Attività di parcheggiatore abusivo: non è reato

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Autore: Andrea Iurato

12 aprile 2013

Avvocato del foro di Bologna, dottore di ricerca in diritto pubblico, giustizia penale e internazionale. Presta la propria opere di consulenza e assistenza legale in materia di diritto penale, diritto alimentare e diritto dell’immigrazione. È assegnista di ricerca presso l’Università di Pavia.

Salvo il velato ricatto che si nasconde dietro la richiesta di denaro, l’attività di parcheggiatore abusivo non costituisce un reato penale.

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L’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore non è reato, ma semplice illecito punibile con una sanzione amministrativa. Il Codice della Strada vieta infatti di esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e prevede che chi la eserciti sia punito con il solo pagamento di una sanzione da 765 a 3076 euro [1]. Chi ignora l’ordine dell’Autorità amministrativa di cessare questa attività abusiva non può quindi essere condannato per avere commesso un reato.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione [2] in un caso in cui un soggetto è stato accusato di non aver osservato un

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provvedimento del Questore che gli imponeva di cessare l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità [3] è commesso infatti soltanto se l’ordine dell’autorità abbia ad oggetto una condotta che non sia già vietata dalla legge. Poiché il provvedimento del Questore riguardava un divieto già previsto da una norma specifica, l’attività del parcheggiatore non è punibile come reato, ma soltanto con la sanzione amministrativa stabilita dal Codice della Strada.

Questo a meno che, si presti attenzione, le particolari modalità con cui l’attività abusiva viene esercitata non rendano più grave il fatto, che potrebbe quindi in questo caso costituire reato. Se ad esempio il parcheggiatore minacci delle ritorsioni nei confronti di chi si rifiuta di pagare, questo comportamento potrebbe essere punito come minaccia o addirittura come estorsione.

In conclusione, chiunque eserciti senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e sia oggetto di un provvedimento dell’autorità che ne vieta la prosecuzione non commette reato se ignora il divieto. Egli si espone soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.

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