Agenzia: recesso per giusta causa

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Autore: Redazione

03 aprile 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Nel contratto di agenzia le parti possono recedere se si verifica un fatto molto grave per giusta causa.

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La giusta causa di recesso non è un valido motivo per uscire da un contratto solo nell’ambito del rapporto di lavoro. La legge, infatti, prevede anche nel contratto di agenzia la possibilità delle parti di recedere in tronco dal rapporto se l’altra parte pone in essere un comportamento molto grave che, di fatto, impedisce la prosecuzione del rapporto contrattuale. Nell’agenzia il recesso per giusta causa è spesso determinato dal fatto che la società modifica le condizioni del contratto, ad esempio togliendo una serie di clienti dal paniere dell’agente, e questo fatto è considerato dall’agente un grave inadempimento contrattuale che lo porta alla decisione di chiudere il rapporto. Il recesso per giusta causa, a differenza del recesso ordinario, ha delle proprie regole specifiche che vedremo nel presente articolo.

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Che cos’è l’agenzia?

Lo sviluppo della rete di vendita è un obiettivo imprescindibile per qualsiasi società che voglia crescere in un determinato mercato. Per sviluppare una solida rete di vendita e commerciale le aziende hanno molti strumenti a disposizione.

Le aziende possono infatti decidere di assumere, come dipendenti diretti, dei lavoratori al quale viene affidato il compito di sviluppare la rete commerciale. Oppure possono decidere si sguinzagliare nei vari territori dei procacciatori di affari, che si limitano in modo estemporaneo e senza particolari vincoli, a suggerire clienti alla società.

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Quando, invece, la società intende fare affidamento su professionisti che promuovono i propri prodotti su una certa area in maniera continuativa e stabile occorre prendere in considerazione il contratto di agenzia.

Con questa tipologia contrattuale, una parte (detta agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (detta preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata [1].

Il contratto di agenzia deve essere stipulato in forma scritta al fine della prova e una copia deve essere consegnata all’agente.

Contratto di agenzia: il recesso

Il contratto di agenzia può essere stipulato dalle parti sia a termine che a tempo indeterminato. Tuttavia, se il rapporto è stato previsto a tempo determinato ma, dopo la scadenza del termine, continua ad essere eseguito dalle parti allora si trasforma in un contratto a tempo indeterminato.

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La regola generale per il recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato è che la parte recedente dia all’altra parte un congruo preavviso.

La legge [2] prevede i seguenti termini di preavviso:

I termini di preavviso previsti dalla legge possono essere anche derogati dalle parti, ma solo in senso maggiormente favorevole, ossia, solo se i relativi termini vengono allungati.

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Nella prassi, le parti sono solite richiamare nel contratto di agenzia uno dei vari Accordi economici collettivi (detti Aec) che disciplinano l’agenzia nei vari comparti (commercio, industria) e che sono stipulati dalle associazioni che rappresentano gli agenti e dalle associazioni che rappresentano le imprese.

Gli Aec prevedono la disciplina del termine di preavviso. Al pari di ciò che accade nei rapporti di lavoro se una parte recede dal contratto senza concedere all’altra il preavviso dovuto, dovrà versargli l’indennità sostitutiva del preavviso da calcolarsi sulla media delle provvigioni maturate nell’anno antecedente al recesso [3].

Contratto di agenzia: il recesso per giusta causa

Non esiste una norma esplicita che prevede, anche nel contratto di agenzia, la possibilità delle parti di

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recedere per giusta causa.

Ricordiamo che, nell’ambito del rapporto di lavoro, la legge [4] prevede che ciascuna delle parti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto.

Si tratta del recesso per giusta causa o in tronco. Una parte commette un fatto molto grave e l’altra non può attendere il periodo di preavviso e, dunque, recede in tronco.

La giurisprudenza ritiene applicabile anche al contratto di agenzia questa norma.

Dunque possiamo affermare che anche nell’agenzia, la parte può recedere senza dare preavviso all’altra parte se si verifica una giusta causa che non consente la prosecuzione nemmeno solo provvisoria del rapporto

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[5].

Va da sé che essendo legittimo, in questi casi, il recesso in tronco la parte che esercita il recesso non dovrà corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso.

