Violazione privacy: nuove sanzioni penali

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Autore: Mariano Acquaviva

25 marzo 2019

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Illecito trattamento e diffusione dei dati personali: quali sono le conseguenze? Quali pene sono previste per chi viola la privacy sul luogo di lavoro?

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Il celebre Gdpr ha ridisegnato la normativa sulla privacy di tutta Europa, prevedendo una disciplina che potesse uniformarsi in tutti i Paesi del continente. Il regolamento europeo ha provveduto non soltanto a stabilire nuove norme a tutela della riservatezza e della protezione dei dati sensibili dei cittadini, ma anche sanzioni penali per le trasgressioni più gravi. La disciplina della privacy, infatti, è complessa e articolata, non limitandosi solamente a prevedere sanzioni di tipo economico nel caso di violazioni: la diffusione non autorizzata di dati personali può causare un pregiudizio molto grave e pertanto occorre fornire un’adeguata tutela, anche penale. Se l’argomento suscita il tuo interesse, allora prenditi dieci minuti di tempo e prosegui nella lettura: vedremo insieme quali sono le

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nuove sanzioni penali per la violazione privacy.

Il trattamento illecito dei dati

La prima delle nuove sanzioni penali nei casi di violazione della privacy è quella riguardante il trattamento illecito dei dati; non si tratta, come è facile intuire, di una normativa del tutto nuova, ma di un restyling di quella precedente. Secondo la legge

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[1], chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi. Si tratta di un reato comune, nel senso che può essere commesso da chiunque; perché si integri la fattispecie è necessario che ricorra il dolo specifico, cioè la volontà di trattare illecitamente i dati personali al fine di trarne un guadagno economico oppure di danneggiare la vittima. È necessario, inoltre, che siano violate le disposizioni che individuano il corretto trattamento di taluni dati personali, e cioè: quelli relativi al traffico, all’ubicazione e alle comunicazioni indesiderate.

Il trattamento illecito

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di alcuni dati ritenuti particolarmente importanti (dati sensibili o giudiziari trattati in violazione delle misure di garanzia e degli specifici requisiti prescritti per il loro trattamento, ovvero trattamenti che presentino rischi specifici per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ovvero ancora nel trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale fuori dei casi consentiti) comporta l’applicazione di una pena aggravata che va da uno a tre anni. Occorre che ricorra sempre il dolo specifico del vantaggio economico proprio o altrui oppure del danno dell’interessato, cioè della persona dei cui dati si tratta.

Quando ricorre una di queste ipotesi di

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trattamento illecito di dati, il pubblico ministero, oltre che cominciare le indagini, è tenuto a riferirne immediatamente al garante della privacy, il quale a propria volta trasmette al magistrato, con una relazione motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato.

Viene previsto, infine, che, se per la medesima condotta illecita è già stata comminata una sanzione meramente amministrativa consistente nell’obbligo di pagare una determinata somma di danaro, la pena va diminuita. La legge dice che, quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è ridotta in base al prudente apprezzamento del giudice.

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Comunicazione e diffusione illecita di dati personali trattati su larga scala

La seconda delle nuove sanzioni penali in caso di violazione della privacy riguarda l’illecita diffusione dei dati personali trattati «su larga scala». Cosa si intende con questa locuzione? Ebbene, si deve ritenere che i dati trattati su larga scala siano quelli che coinvolgono una notevole quantità di dati personali. Ad esempio, sono esempi di trattamento dati su larga scala quelli relativi a pazienti svolto da un ospedale nell’ambito delle ordinarie attività, ovvero quello relativo agli spostamenti di utenti di un servizio di trasporto pubblico cittadino, oppure il trattamento di dati relativi alla clientela da parte di una compagnia assicurativa o di una banca nell’ambito delle ordinarie attività.

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Secondo la legge, chiunque comunica o diffonde, al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, è punito con la reclusione da uno a sei anni [2].

Posto che il dolo è sempre lo stesso (cioè l’intenzione di trarne un profitto o solamente di arrecare un danno), questa nuova sanzione penale in caso di violazione della privacy ricorre solamente quando il colpevole abbia comunicato o diffuso, senza consenso, dati che riguardano un rilevante numero di persone. Si applicano anche in questo caso le norme che obbligano magistrato del pubblico ministero e autorità garante della privacy a collaborare, anche al fine di ridurre la pena qualora sia già stata pagata la sanzione amministrativa.

