Disturbo quiete pubblica per musica ad alto volume

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Autore: Redazione

15 marzo 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Quando scatta il reato per il gestore del locale notturno o del bar a causa degli schiamazzi e dei rumori prodotti all’esterno.

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Tenere la musica ad alto volume è reato? Qual è il limite di decibel consentito oltre il quale scatta il disturbo alla quiete pubblica? Esistono degli orari dopo i quali è obbligatorio spegnere gli stereo e chiudere i disco pub? Le condanne a bar e locali notturni, colpevoli di disturbare il riposo delle persone nei centri abitati, non si contano ormai più. L’ultima di queste proviene da una sentenza della Cassazione dello scorso 13 marzo [1]. I limiti, in realtà, vanno ricercati nelle norme del Codice civile per quanto, in determinati casi, possano configurarsi gli estremi dell’illecito penale. Certo, non sarà questo il caso del condomino che ha lo stereo a palla o di quello che ama, la mattina, sentire ad alto volume la voce del cantante neomelodico. In queste ipotesi si rischia, tutt’al più, oltre all’ordine di smetterla impartito dal giudice, il risarcimento del danno. L’arresto invece scatta solo quando ad essere molestate sono numerose persone: non quindi i condomini più prossimi ma il vicinato o tutto il palazzo.

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Di tanto parleremo qui di seguito. Riporteremo le ultime sentenze in materia di disturbo della quiete pubblica per musica ad alto volume, non prima però di aver illustrato le regole della materia e aver chiarito quali tutele può richiedere chi non riesce più a dormire. Ma procediamo con ordine.

Disturbo quiete pubblica: quand’è reato?

Il Codice penale [2] punisce il «disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone» (quello che comunemente viene detto “

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disturbo della quiete pubblica). In particolare vengono distinte due ipotesi di reato:

Affinché un rumore possa costituire reato e rientrare quindi nella fattispecie della norma appena riportata devono ricorrere i tre seguenti presupposti:

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Differenza tra illecito penale e civile

Per passare dal semplice illecito civile a quello penale non bisogna guardare l’entità del rumore ma il numero di persone molestate. Si rientra nel civile quando il rumore danneggia solo gli stretti confinanti (ad esempio il vicino del piano di sopra o quello di sotto); invece scatta il reato quando c’è una molestia che si propaga in modo tale da essere percepita da un numero indeterminato di soggetti.

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In particolare, il reato scatta per il semplice fatto di aver recato fastidio a tutti coloro che sono in prossimità della fonte di disturbo, a prescindere dal fatto che solo alcuni si siano lamentati o che uno solo abbia presentato una denuncia ai carabinieri. Non è neanche necessario individuare tutte le vittime del rumore: basta il fatto che l’immissione dei suoni avvenga in un centro abitato e che a percepire le onde sonore siano – anche solo potenzialmente – un numero elevato di persone.

Quando un rumore si considera intollerabile

Il limite per stabilire se un rumore è lecito o meno resta lo stesso sia per quanto riguarda l’illecito civile che per il penale. Si tratta del criterio fissato dalla norma del Codice civile secondo cui un rumore diventa “illegale” nel momento in cui

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supera la normale tollerabilità. Ma cosa significa nel concreto?

Ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, i giudici fanno riferimento al cosiddetto criterio comparativo. Si prende a riferimento il “rumore di fondo” della zona, vale a dire quel complesso di suoni di origine varia e non identificabile, continui e caratteristici della zona, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi

Tale criterio consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di verificare se sussista un incremento non tollerabile del livello medio di rumorosità.

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In particolare, secondo la giurisprudenza il rumore si deve ritenere intollerabile allorché, sul luogo che subisce le immissioni, si riscontri un incremento di intensità del livello medio del rumore di fondo di oltre tre decibel.

Questo valore viene solitamente considerato il limite massimo accettabile di incremento del rumore, tenuto conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, ed è stato riconosciuto anche dalla Cassazione come un “valido ed equilibrato parametro di valutazione” per un idoneo contemperamento delle opposte esigenze dei proprietari.

In una causa, per accertare il livello di tollerabilità di un’immissione sonora si fa ricorso ad una consulenza tecnica d’ufficio

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, prescindendo dai giudizi e dalle impressioni soggettive delle persone interessate.

I mezzi di prova non devono, però, essere necessariamente di natura tecnica.

Infatti, in particolari situazioni, attinenti ad emissioni rumorose discontinue, difficilmente verificabili e riproducibili per la loro spontaneità sul piano sperimentale, è utile il ricorso ai testimoni, e non anche alla consulenza tecnica (la cui adozione costituisce tipico esercizio di facoltà discrezionale di merito) oltre che alle nozioni di comune esperienza.

