Ritardo volo: ultime sentenze
Ritardo volo aereo e diritto al risarcimento del danno; sciopero del personale di volo e diritto all’indennizzo dei passeggeri.
Indice
Volo ritardato: non va qualificato come «volo cancellato»
A norma dell’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004, diversamente dal ritardo del volo, la cancellazione è la conseguenza della mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Se ne evince che i voli cancellati e i voli ritardati costituiscono due categorie di voli ben distinte. Da tale regolamento, pertanto, non risulta che un volo ritardato possa essere qualificato come «volo cancellato» per il solo motivo che la
Corte giustizia UE sez. I, 21/12/2021, n.395
Riparto dell’onere probatorio
In caso di ritardo del volo aereo, il passeggero che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, vale a dire che deve produrre in giudizio il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Viceversa incombe sulla compagnia aerea convenuta l’onere di provare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004.
Tribunale Palermo sez. V, 02/08/2021, n.3242
Contratto di trasporto: ritardo del volo e disciplina applicabile
In tema di normativa applicabile in caso di responsabilità del vettore per il ritardo del volo, la differenza tra il Regolamento CE 261/04 e la Convenzione di Montreal è sostanziale: il primo stabilisce una tutela indennitaria azionabile quando il ritardo supera le tre ore e ” nel qual caso ” il passeggero non ha l’onere di provare l’ammontare del danno proprio in ragione della natura indennitaria della compensazione pecuniaria; la seconda prevede una tutela risarcitoria e, pertanto, grava sul passeggero l’onere di provare l’ammontare del danno subito a prescindere dall’entità del ritardo nell’esecuzione del contratto di trasporto.
Tribunale Busto Arsizio sez. III, 07/06/2021, n.903
Indennizzo del ritardo del volo
L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la
Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Corte giustizia UE sez. I, 18/11/2020, n.519
Contratto stipulato online
Un contratto stipulato online non può, di per sé, rendere nulla una clausola attributiva di competenza inserita in un contratto di trasporto tra un passeggero e una compagnia aerea e tale clausola non può essere opposta da quest’ultima ad una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata sulla base del Regolamento n. 261/2004 nei confronti di tale compagnia, a meno che, conformemente al diritto nazionale applicabile al merito, il terzo sia subentrato alla parte originaria nei suoi diritti ed obblighi.
Corte giustizia UE sez. I, 18/11/2020, n.519
Indennizzo per ritardo del volo
Un volo con una o più coincidenze che abbia costituito oggetto di un’unica prenotazione deve essere considerato un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004, tale che l’applicabilità di tale regolamento va valutata in considerazione tanto del luogo di partenza iniziale quanto della destinazione finale dello stesso; il vettore aereo operativo che ha realizzato la seconda tratta non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo precedente ad opera di un altro vettore aereo.
Corte giustizia UE sez. IX, 12/11/2020, n.367
Tratte in coincidenza operate da vettori aerei differenti
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un volo in coincidenza composto da due voli, oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese terzo, con scalo in un aeroporto di uno Stato membro e con destinazione in un aeroporto situato in un altro Stato membro, un passeggero che raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo di tre o più ore, ritardo riconducibile al primo volo, operato, nell’ambito di un accordo di code -sharing, da un vettore stabilito in un paese terzo, può intentare il proprio ricorso diretto ad ottenere la compensazione pecuniaria a norma del citato regolamento contro il vettore aereo comunitario che ha operato il secondo volo.
Corte giustizia UE sez. IX, 12/11/2020, n.367
Volo in ritardo: il passeggero può esigere la compensazione pecuniaria?
Il passeggero il cui volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo prolungato, o il suo avente causa, può esigere il pagamento dell’importo della compensazione pecuniaria prevista da tale disposizione nella valuta nazionale avente corso legale nel suo luogo di residenza.
Pertanto, è da condannare la prassi giurisprudenziale di uno Stato membro per la quale la domanda giudiziale proposta per ottenere la compensazione pecuniaria è respinta per il solo motivo che il richiedente l’ha espressa in valuta nazionale (nel caso di specie zloty polacchi anziché euro). Ad affermarlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarendo che il diniego di pagamento sarebbe incompatibile con l’obbligo di interpretazione estensiva dei diritti dei passeggeri del traffico aereo, nonché con il principio della parità di trattamento dei passeggeri danneggiati.
Corte giustizia UE sez. VIII, 03/09/2020, n.356
Ritardo prolungato nella partenza di vettori non comunitari
Se il ritardo prolungato nella partenza riguarda il volo di ritorno operato da vettore non comunitario, gli strumenti compensatori “automatici” previsti dal Regolamento comunitario non sono applicabili.
Tribunale Milano sez. XI, 22/04/2020, n.2520
Ritardo volo: risarcimento danni
In tema di trasporto aereo, la clausola contrattuale che in caso di controversie preveda che il giudice competente sia quello irlandese si pone in contrasto con il Regolamento 1215/2012 oltre che con l’art. 33 della Convenzione di Montreal sottoscritta dalla Comunità Europea il 9.12.1999 e approvata con decisione del Consiglio 2001/539/CE il 5.04.2001, ratificata con legge 12/2004. (Nel caso di specie, si trattava di una richiesta di risarcimento danni a causa del ritardo del volo aereo secondo l’art. 33 Convenzione di Montreal oltre al rimborso forfettario standardizzato previsto dal Reg. 1215 del 2012).
