Il pignoramento della pensione
Come funziona il pignoramento della pensione presso l’Inps: come si calcola il quinto pignorabile e il minimo vitale. Che succede in caso di concorso di più pignoramenti sulla stessa pensione.
Neanche la pensione è intoccabile. I creditori possono pignorarla fino a un quinto, detratto il “minimo vitale”, quanto cioè necessario per la sopravvivenza del pensionato. Questo meccanismo, meglio noto come «pignoramento presso terzi», presenza regole diverse per i debiti derivanti da cartelle esattoriali: in questi casi la pensione può essere pignorata fino a un decimo se non supera 2.500 euro al mese; fino a un settimo se è compresa tra 2.500 e 5.000 euro; fino a un quinto se superiore a 5.000 euro. Non si possono in ogni caso toccare la pensione sociale, dovuta ai poveri, e quelle di invalidità (compreso l’accompagnamento). A dettare le regole sul
In questo articolo prenderemo le mosse proprio dal vademecum dell’Inps per spiegare appunto come avviene il pignoramento della pensione e ricordare quali sono i relativi limiti. Procediamo dunque con ordine.
Indice
Cos’è il pignoramento presso terzi?
Il pignoramento della pensione è una delle forme del cosiddetto «pignoramento presso terzi» ossia il pignoramento dei crediti che il debitore vanta nei confronti di altri soggetti; crediti che, ovviamente, alla data della notifica del pignoramento, non sono stati ancora pagati. Tutte le volte, quindi, in cui il debitore avanza dei soldi da altri soggetti, il suo creditore può rivolgersi direttamente a questi ultimi intimando loro di non versare i soldi all’esecutato ma alla procedura (e, quindi, in definitiva, al creditore stesso) al fine di soddisfare il proprio diritto.
Così, ad esempio, se Antonio avanza un credito di 100 euro da Mario ma ha un debito di 200 euro con Giovanni, Giovanni può rivolgersi (tramite una procedura giudiziale) a Mario per ottenere da questi i 100 euro che altrimenti avrebbe dovuto pagare ad Antonio.
I tipici crediti pignorabili sono lo stipendio (si tratta infatti di un credito mensile che il lavoratore ha nei confronti del suo datore), la pensione, il conto corrente bancario o postale (le somme versate nei depositi infatti fanno nascere un diritto di credito in capo al correntista), il pagamento del canone di affitto al padrone di casa, delle provvigioni all’agente, ecc.
Come avviene il pignoramento della pensione?
A scegliere la forma di pignoramento più opportuna è sempre il creditore che poi si rivolge all’ufficiale giudiziario del tribunale e gli dà istruzioni in merito consegnandogli l’atto da notificare al debitore.
Il creditore può sapere in anticipo se il debitore possiede una pensione grazie a uno strumento di recente introduzione. Dopo la notifica dell’atto di precetto (che è l’ultimo invito a pagare, entro 10 giorni, le somme dovute), il creditore può infatti farsi autorizzare dal Presidente del Tribunale ad accedere alla cosiddetta
Notifica dell’atto di pignoramento
La data di inizio del pignoramento della pensione coincide con la notificazione all’Inps dell’atto di pignoramento. Una copia deve essere notificata anche al pensionato.
Già dal momento del ricevimento dell’atto di pignoramento, l’Inps è tenuto a trattenere la quota di pensione pignorabile (vedremo a breve a quanto ammonta). Nell’atto di pignoramento è poi indicata la data di un’udienza che si tiene davanti al giudice dopo alcune settimane (a volte mesi): in quella sede il magistrato ordina all’Inps di:
- versare al creditore tutte le somme sino ad allora accantonate
- continuare a trattenere sulle successive mensilità della pensione le quote pignorabili per legge fino a completa estinzione del debito.
Pertanto il pignoramento resta in piedi, anche dopo l’udienza, fino a quando il credito non è completamente soddisfatto.
Fino a che misura si può pignorare la pensione?
I creditori privati (ad es. banche, finanziarie, fornitori, società che erogano abbonamenti, servizi di utenza per la casa, ecc.) possono pignorare solo un quinto della pensione, ossia il 20%. Tuttavia il calcolo si fa sottraendo prima dalla pensione il cosiddetto “minimo vitale” che non è mai pignorabile. Dunque il quinto pignorabile vale solo su una parte della pensione, al netto del minimo vitale. Il minimo vitale è pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà (in pratica, bisogna moltiplicare l’assegno sociale per 1,5). Ad esempio, per il 2019 l’assegno sociale è di 457,99 euro mensili, per cui il minimo vitale è pari a 686,98 euro. Questo significa che, su una pensione di 1.000,00 euro, la quota pignorabile è di 313,02 (ossia 1.000 – 686,98). Su quest’ultima va calcolato un quinto che è pari a 15,65 euro. Dunque un pensionato con una pensione di mille euro subirà una trattenuta mensile di massimo 15,65 euro che possono arrivare al doppio in presenza di due cause diverse di pignoramento (ad esempio debiti con il fisco e con soggetti privati).
