Coinquilino ha droga in casa: cosa rischio?
Differenza tra detenzione per uso personale e spaccio: le sanzioni amministrative e penali per droghe leggere e pesanti.
Il sospetto si è trasformato infine in certezza: il tuo coinquilino fa uso di droghe. E probabilmente le spaccia. Te ne sei accorto troppo tardi: ormai è dentro casa e avete un accordo che devi rispettare. Nel frattempo, dopo aver trovato nel cassetto della sua camera alcuni spinelli e una bustina sospetta di polvere bianca, ti chiedi come devi comportarti. Il tuo terrore è che un giorno possa arrivare la polizia e chiederti chiarimenti. Se un agente trovasse la “roba” nel salotto – unica stanza insieme alla cucina che condividete – potresti essere ritenuto responsabile anche tu? Come farai a dimostrare che è roba sua e non tua? Ci sono delle pene per chi affitta o subaffitta una camera a un pusher? Così chiami un tuo amico che fa l’avvocato e gli chiedi: se un
Indice
L’uso personale di droghe leggere è reato?
Chi detiene droghe leggere come cannabis e la quantità è tale da far ritenere che siano destinate solo a un uso personale non compie alcun reato ma subisce solo delle sanzioni di ordine amministrativo disposte dal Prefetto del luogo di sua residenza. Quindi nessun processo e nessuna fedina penale macchiata.
Se però la polizia dovesse ritenere che il quantitativo di sostanze stupefacenti è incompatibile con l’uso personale farebbe scattare una imputazione per spaccio di droga.
Come si fa a capire che la droga è per uso personale o per spaccio?
La legge non individua la quantità di droga oltre la quale si passa dall’uso personale alla detenzione per fini di spaccio. Il che pone tutta la decisione sul giudice, al quale quindi spetterà decidere se chiudere il processo penale e rinviare gli atti al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative (uso personale) o se emettere una sentenza di condanna penale (spaccio). In quest’ultimo caso la pena è la reclusione da 2 a 6 anni. Invece per le droghe “pesanti” la pena è la reclusione da 8 a 20 anni.
Di solito, gli elementi su cui si basa il tribunale penale per ricostruire le intenzioni del possessore di droga sono:
- la quantità di sostanza detenuta e del relativo principio attivo (THC);
- la presenza di coltelli o arnesi da taglio, bilancini di precisione, materiali da confezionamento (domopak, pellicole) tali da far presumere che si voglia dividere la droga per singole porzioni da distribuire poi ai vari acquirenti;
- la disponibilità di grosse somme di denaro in contante non giustificabili sulla base dei propri redditi.
Quindi non è solo la quantità di droga a spostare l’ago della bilancia dall’uno all’altro verso.
Di solito, volendo tracciare una media sulla base delle decisioni adottate dai tribunali, per esservi uso personale il principio attivo non deve superare circa 1 e 1,5 gr. di THC. Quindi per l’hashish e la marijuana la quantità di sostanza posseduta dovrà essere più o meno pari a 10-15 g con una percentuale di principio attivo intorno al 10%.
Sanzione amministrativa per droghe leggere
Vediamo qual è la sanzione amministrativa prevista per la detenzione di droghe leggere a uso personale. Il Prefetto convoca il responsabile a comparire presso di sé (se minorenne vengono chiamati anche i genitori). Viene effettuato un colloquio all’esito del quale il Prefetto può decidere se
fare solo un ammonimento a non usare più le droghe leggere
sospendere e ritirare un documento da 1 a 3 mesi come la patente, il passaporto, il porto d’armi, il permesso di soggiorno.
Cosa può fare la polizia se sospetta la presenza di droghe a casa
La polizia può, anche senza mandato del Magistrato, effettuare controlli, perquisizioni e ispezioni personali. Ci devono comunque essere fondati sospetti. Se viene trovata droga, le autorità devono stilare un verbale di sequestro che, entro 48 ore, deve essere convalidato dal PM. Il responsabile dovrà subito dichiarare che la droga è per uso personale.
Quali responsabilità per il coinquilino che detiene droga?
Se hai un coinquilino che viene trovato in possesso di droga non sei automaticamente responsabile. La polizia deve prima acquisire una prova della tua diretta disponibilità della sostanza stupefacente. Il semplice fatto di aver dato la disponibilità dell’alloggio e l’uso dell’armadio non possono concretizzare il concorso di persone nel reato contestato.
Ribadisce la Suprema Corte che in mancanza di prove non si può ritenere corresponsabile anche il coinquilino o chi ha dato in subaffitto una camera e convive con il possessore/consumatore. Al riguardo, è necessario sottolineare che in caso di mera presenza sul luogo del reato, il soggetto agente è punibile a titolo di concorso nel reato solo nell’ipotesi in cui abbia
Convivente con droga in casa: cosa si rischia?
In caso di detenzione o coltivazione di sostanze stupefacenti all’interno dell’abitazione del convivente, quest’ultimo non è imputabile per concorso nel reato se non viene dimostrato il suo apporto alla condotta criminosa del partner, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso, configurandosi in tal caso una mera connivenza non punibile. Questo è quanto si desume dalla sentenza della Corte d’appello di Roma [2].
Secondo i giudici non si è in presenza di un concorso nel reato, bensì di una cosiddetta connivenza non punibile, ovvero quella situazione nella quale un soggetto è a conoscenza della commissione di un reato ma non arreca alcun contributo alla sua realizzazione, né sotto il profilo causale né sotto il profilo psicologico.
In altri termini, spiega il Collegio, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento ai reati in materia di stupefacenti, si configura una connivenza non punibile «a fronte di una condotta meramente passiva, consistente nell’assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell’illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito». Ciò posto, nel caso di specie, secondo i giudici, non è ben spiegato dall’accusa il tipo di apporto che la donna può aver dato alla consumazione del reato da parte del compagno, non potendo essere confusa la titolarità dell’immobile in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente con una partecipazione effettiva all’azione criminosa.