Tribunale Lecce sez. II, 01/04/2020, n.917
Ritardo del volo prenotato tramite agenzia: come ottenere la compensazione?
Il passeggero che ha prenotato un volo tramite un’agenzia di viaggio e che subisce un ritardo può citare in giudizio il vettore operativo per ottenere la compensazione pecuniaria dovuta in base alle regole Ue dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo. Tale contratto, infatti, rientra nella materia contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento n. 44/2001.
Tuttavia, non possono essere invocate le norme speciali in materia di contratti conclusi dai consumatori poiché manca una delle condizioni necessarie ossia l’identità delle parti del contratto rispetto all’azione giurisdizionale.
Corte giustizia UE sez. I, 26/03/2020, n.215
Danno supplementare da ritardo aereo: deve essere sempre dimostrato?
Per ottenere la condanna di una compagnia aerea al risarcimento supplementare del danno (anche morale) conseguente al ritardo del viaggio, il passeggero deve comunque dimostrare il danno ulteriore.
Cassazione civile sez. VI, 20/02/2019, n.4962
Diritto al risarcimento per il ritardo nel volo: da cosa dipende?
Secondo la Convenzione di Montreal del 1999 in tema di responsabilità del vettore aereo, il diritto del passeggero al risarcimento del danno dipende non dalla ritardata partenza, bensì dal ritardato arrivo.
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2018, n.24869
Vettore aereo operativo
La nozione di “vettore aereo operativo” ai sensi dell’art. 2 lett. b) Regolamento (CE) n.261/2004 (regole comuni in materia di compensazione ed
Il vettore è operativo quando, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decide di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario (id est effettua il volo) e creando così un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri (conclude un contratto col consumatore).
L’adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo: la fattispecie non rientra in questi parametri, tanto più che il noleggiatore aveva escluso questa responsabilità.
Corte giustizia UE sez. III, 04/07/2018, n.532
Sciopero selvaggio del personale di volo e diritto all’indennizzo
L’assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo – cosiddetto “sciopero selvaggio” – che trae origine dall’annuncio a sorpresa da parte del vettore aereo di una ristrutturazione dell’impresa, “a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell’impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali“, di cui all’articolo 5 del Regolamento Ce 261/2004.
Di conseguenza, in tal caso la compagnia aerea è tenuta a indennizzare i passeggeri vittime di ritardi e cancellazione dei voli. Tale interpretazione del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei è fornita dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, pronunciandosi su un caso riguardante la compagnia aerea TUlfly, in tal modo apre a un ampliamento del diritto all’indennizzo per i passeggeri che subiscono
Corte giustizia UE sez. III, 17/04/2018, n.195
Trasporto aereo nell’UE
In tema di trasporto aereo, la compagnia aerea che ha operato in uno Stato membro solo la prima tratta di un volo con coincidenza può essere portata dinanzi ai giudici della destinazione finale situata in un altro Stato membro ai fini del riconoscimento della compensazione pecuniaria per ritardo prolungato del volo, purché “differenti voli siano stati oggetto di un’unica prenotazione per l’intero tragitto e il ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale sia dovuto ad un problema verificatosi sul primo volo”. A chiarirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea interpretando il regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in relazione al regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di
Corte giustizia UE sez. III, 07/03/2018, n.274
Assistenza ai passeggeri in caso di ritardo prolungato
L’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che la nozione di « distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.
Corte giustizia UE sez. VIII, 07/09/2017, n.559
Ritardo volo: durata pari o superiore a tre ore
Il combinato degli art. 5 §.3 e Considerando 14 Regolamento (CE) n. 261/2004 (regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) deve essere interpretato nel senso che la
Tuttavia il vettore non può giustificare il ritardo con la necessità di effettuare un secondo controllo, allorché un esperto, da lui autorizzato a tale scopo, abbia constatato dopo la collisione che l’aereo in questione è in grado di volare: la cancellazione o il ritardo prolungato del volo non sono, perciò, dovuti a circostanze eccezionali.
Il vettore per evitare o prevenire il rischio di collisione con volatili ed essere esonerato dall’indennizzare i passeggeri ex art. 7 deve adottare tutte le «misure del caso», tra cui quelle di controllo a titolo preventivo dell’esistenza di detti volatili, purché, in particolare sul piano tecnico e amministrativo, possa effettivamente adottarle, non gli impongano sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa e ne abbia dimostrato l’adozione relativamente al volo pregiudicato da detta collisione.
Il giudice del rinvio verificherà il soddisfacimento di queste condizioni. Infine, nell’ipotesi di un ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore causato non soltanto da una circostanza eccezionale ed inevitabile nei suddetti termini, ma anche da un’altra non rientrante in questa categoria, quello imputabile alla prima deve essere dedotto dal tempo totale di ritardo di questo volo per valutarne se possa essere oggetto d’indennizzo ex art.7.
Corte giustizia UE sez. III, 04/05/2017, n.315