Per i debiti con l’Agente della Riscossione, dovuti cioè a cartelle esattoriali non pagate, le quote di pignoramento sono invece diverse. La parte della pensione pignorabile è la seguente:
- un decimo: se la pensione non supera 2.500 euro
- un settimo: se la pensione supera 2.500 euro ma non supera 5.000 euro
- un quinto: se la pensione supera 5.000 euro.
Cosa può pignorare il creditore?
Non è detto che il creditore si limiti a pignorare solo la pensione di vecchiaia. L’Inps potrebbe essere debitore del pensionato anche di altre somme. Il creditore può quindi fare un pignoramento generico, ossia non riferito esclusivamente a trattamenti pensionistici; in tal caso dovranno essere accantonate anche le somme relative a prestazioni eventualmente dovute a diverso titolo (es. crediti per Tfr o Tfs), le cui trattenute si aggiungeranno alle precedenti. Anche per tali somme il limite di pignoramento resta fissato nella misura di un quinto senza però la regola del minimo vitale.
Se ci sono più pignoramenti della pensione che succede?
Qualora vengano notificati più pignoramenti nella stessa data o concorrano più crediti nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo l’importo da accantonare, in vista della futura assegnazione da parte del giudice, deve essere sempre contenuto nel suddetto limite del quinto. Ma ciò vale solo se si tratta di crediti derivanti dalla stessa “causa”. Le possibili
- crediti alimentari (ad esempio mantenimento all’ex moglie);
- crediti tributari (tasse, imposte, cartelle esattoriali);
- altri crediti di natura privata (dovuti a banche, fornitori, società private, ecc.).
Nell’ipotesi invece in cui concorrano più crediti derivanti da cause diverse l’importo pignorabile può arrivare fino alla metà della pensione [3].
Quindi, ad esempio, se sulla stessa pensione incide il pignoramento di una banca e subito dopo arriva quello di un’altra banca, una finanziaria o della società della luce, il limite pignorabile mensile resta sempre di un quinto detratto il minimo vitale. Invece, se dopo il primo pignoramento della banca arriva quello dell’Agente della Riscossione o dell’ex moglie, il limite pignorabile (detratto sempre il minimo vitale) può arrivare fino al 50% della pensione.
Se sulla pensione c’è già la cessione del quinto che succede in caso di pignoramento?
Il pensionato ha diritto a fare solo una cessione del quinto della pensione per ottenere finanziamenti da società private. In questo caso, se dovesse ricevere un successivo pignoramento, la somma da accantonare resta sempre il quinto calcolato sulla pensione base, senza tener conto della cessione del quinto. Si tratta infatti di una cessione volontaria, che nulla ha a che vedere con il pignoramento. Diversamente, infatti, si potrebbero avallare comportamenti fraudolenti che, con la cessione del quinto, potrebbero sottrarre una parte della pensione al pignoramento.
La trattenuta per pignoramento ha sempre natura prioritaria rispetto a quella per finanziamento da estinguersi dietro cessione del quinto pensione che, a sua volta, sarà operata nei limiti della salvaguardia del trattamento minimo dell’importo posto in pagamento.
Il pignoramento è possibile sugli arretrati della pensione che deve pagare l’Inps?
Potrebbe succedere che l’Inps venga condannato dal giudice a versare degli arretrati di pensione non corrisposta o che sia lo stesso Istituto a ravvedersi dell’errore commesso. Ebbene, in tali casi, il limite del quinto è operante anche per le somme da trattenere sugli arretrati di pensione da versare in unica soluzione. In proposito, la Cassazione ha affermato che le somme oggetto di sequestro, pignoramento o trattenuta non possono superare il quinto della pensione con salvezza del trattamento minimo e che tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione [4]. Resta ferma l’impignorabilità anche su tali importi del minimo vitale. Pertanto deve essere attivato un accantonamento pari al quinto dell’importo arretrato eccedente l’ammontare minimo intangibile normativamente previsto a prescindere dalla circostanza che i singoli ratei superino o meno tale minimo vitale.
Si può pignorare la tredicesima della pensione?
Il pignoramento non può essere esteso alla tredicesima mensilità della pensione.
