viene convalidato direttamente dagli avvocati che poi si preoccupano di depositarlo in tribunale per una sorta di “nulla osta” finale.

La terza via è la separazione in Comune senza bisogno di avvocati e completamente gratuita. A questa procedura però possono accedere solo le coppie che non hanno figli, o i cui figli maggiorenni (purché non portatori di handicap) hanno raggiunto l’indipendenza economica e sempre a condizione che, negli accordi di separazione, non sia prevista la divisione di beni, mobili o immobili. In ogni caso l’accordo di separazione può prevedere la corresponsione dell’

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assegno di mantenimento.

Separazione consensuale fittizia

Come fare a distinguere una separazione reale da una fittizia? A prima vista è impossibile. Bisognerebbe entrare in casa dei coniugi e verificare se davvero l’armonia familiare si è spezzata. Ma, come detto, la legge non richiede una verifica di tale presupposto: il fatto stesso che uno o entrambi i coniugi si presentino dal giudice a chiedere la sentenza separazione è elemento più che sufficiente per presumere che l’amore sia finito.

Premesso che ci si può ben separare anche se ci si ama ancora (e, del resto, tante coppie lo fanno pur continuando ad avere un ottimo rapporto e a frequentarsi quotidianamente), ciò che la legge vieta è l’intento fraudolento. Se però lo scopo della separazione fittizia è tentare di aggirare un’azione legale di un privato le uniche

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sanzioni saranno di carattere civile (con la dichiarazione di simulazione della separazione o con la revocatoria della stessa). Viceversa, se scopo della separazione fittizia è frodare lo Stato allora si possono accompagnare anche le sanzioni penali. Facciamo qualche esempio.

Separazione per non pagare i creditori

Spesso marito e moglie decidono di separarsi solo per dividere i propri patrimoni (prima uniti per via della comunione legale). In questo modo, chi dei due ha contratto debiti (magari per un’attività d’impresa) trasferisce all’altro, in ottemperanza agli accordi di separazione consensuale, case, altri immobili e conti correnti. Ad esempio, il marito cede alla moglie la casa a fronte della sua rinuncia all’assegno di mantenimento. Risultato: i creditori del primo non potranno più

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pignorare i beni trasferiti all’altra.

È comunque necessario che il creditore riesca a dimostrare che, dietro la separazione, si nasconde uno scopo simulatorio. Come? Ad esempio se la coppia continua a vivere nella stessa dimora anche dopo la separazione, nonostante il cambio di residenza di uno dei due, e anche il coniuge non debitore è pienamente consapevole delle difficoltà economiche dell’altro (per cui risulta che ha “partecipato” attivamente al suo intento fraudolento) il creditore può pignorare i beni a quest’ultimo trasferiti.

Sono già numerose le sentenze che hanno revocato la separazione fittizia. Secondo il tribunale di Cagliari [1], di recente espressosi sull’argomento, l’atto di trasferimento di beni immobili in favore del figlio maggiorenne, disposto a seguito degli accordi raggiunti in sede di separazione personale, è suscettibile di revocatoria, qualora, più che far fronte agli obblighi di mantenimento, sia finalizzato a provocare per il creditore maggiori difficoltà o incertezze nella esazione del credito.

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Innanzitutto, il giudice ricorda come pacificamente la giurisprudenza di legittimità ritiene che tra gli atti di disposizione del patrimonio del debitore, che possono diminuire la garanzia patrimoniale di quest’ultimo, rientrano anche i trasferimenti effettuati in adempimento degli accordi presi in sede di separazione per il mantenimento del coniuge o dei figli, in quanto ai fini dell’azione revocatoria non rileva lo «scopo ulteriore, avuto di mira dal debitore». Pertanto, anche nei confronti degli «atti aventi un profondo valore etico e morale» sussiste la possibilità di esperire l’azione revocatoria. Tali trasferimenti, poi, hanno una «tipicità propria», nel senso che, a seconda delle circostanze di fatto, possono presentarsi come atti onerosi piuttosto che gratuiti.

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Ciò posto, nel caso di specie, per il Tribunale si è trattato di un atto a titolo gratuito, in quanto l’entità e le caratteristiche del compendio immobiliare trasferito e la differenza di trattamento della figlia rispetto agli altri fratelli «non pongono in condizioni di reciprocità e di corrispettività l’adempimento del dovere genitoriale di contribuire al mantenimento dei figli con la prestazione in tal senso eseguita».

In sostanza, il trasferimento degli immobili non è avvenuto con funzione meramente sostitutiva rispetto alla previsione di un assegno periodico e, quindi, deve essere qualificato come atto a titolo gratuito.

Separazione per percepire contributi assistenziali e previdenziali

Un altro tipico caso che porta molte coppie a separarsi in modo fittizio è rivolto a percepire

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assegni o pensioni sociali, social card, bonus asili ed altre agevolazioni tramite l’abbassamento del rispettivo Isee. Si tratta in questo caso di una truffa ai danni dello Stato che, oltre al procedimento penale, comporta l’obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.

Anche la Guardia di Finanza potrebbe mettersi a effettuare controlli quando lo scopo della finta separazione è quello di ottenere sgravi, detrazioni o altre agevolazioni fiscali non dovute. Si pensi al caso della tassazione della seconda casa.

Inoltre, il coniuge che a seguito della separazione fittizia sia obbligato al versamento dell’assegno mantenimento, potrà dedurne l’importo dal proprio reddito e, di conseguenza, l’imposta sul reddito da versare sarà ulteriormente diminuita.

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Senza contare la possibilità per uno dei due coniugi di ottenere un alloggio popolare.

Ma come fa lo Stato a capire che la separazione è falsa? Spesso la coppia commette leggerezze. Ad esempio uno dei due coniugi fissa la propria residenza in una “seconda casa” ove non abita nessuno: ebbene, dalle bollette delle utenze è facilmente comprensibile se la l’immobile è effettivamente abitato o meno. Altre volte è successo che l’Inps abbia revocato l’assegno sociale solo perché la coppia, nel proprio atto di separazione, ha concordato la prosecuzione della coabitazione almeno finché uno dei due non abbia trovato un nuovo alloggio: una situazione di questo tipo ha fatto presumere alla pubblica amministrazione l’intento simulatorio.

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