Cosa si può autocertificare

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Autore: Mariano Acquaviva

28 febbraio 2019

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione: cos’è? Quando si può autocertificare e chi può farlo? Cos’è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio?

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Sicuramente avrai avuto rapporti con la pubblica amministrazione, ad esempio per chiedere il rilascio di un permesso, di una particolare documentazione oppure per partecipare ad un concorso. In quell’occasione ti sarai reso conto che hai dovuto firmare un’autocertificazione dove, sotto la tua responsabilità, hai reso delle dichiarazioni: ad esempio, la tua data di nascita, il titolo di studio, la residenza, ecc. Ebbene, sappi che in quel momento hai redatto e sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di certificazione, cioè un documento che serve a sostituirne altri e a semplificare l’azione amministrativa. L’autocertificazione è una procedura oramai comune, anzi obbligatoria per legge: la pubblica amministrazione, infatti, non può chiedere i documenti per i quali è sufficiente la dichiarazione sostitutiva. Se quanto detto ti interessa, prosegui nella lettura di questo articolo: ti spiegherò

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cosa si può autocertificare.

Autocertificazione: cos’è?

Per autocertificazione si intende quella dichiarazione resa da un cittadino alla pubblica amministrazione, attestante ciò che è rinvenibile all’interno di certificati amministrativi. In pratica, l’autocertificazione sostituisce i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione: per tale ragione si parla di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: cos’è?

Diversa dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione (o autocertificazione) è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Di cosa si tratta? Te lo spiego subito: mentre l’autocertificazione prende il posto di informazioni che sono attingibili da registri pubblici (ad esempio, dall’anagrafe civile), la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prende il posto di attestazioni che riguardano stati, fatti e qualità personali che riguardano terzi di cui si abbia diretta conoscenza. In buona sostanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione tutto ciò che non si può autocertificare va attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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Ricapitolando, mentre l’autocertificazione si sostituisce a certificati presenti nei registri pubblici, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesta qualità personali, situazioni e i fatti a conoscenza diretta dell’interessato, per i quali non è ammessa l’autocertificazione. Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non possono essere utilizzate per attestare informazioni che non rientrano nella conoscenza diretta del dichiarante o che riguardano manifestazioni di volontà.

Cosa può essere autocertificato?

Non tutto si può autocertificare, cioè può essere dichiarato dall’interessato con atto sottoscritto di proprio pugno sotto pena di responsabilità civile e penale: la legge

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[1], infatti, indica tassativamente ciò che può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione. Per la precisione, si possono autocertificare:

Cosa non si può autocertificare?

Come visto, la legge consente ai privati cittadini di poter fare un largo uso della

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dichiarazione sostitutiva di certificazione. Dall’elenco riportato nel paragrafo precedente possiamo dedurre che non si possono autocertificare i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità alle norme CE, di marchi e brevetti.

Chi può autocertificare?

Possono fare la dichiarazione sostitutiva di certificazione tutti i cittadini italiani, i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari residenti in Italia, questi ultimi limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

A chi si presenta l’autocertificazione?

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio possono essere presentate a tutte le amministrazioni e gli enti pubblici (Ministeri, Comuni, Province, ordini professionali, Inps, ecc.) e ai gestori di servizi pubblici (Enel, aziende di trasporto, ferrovie dello Stato, Poste con l’esclusione dei servizi di bancoposta, ecc). La mancata accettazione dell’autocertificazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio.

I privati e l’autorità giudiziaria, invece, non sono tenuti ad accettare né le dichiarazioni sostitutive di certificazioni né le dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

Cosa succede se l’autocertificazione è falsa?

Chi redige un’autocertificazione si assume la responsabilità che ciò che ha sottoscritto corrisponda al vero: in caso contrario, la legge non solo prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ma anche l’integrarsi del reato di falso.

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