Dichiarazione di terzo
Quando il creditore notifica all’Inps l’atto di pignoramento, l’Inps gli invia una pec indicandogli a quanto ammonta l’assegno pensionistico (cosiddetta dichiarazione del terzo pignorato).
Tale dichiarazione deve essere comunicata al creditore procedente entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento utilizzando, in via principale, la Pec nonché, nei soli casi di impedimento nell’uso della Pec, a mezzo raccomandata. In caso di mancata comunicazione, e quindi in via subordinata, la stessa deve essere resa nell’udienza di comparizione.
Se il creditore procedente dichiara nell’udienza di comparizione di non avere ricevuto detta dichiarazione e la stessa non viene esibita dal terzo, qualora quest’ultimo non compaia alla nuova udienza fissata dal giudice o, comparendo, rifiuti di rilasciare la dichiarazione medesima, il credito si considera non contestato.
In tale dichiarazione devono essere indicati la data di decorrenza della trattenuta mensile da applicare o applicata in via cautelare (in attesa cioè dell’ordine di versamento da parte del giudice), i trattamenti di pensione, ed i relativi importi, su cui è stato eseguito il calcolo della trattenuta, nonché le ulteriori trattenute gravanti sul/i trattamento/i pensionistico/i oggetto del pignoramento e sugli eventuali ulteriori crediti vantati dal pensionato (ad es. TFS/TFR).
In caso di precedenti procedure esecutive già attive sul/i trattamento/i pensionistico/i, si potrà dare esecuzione al pignoramento per il quale viene resa la dichiarazione di terzo solo dopo l’integrale soddisfo delle procedure esecutive ancora in corso di recupero.
Che succede se aumenta la pensione?
In presenza di un aumento dell’importo del trattamento pensionistico pignorato o di erogazione di ulteriore trattamento pensionistico, oltre quello già oggetto di pignoramento, in favore del soggetto debitore, spetta al creditore l’onere di chiedere un ricalcolo della quota pignorata (non sarà quindi l’Inps a effettuare, in automatico, un aumento della trattenuta); ciò ove il Giudice dell’esecuzione non abbia indicato disposizioni di dettaglio relative all’importo da trattenere.
Qualora il trattamento pensionistico oggetto del pignoramento venga erogato in regime di totalizzazione/cumulo detta circostanza deve essere segnalata al fine di consentire al creditore pignoratizio di sottoporre ad esecuzione le eventuali ulteriori quote, che saranno maturate successivamente al trattamento originario.
Esecuzione dell’ordinanza di assegnazione
L’Inps è infine tenuto ad eseguire le disposizioni contenute nel provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria come atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata attenendosi alle statuizioni rese nel provvedimento medesimo.
Salvo diversa disposizione giudiziale in caso di più pignoramenti deve essere data esecuzione all’ordinanza relativa alla procedura esecutiva notificata in data anteriore. Pertanto, in caso di precedenti procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico – in fase di accantonamento cautelare o oggetto di precedenti assegnazioni – si potrà dare esecuzione al pignoramento solo dopo l’integrale soddisfo di tali procedure.
In assenza di disposizioni di dettaglio nel provvedimento di assegnazione – in quanto il Giudice dell’esecuzione si è limitato ad assegnare genericamente un quinto della quota pignorabile – occorre inoltre attenersi ai seguenti criteri:
- se i pignoramenti sono stati notificati nella stessa data o se nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo concorrono più crediti, l’importo da trattenere e da destinare ai diversi creditori deve essere contenuto nei limiti del quinto secondo le modalità di calcolo precedentemente riportate;
- qualora nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo concorrano più creditori e nel provvedimento di assegnazione non sia stata specificata la percentuale di ripartizione delle somme, le medesime devono imputarsi in parti uguali a ciascuno dei creditori pignoratizi;
- in caso di pignoramenti notificati alla medesima data, considerato che il quinto trattenuto in fase di accantonamento cautelare è stato ripartito in parti uguali fra le diverse procedure esecutive, deve essere data tempestiva esecuzione all’ordinanza di assegnazione che pervenga in data anteriore. Nel contempo devono essere poste in essere tutte le misure idonee a consentire l’esecuzione delle ordinanze che saranno notificate in data successiva;
- in presenza di provvedimento di assegnazione da eseguire in concorso ad altro terzo pignorato il recupero del debito deve intendersi ripartito al 50% (sempre salvo diversa disposizione giudiziale);
- se coesistono trattenute per finanziamento con estinzione dietro cessione del quinto della pensione e trattenute per pignoramento queste ultime devono essere sempre applicate in via prioritaria rispetto a quelle relative al finanziamento;
- la trattenuta deve essere estesa alla tredicesima mensilità qualora sia espressamente prevista dal Giudice dell’esecuzione.