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Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

Un’altra delle nuove sanzioni penali previste per la violazione della privacy riguarda l’acquisizione fraudolenta (cioè, avvenuta con l’inganno, senza consenso) dei dati personali oggetto di trattamento su larga scala, senza però che ne consegua la diffusione o la comunicazione verso terzi [3].

In altre parole, ad essere punita è solamente l’acquisizione con mezzi fraudolenti di dati personali oggetto di trattamento su larga scala contenuti in un archivio automatizzato; la sanzione è la reclusione da uno a quattro anni. Necessaria è sempre la presenza dell’elemento soggettivo o psicologico, cioè la volontà di trarre un vantaggio economico per sé o per altri, oppure di procurare un danno a colui cui i dati si riferiscono.

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Come si evince da quanto detto, la mera acquisizione ingannevole dei dati personali altrui è oggetto di un trattamento sanzionatorio meno severo rispetto a quanto previsto per la divulgazione di suddetti dati: la ragione è da rinvenirsi nel minor danno che si arreca all’interessato, cioè a colui i cui dati sono stati violati. Anche in questa circostanza la legge prevede il necessario coordinamento tra magistrato del pubblico ministero e autorità garante, anche al fine di ridurre la pena qualora, per la medesima infrazione, sia già stata pagata la sanzione amministrativa.

Dichiarazioni false e interruzione dell’attività del Garante della privacy

Tra le nuove sanzioni penali

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previste per la violazione della privacy v’è anche quella che punisce le condotte che non riguardano l’illecita diffusione o acquisizione di dati personali altrui, bensì quelle che possano ostacolare o impedire il corretto adempimento dei compiti assegnati al Garante della privacy. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. È altresì punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente provoca un’interruzione o turba la regolarità di un procedimento innanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti
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[4].

Tra le nuove sanzioni penali in caso di violazione della privacy questa è l’ipotesi che meno differisce da quanto previsto dal codice prima della novella. Come vedremo di qui a un istante, la legge punisce due differenti condotte anche se, in entrambi i casi, il bene giuridico tutelato è il corretto svolgimento delle funzioni amministrative del Garante, il regolare ed ordinato andamento dell’attività della pubblica amministrazione.

La norma punisce chiunque dichiari o attesti falsamente notizie o circostanze o produca atti o documenti falsi; si tratta di due differenti condotte, la prima delle quali prevede l’attestazione, ovvero l’attività di redazione di atti

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afferenti dichiarazioni di terzi; la seconda, invece, si riferisce ai fatti dei quali il soggetto ha diretta percezione o che ha compiuto direttamente.

Viene altresì punito chi cagiona un’interruzione o chi arrechi un turbamento all’attività del Garante. Anche in questo caso le condotte previste sono due: l’interruzione individua il mancato svolgimento dell’attività, indipendentemente dal fatto che questa sia temporanea o definitiva; il turbamento, al contrario, si riferisce ad un’alterazione del regolare svolgimento dell’attività la quale, pur non comportando la cessazione della stessa, sia tale da pregiudicare in maniera apprezzabile il perseguimento degli obiettivi cui la stessa è finalizzata.

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Reato di inosservanza dei provvedimenti del Garante

Nelle nuove sanzioni penali in caso di violazione privacy compare anche il delitto di mancato rispetto dei provvedimenti del Garante della privacy. Secondo la legge, chi, essendovi tenuto, non osserva i provvedimenti adottati dal Garante, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [5]. A dispetto delle apparenze, si tratta di un reato proprio, cioè di un crimine che può essere commesso solamente dal destinatario del provvedimento dell’autorità garante.

La condotta tipica consiste nell’inosservanza dei provvedimenti del Garante da parte del destinatario dell’atto, obbligato a conformarvisi. È bene precisare che non ogni violazione dei provvedimenti costituisce reato, ma solamente la trasgressione di precisi provvedimenti adottati dall’autorità garante; si tratta, tra gli altri:

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Reato violazione privacy sul posto di lavoro

Infine, le nuove sanzioni penali per violazione della privacy si applicano sul posto di lavoro, nel caso in cui il datore violi la riservatezza dei dipendenti [6]. Nello specifico, è prevista l’applicazione di un’ammenda o dell’arresto da quindici giorni a un anno nel caso in cui il datore di lavoro:

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