Ma quand’è che si verifica una giusta causa di recesso?

La Cassazione ha affermato che i criteri da seguire per individuare la giusta causa di recesso nel contratto di agenzia non sono gli stessi che vanno seguiti nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente.

Infatti, secondo gli Ermellini, nel rapporto di agenzia il rapporto di fiducia acquisisce una maggiore intensità se rapportato al lavoro subordinato.

Ciò in quanto l’agente, rispetto al dipendente, gode di una maggiore autonomia nel gestire l’attività, ha autonomia nel decidere i luoghi, i tempi, le modalità ed i mezzi.

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Quindi, nell’agenzia anche fatti che possono sembrare di minore importanza possono in realtà giustificare il recesso per giusta causa.

Ad esempio la giurisprudenza ha ritenuto fatti gravi commessi dal preponente, che possono legittimare il recesso per giusta causa dell’agente, i seguenti inadempimenti:

Sul fronte opposto, la giurisprudenza ha qualificato come gravi mancanze dell’agente, in grado di rendere legittimo il recesso per giusta causa della preponente, i seguenti comportamenti dell’agente:

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Giusta causa e preavviso sono compatibili?

E’ bene inoltre sottolineare che la clausola del contratto di agenzia che preveda il recesso per giusta causa unitamente alla concessione di un termine di preavviso rende nulla la giusta causa.

Ciò può accadere o perché la

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clausola contrattuale prevede che, anche nel caso di giusta causa, il recedente debba dare il preavviso all’altra parte, oppure perché la parte che recede, nella comunicazione di recesso all’altra parte, dà comunque il preavviso.

Il tema è molto rilevante in quanto, se a recedere è la preponente, in caso di recesso per giusta causa l’indennità di fine rapporto [7] non è dovuta mentre se la giusta causa è nulla tale indennità va riconosciuta all’agente. Ma facciamo un passo indietro.

Indennità di fine rapporto e giusta causa di recesso

Se il contratto di agenzia termina per il recesso di una parte, al di fuori del caso della giusta causa di recesso, il preponente deve pagare all’agente l’indennità sostitutiva del preavviso (o concedere il periodo di preavviso) e, se ne ricorrono i requisiti, una indennità detta di

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fine rapporto che di fatto serve a compensare l’agente per i vantaggi strutturali apportati alla rete commerciale del preponente e dunque per tutti quegli affari che verranno conclusi dopo sulla scia positiva lasciata dall’agente.

Questa indennità è calcolata in base alle disposizioni dell’Aec e, comunque, in base alla legge, non può mai superare la misura di un anno di provvigioni dell’agente, calcolate sulla media delle provvigioni effettivamente maturate dall’agente negli ultimi 5 anni.

Quando il preponente esercita il recesso dal contratto per giusta causa, ossia perché l’agente ha commesso un fatto gravissimo che impone al preponente l’uscita immediata dal

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rapporto contrattuale in quanto, per la sua gravità, non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, tale indennità di fine rapporto non è dovuta.

Non solo. Nel corso del rapporto una parte di questa indennità di fine rapporto viene accantonata dalla preponente presso l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli agenti (detto Enasarco). Questa quota è destinata al fondo indennità risoluzione rapporto (Firr).

Ebbene, la preponente non solo non verserà altre somme all’agente a titolo di indennità di fine rapporto ma dovrà anche procedere alla restituzione delle somme accantonate presso il Firr.

Giusta causa di recesso: le possibili conseguenze

Come abbiamo visto quando la preponente decide di

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chiudere un rapporto di agenzia non attraverso un recesso ordinario ma per mezzo di un recesso per giusta causa si assiste ad una forte riduzione dei pagamenti che l’agente ha diritto a ricevere in occasione della chiusura del rapporto. Da ciò deriva che a seguito di un recesso per giusta causa può assistersi all’insorgere di un contenzioso tra agente e preponente.

In particolare, l’agente può impugnare il recesso per giusta causa adducendo che non è assolutamente vero il fatto grave che gli viene imputato e chiedendo dunque il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità di fine mandato. Se le parti non si mettono d’accordo la questione verrà risolta dal tribunale del lavoro.

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