Che succede se muore il creditore?
Nell’ipotesi di decesso del creditore le somme già assegnate al medesimo, in qualità di pignorante, devono essere trasferite senza ulteriore atto di assegnazione da parte del giudice agli eredi dello stesso, previo accertamento dell’effettiva legittimazione degli istanti, della loro qualità di eredi del
Infatti l’atto dispositivo, nel pignoramento presso terzi, concerne essenzialmente la modalità di recupero coattivo del credito e, in quanto tale, è legato al titolare della provvista su cui il recupero viene effettuato ma non al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, per cui trovano applicazione le ordinarie disposizioni in materia di successione.
Il debitore pignorato e la provvista su cui effettuare la trattenuta restano pertanto inalterati e il credito pignorato va in successione mortis causa in favore degli eredi senza operare alcun rimborso a favore del debitore, salvo diversa indicazione del giudice.
Che succede se muore il debitore?
Nel caso di decesso del debitore ed in presenza di trattenute cautelative a suo carico, si deve provvedere a dare esecuzione al relativo provvedimento di assegnazione notificato all’Istituto mediante il pagamento in favore del creditore di quanto trattenuto dalla decorrenza sino al decesso.
Si può sospendere il pignoramento della pensione?
Il debitore può fare opposizione al pignoramento. Solo il giudice però può sospenderne l’efficacia con apposito provvedimento.
Alla notifica del provvedimento di sospensione l’Inps deve interrompere l’accantonamento.
In caso di estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione/riassunzione dello stesso si rimanda alle indicazioni riportate nel successivo paragrafo punto.
Quando si estingue il pignoramento
Il processo esecutivo oltre che per il raggiungimento del suo scopo specifico, si può estinguere per rinuncia agli atti dei creditori o per inattività delle parti. L’estinzione del processo esecutivo è dichiarata dal Giudice con ordinanza.
Se l’estinzione del processo viene notificata nella fase di accantonamento cautelare l’Inps deve restituire al pensionato quanto trattenuto sin dalla decorrenza.
In presenza di ulteriori procedure esecutive notificate successivamente una quota parte di quanto accantonato per il processo estinto deve essere destinata all’accantonamento/soddisfo della procedura immediatamente successiva secondo l’ordine cronologico di notifica delle azioni esecutive.
Se l’estinzione del processo esecutivo viene notificata nella fase di esecuzione dell’ordinanza di assegnazione, l’Inps deve revocare la trattenuta in corso con conseguente cessazione del versamento a favore del creditore; le modalità di restituzione al pensionato di eventuali somme già versate al creditore devono essere concordate tra le parti interessate.
In caso di accordo transattivo intervenuto tra le parti si deve procedere alla revoca della trattenuta attiva, previa comunicazione dello stesso nelle forme previste (PEC, raccomandata) da parte del creditore pignoratizio.
Aspetti fiscali dei pignoramenti della pensione
Il quinto pignorabile della pensione si calcola al netto delle ritenute fiscali e non al lordo delle tasse.
L’Istituto in qualità di sostituto di imposta e terzo pignorato, all’atto del pagamento delle somme oggetto di pignoramento, opera di norma una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio.
La ritenuta non deve essere effettuata nei confronti di creditori pignoratizi come enti e/o società in quanto soggetti all’imposta sul reddito delle società (IRES).
Le tipologie delle somme da assoggettare a ritenuta del 20% sono quelle che, per loro natura, sono ordinariamente soggette alla ritenuta alla fonte (redditi da lavoro dipendente quali stipendi pensioni, arretrati, tfr e indennità assimilate, redditi assimilati al lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo etc.).
È pertanto onere del creditore pignoratizio dimostrare che la somma non deve essere assoggettata all’imposta del 20%.
Le somme oggetto di pignoramento non possono formare oggetto di deduzione fiscale, salvo che non si tratti di assegno di mantenimento al coniuge ovvero di assegno alimentare.
Adempimenti dell’Inps in caso di pignoramento della pensione
Infine si rammenta che l’Inps, nella figura di terzo erogatore obbligato al pagamento di somme pignorate, è tenuto ai seguenti adempimenti:
- effettuare e versare la ritenuta del 20%;
- comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate e le eventuali ritenute effettuate al creditore pignoratizio.
- certificare nella CU al creditore pignoratizio persona fisica l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, Modello 770 i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio nonché le somme erogate ai soggetti “persone giuridiche”.