Conferenze e lezioni: lecito filmarle e pubblicarle su YouTube?

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Autore: Redazione

31 gennaio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quando c’è violazione del diritto d’autore nel riprendere gli interventi fatti da docenti privati, da formatori o da professionisti nel corso di eventi pubblici, lezioni o convegni.

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Quanto vale la reputazione online! E quanto vale un canale YouTube frequentato da molti utenti! Tanto nel caso in cui tu sia un docente che vuol pubblicare su internet i propri interventi svolti durante le conferenze o le lezioni realizzate in ambito privato; tanto nel caso inverso, in cui tu sia uno degli alunni o degli spettatori che vuol condividere online le spiegazioni ricevute, realizzare un video e poi pubblicarlo sul web può avere dei vantaggi. Ma è legale farlo? Un docente incaricato da una scuola privata di eseguire un corso di lezioni può auto-riprendersi e poi caricare il filmato sul proprio canale YouTube? E se invece a farlo è uno degli studenti? È

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lecito filmare e pubblicare su YouTube conferenze e lezioni? Ecco alcuni chiarimenti che fanno al caso tuo.

Il docente può filmare le proprie lezioni e pubblicarle su YouTube??

Gli unici problemi che si pongono quando si tratta di registrare degli interventi in pubblico e poi caricarli su internet sono il rispetto della privacy altrui e degli eventuali diritti d’autore. In entrambi i casi è necessario ottenere l’autorizzazione scritta dei titolari dei diritti.

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Per quanto riguarda i diritti d’autore questi non spettano all’organizzatore dei corsi bensì a colui che parla, ossia al docente. È lui infatti che crea i contenuti (il discorso) e ne è anche titolare del diritto di paternità, di sfruttamento economico e di riproduzione. La scuola o l’associazione infatti si limitano a conferire al professionista un mandato d’opera, ossia l’esecuzione di una prestazione. Di norma, quindi, tali soggetti non si riservano i diritti di sfruttamento dell’opera. Se così fosse avrebbero l’obbligo di far firmare al professionista un ulteriore contratto: quello di cessione dei diritti d’autore che andrebbe necessariamente redatto per iscritto (non potendo essere mai orale).

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Dunque, in assenza di diversa pattuizione, chi fa una lezione in pubblico o una conferenza si può auto-registrare, può cioè realizzare un video e può poi liberamente pubblicarlo su YouTube.

Così non sarebbe se il professionista dovesse essere incaricato di realizzare un video con delle lezioni da divulgare online (si pensi al caso di una Università telematica). In tal caso il rapporto contrattuale con il mandatario ha come oggetto proprio l’opera nel suo complesso e la sua riproduzione; pertanto su di essa la scuola vanta i relativi diritti di sfruttamento economico e di esclusiva sulla pubblicazione (fermo restando che la paternità dell’opera deve essere sempre riconosciuta al suo autore e non è cedibile anche dietro contratto).

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Se è vero che chi fa lezioni in pubblico o conferenze può realizzare un video con il proprio intervento, è anche vero che deve salvaguardare la privacy di tutti gli intervenuti che, salvo apposita autorizzazione scritta, non possono apparire nelle immagini. Quindi la telecamera dovrà essere puntata in modo da non riprendere gli spettatori. Diversamente sarà necessario ottenere da questi una liberatoria scritta, firmata e datata, da conservare accuratamente. La liberatoria dovrà specificare la possibilità che il video venga pubblicato su internet.

L’alunno può filmare una lezione e pubblicarla su YouTube?

Discorso inverso invece riguarda gli alunni che intendono filmare la lezione del proprio professore o per chi partecipa a una conferenza. Premesso che nel caso specifico della

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conferenza, gli organizzatori possono comunque vietare ai partecipanti di realizzare filmati e riservarsi i diritti di pubblicazione, gli intervenuti a una manifestazione hanno l’obbligo di chiedere la previa autorizzazione al titolare dei diritti d’autore (che, come detto, il più delle volte è proprio il professionista che svolge la lezione o la conferenza). Senza il consenso di quest’ultimo è vietata sia la ripresa che la pubblicazione del filmato su YouTube.

Termini di servizio di YouTube

Tieni infine conto che Google, proprietario di YouTube, è molto attento al rispetto del copyright (alter ego anglosassone del nostro diritto d’autore); per cui, dinanzi alla minima contestazione (o anche al solo sospetto) può oscurare il filmato e finanche sospendere il tuo canale. Se ad esempio dovessi realizzare una presentazione musicale del tuo intervento, con una sigla estrapolata da una canzone pop, la piattaforma americana cancellerà l’audio del tuo video in quanto lesivo degli altrui diritto. Sono del resto gli stessi

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termini di utilizzo di Youtube (che puoi trovare elencati a questa pagina) a specificare che YouTube adotta una chiara policy in materia di copyright in relazione a Contenuti che siano presumibilmente in violazione del copyright di un terzo. Del resto, quando carica un video online, l’utente tacitamente riconosce ed accetta di essere l’unico responsabile dei propri contenuti e delle conseguenze del loro caricamento online o pubblicazione.

Come sollevare contestazioni contro riprese non autorizzate

Se sei stato ripreso senza consenso e il tuo volto è ora online, se una delle tue opere protette dal copyright (ivi compresa una lezione o una conferenza) è stata pubblicata su internet senza autorizzazione, puoi sollevare una contestazione e inviarla direttamente a Youtube da questo link. Il contenuto, se ritenuto lesivo del tuo diritto d’autore, sarà subito eliminato. Resta la possibilità di agire anche in via civile, davanti al tribunale ordinario, per chiedere il risarcimento (salvo dimostrare il danno).

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