Pignoramento quinto stipendio con mutuo in corso

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Autore: Redazione

30 dicembre 2018

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Come si calcola il quinto su uno stipendio da cui viene detratta la rata del mutuo direttamente dalla banca?

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Immagina di aver contratto un mutuo e di aver firmato una delega di pagamento alla banca. In conseguenza di ciò, l’istituto di credito opera mensilmente un addebito diretto sul tuo conto corrente pari all’importo mensile delle rate. A conti fatti, la tua busta paga netta è appena sufficiente per vivere. Un giorno però ti arriva un atto di pignoramento: non hai pagato un debito e ora il creditore ha deciso di pignorare il tuo deposito bancario. L’atto arriva nelle mani del direttore della filiale e viene contestualmente notificato anche a te dall’ufficiale giudiziario. A questo punto, sapendo che, per legge, il

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pignoramento dello stipendio può essere di massimo un quinto, ti chiedi come vada calcolato questo limite: se cioè si debba tenere conto dello stipendio al netto della trattenuta per il mutuo o al lordo. Vien da sé che, in quest’ultima ipotesi, ti rimarrebbe ben poco per campare. Insomma, il tuo dubbio è come ci si comporta in caso di pignoramento del quinto dello stipendio con mutuo in corso.

Qui di seguito ti spiegheremo come si calcola il pignoramento del quinto dello stipendio; faremo qualche esempio pratico e cercheremo di applicare queste regole al caso di un conto corrente su cui già grava un mutuo o una cessione del quinto e, magari, anche una delega di pagamento automatica (RID) in favore del finanziatore.

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Come si calcola il pignoramento del quinto dello stipendio

Sul conto corrente ove viene accreditato lo stipendio è possibile innanzitutto pignorare la “riserva” (ossia il saldo attivo) presente al momento di notifica del pignoramento stesso, ma solo per la parte che supera il triplo dell’assegno sociale, attualmente pari a 1.373,97 euro. Quindi su un conto corrente con 1.500 euro, il creditore può pignorare solo 126,03 euro (1.500 – 1373,97 pari cioè a 3×457,99).

Invece se sul conto corrente vengono accreditate altre somme (ad esempio lavoro autonomo, investimenti, ecc.), la provvista può essere pignorata integralmente.

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Discorso diverso vale per le varie buste paga che il datore di lavoro bonifica mensilmente al dipendente. Qui è possibile una trattenuta di massimo un quinto dello stipendio. Si considera lo stipendio netto, ossia detratte le imposte e le ritenute alla fonte. Dunque, il quinto è calcolato sull’importo che il lavoratore materialmente riceve sul conto.

Se però il creditore è l’agente della riscossione, il limite è di un decimo per stipendi non superiori a 2.500 euro, di un settimo per stipendi non superiori a 5.000 euro, di un quinto per stipendi superiori a 5.000 euro.

A differenza di quanto previsto per le pensioni, il pignoramento non fa salvo un “minimo vitale”, ossia un importo base da lasciare sempre nelle mani del dipendente. Dunque, su uno stipendio di 1.000 euro, la trattenuta del creditore può essere di massimo 200 euro al mese.

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Nel calcolo del quinto si considerano le cessioni o i Rid?

Se hai contratto dei debiti con una finanziaria o una banca e, in forza di ciò, hai autorizzato la cessione del quinto (che opera direttamente il tuo datore di lavoro) o l’addebito automatico sul conto tramite delega di pagamento (cosiddetto Rid), il quinto pignorabile non tiene conto di tali decurtazioni dello stipendio. Esse infatti provengono da un atto volontario del debitore. Facile sarebbe, altrimenti, ridurre la percentuale di pignorabilità dello stipendio richiedendo più finanziamenti con una o più cessioni del quinto. Il che andrebbe ovviamente a eludere le garanzie del creditore, già di per sé molto ridotte dal limite del quinto pignorabile.

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La banca può pignorare uno stipendio se c’è già il mutuo?

Se il creditore dovesse essere la banca stessa, questa potrebbe ben pignorare il quinto dello stipendio pur avendo già la delega di pagamento per l’addebito delle rate del mutuo.

La banca può altresì pignorare uno stipendio quando già grava su questo una cessione del quinto, una delega o una rata di mutuo, tanto nell’ipotesi in cui sia già detratta dalla busta paga o meno. In buona sostanza, il quinto pignorabile dello stipendio si considera al netto delle sole imposte e non degli altri debiti contratti dal correntista.

C’è un solo caso in cui un eventuale e pregresso debito del correntista potrebbe incidere sul pignoramento: quando il precedente creditore ha già in corso un pignoramento dello stipendio. Difatti non è possibile operare due pignoramenti nello stesso momento del quinto dello stipendio con riduzione a due quinti della trattenuta. La legge consente il doppio pignoramento contestuale solo in caso di crediti di natura tra loro diversa quali: crediti del fisco, crediti alimentari, altri crediti con soggetti privati. Ad esempio, se l’esattore dovesse operare un pignoramento del quinto, allo stesso tempo potrebbe operarlo anche la banca. Lo stipendio non potrebbe però scendere al di sotto della metà del netto della busta paga.

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