Rinnovo della patente scaduta in caso di ritiro
In caso di ritiro della patente per mancato rinnovo prima della scadenza, è sufficiente presentare alla Prefettura un certificato medico di abilitazione per riottenere il documento di guida.
Per l’automobilista che non abbia rinnovato la patente prima della scadenza, sono previste le sanzioni del ritiro del documento e del pagamento di una multa. Per tornare a guidare non sarà, tuttavia, necessario aspettare tempi biblici né seguire lunghi iter burocratici. Per il rilascio del documento di guida basta, infatti, presentare agli sportelli dell’Ufficio Territoriale del Governo un certificato medico di abilitazione.
La recente riforma della patente europea di guida [1] ha comportato alcune rilevanti novità (tra le quali assumono particolare rilievo la previsione di nuove categorie di patenti, modifiche alla durata e alla validità del documento di guida). Non è cambiata, tuttavia, la procedura sanzionatoria per chi circola con la patente scaduta.
La guida di un veicolo con la patente scaduta comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria e il ritiro del documento di guida. La Prefettura di Bergamo, con una recente circolare [2], ha chiarito, tuttavia, che il procedimento per ottenere il rilascio della patente ritirata è, in questi casi, piuttosto semplice. Sarà sufficiente, infatti, per il trasgressore recarsi alla Prefettura con certificato medico di abilitazione alla guida.