Pertanto, l’entità delle immissioni rumorose e il superamento del limite della normale tollerabilità può essere oggetto di deposizione testimoniale (anche in relazione agli orari e alle caratteristiche delle immissioni stesse); tuttavia, spetta poi al giudice valutare innanzitutto l’attendibilità e, successivamente, la congruità delle dichiarazioni rese dai testimoni.

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I mestieri rumorosi

In relazione al secondo comma della norma, la Cassazione ha più volte precisato che per mestieri rumorosi debbono intendersi tutte quelle attività di lavoro produttive di vibrazioni sonore di carattere molesto per il senso auditivo in ragione della particolare natura degli strumenti adoperati o dei peculiari procedimenti attraverso cui si realizzano.

Qualsivoglia attività lavorativa può, dunque, essere qualificata come mestiere rumoroso ogni qual volta, per le modalità con cui si svolge e per i mezzi di cui si avvale, produca rumori fastidiosi esorbitati la normale tollerabilità, a prescindere dal fatto che l’autorità comunale abbia predisposto l’indicazione dei mestieri rumorosi la cui elencazione ha natura meramente esemplificativa.

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I rumori del bar prodotti negli spazi esterni

Il condomino o il conduttore-gestore del bar rispondono anche del rumore prodotto all’esterno del locale destinato a bar, compresi gli spazi pubblici che sono stati autorizzati a sfruttare. Il titolare del bar commette reato di disturbo della quiete pubblica se non fa di tutto per evitare – anche con cartelli o guardie – che la gente, all’esterno, disturbi il circondario. Tanto più è vietato mettere altoparlanti al di fuori del locale.

I rumori del bar eccedenti la normale tollerabilità rientrano nel reato di disturbo alla quiete pubblica. In particolare perché ricorra tale figura di reato è necessario che le immissioni rumorose abbiano la capacità di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del locale destinato a bar.

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L’obbligo di vigilanza degli spazi esterni al locale deve gravare anche sull’amministrazione comunale proprietaria dell’area. Si comprende allora perché se il bar che tiene aperto, senza riposo settimanale, fino alle prime ore del mattino, disturba i condomini del caseggiato e quelli degli edifici vicini, il sindaco sia pienamente legittimato a disporre, con apposito provvedimento a tutela della pubblica quiete, l’anticipazione dell’orario di chiusura serale, compromettendo in parte i profitti del gestore del locale (ma se il comune è inerte si può ricorrere al giudice civile che può inibire le attività commerciali e l’uso del suolo pubblico per tutelare il diritto alla salute, cioè un diritto inviolabile ed assoluto).

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Come tutelarsi dal rumore del bar

Se la musica del bar è intollerabile si può chiamare la polizia o i carabinieri. Il rumore, come detto, deve essere percepibile da un numero indeterminato di persone ma nulla toglie che la querela o la segnalazione sia inoltrata da un solo soggetto. Le autorità, anche in presenza di autorizzazioni e licenze da parte del gestore del locale, dovranno procedere a segnalare l’episodio alla Procura della Repubblica.

Nel conseguente processo penale il danneggiato può costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ossia del danno alla salute.

Il tribunale di Napoli, con una sentenza del 17 novembre 1990 ha detto a riguardo: «le alterazioni generate dal rumore sull’organismo umano e particolarmente sulle sue funzioni vegetative sono state ormai accertate dagli studiosi e si possono così riassumere:

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1) nessun sistema della vita vegetativa risulta privo di reazioni al rumore di una certa intensità. Per quanto, in particolare, concerne il rumore urbano il limite di sicurezza è certamente inferiore a quello di sicurezza usuale per le industrie;

2) vengono alterati i valori della compensazione del sangue con un aumento di determinate cellule;

3) la funzione digestiva presenta alterazioni di rilievo quali spasmi al piloro, iper o iposecrezione di succhi gastroenterici;

4) alterazione alla motilità intestinale con crisi di diarrea o di ostinata stipsi;

5) alterazioni delle funzioni renali con iper o iposecrezione urinaria;

6) alterazione della glicemia;

7) alterazione della secrezione salivare.

Oltre a provocare danni così rilevanti il rumore possiede un generico potere di depressione delle capacità mentali con scadimento di quasi tutte le funzioni dell’intelligenza ed in particolare dell’attenzione, con conseguente detrimento per l’attività lavorativa. Il rumore esercita altresì una notevole influenza sul tempo di reazione, sull’apprendimento di cui riduce l’efficienza, sulla fatica generale dell’uomo».

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