Ritiro effetti personali coniuge separato

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Autore: Redazione

02 aprile 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Restituzione beni mobili prima e dopo la separazione: come riavere la propria roba quando si è costretti ad andare via di casa. La denuncia per appropriazione indebita.

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Non sempre il matrimonio finisce in modo civile e pacifico. Spesso la rottura dell’unione avviene all’improvviso, accompagnata anche dall’uso della violenza. La classica scena televisiva, con i vestiti lasciati dietro la porta di casa oppure le valigie lanciate dalla finestra, non è poi così lontana dalla realtà di tutti i giorni. In questi casi, chi è costretto ad andarsene dall’oggi al domani deve affrontare, oltre al cuore infranto, una serie di problemi logistici. Tra questi non c’è solo la necessità di ricercare un luogo ove dormire (problema tutto sommato rimediabile grazie all’intervento di qualche parente, di un amico o agli immancabili alberghi), ma anche quello del recupero dei propri oggetti nell’ex abitazione coniugale. Vestiti, biancheria, strumenti di lavoro, libri, documenti: nel corso degli anni la casa diventa una specie di tesoro per chi la vive. Ed allora, in assenza di collaborazione, il

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ritiro degli effetti personali del coniuge separato o del convivente può diventare un serio problema. Come si procede in questi casi? Come ottenere la restituzione dei beni mobili prima o dopo la separazione ufficiale? È quanto scopriremo nel seguente articolo.

Conviventi e coniugi in separazione dei beni

Da un punto di vista giuridico i problemi sono minimi quando la coppia si è sposata in regime di separazione dei beni o quando si tratta di partner uniti da un rapporto di convivenza. In questo caso, c’è una netta separazione tra i rispettivi patrimoni, e ciò che è stato acquistato con il denaro di uno dei due resta di proprietà di quest’ultimo, anche se finalizzato all’utilizzo comune. Quindi, il soggetto costretto ad abbandonare l’abitazione può intimare all’altro la restituzione degli effetti personali con una

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raccomandata a.r., assegnandogli un termine entro cui mettersi a disposizione per procedere al ritiro degli oggetti. Si individuerà quindi una data e un orario per procedere alle operazioni di asporto. In quella occasione, ci si potrà far accompagnare da terze persone (ad esempio gli addetti al trasporto della mobilia), previamente indicati al proprietario dell’immobile nella lettera stessa.

Se la diffida non dovesse sortire effetti nel termine assegnato, si può procedere con una querela per appropriazione indebita. Di tanto avevamo già parlato in In caso di separazione si possono prelevare beni dalla casa coniugale?

Chiaramente, si può macchiare del medesimo crimine il coniuge o il partner che, senza il consenso dell’altro, abbia prelevato dall’abitazione comune dei beni su cui non vanta alcuna proprietà.

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Coniugi in comunione dei beni

Diverso e più problematico è il discorso per le coppie sposate in regime di comunione dei beni. In questi casi, infatti, tutti gli acquisti effettuati durante il matrimonio rientrano nella comunione e quindi appartengono sia al marito che alla moglie in pari quota. Ne restano esclusi solo i beni destinati a un uso personale (come l’abbigliamento, il telefono, ecc.) o quelli destinati all’esercizio dell’attività lavorativa (ad esempio un computer, un tablet, ecc.). Si pensi a un televisore o al divano acquistato formalmente con lo stipendio del marito ma, appunto, entrato in comunione. Ebbene, in tali ipotesi bisogna operare una distinzione.

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Per quanto attiene al ritiro degli effetti personali da parte del coniuge separato, si devono seguire le procedure appena descritte al paragrafo precedente: diffida spedita all’ex coniuge, individuazione di una data comune per le operazioni di ritiro, eventuale querela in caso di inottemperanza all’invito di rilasciare i beni di proprietà esclusiva.

Invece per quanto riguarda tutti gli altri beni mobili ricaduti nella comunione, prima di procedere all’eventuale asportazione è necessario ottenere una sentenza di separazione che dichiari cessata la comunione stessa e che, quindi, disponga la divisione degli stessi. Divisione che, se non raggiunta di comune accordo tra gli ex coniugi, dovrà essere decisa dal tribunale. In quest’ultimo caso i tempi si allungano enormemente poiché bisognerà attendere l’esito del giudizio di separazione giudiziale.

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Se c’è assegnazione della casa coniugale

Le cose si complicano ulteriormente in presenza di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge con il quale vanno a convivere i figli. Difatti, l’assegnazione della casa è di regola accompagnata dalla ripartizione definitiva di mobili, arredi e suppellettili, alla luce dei principi in tema di comunione legale, di provenienza dei singoli beni e di spettanza esclusiva o meno degli stessi a ciascuna delle parti. Di regola si procede a un inventario e ad una stima informali e si liquida, se del caso, una somma a favore della parte definitivamente estromessa, tenuto conto del minor valore in relazione al tempo trascorso.

Di solito, tuttavia, sussiste il divieto di asportare quei beni mobili strumentali al godimento della casa coniugale da parte del coniuge assegnatario (ad esempio condizionatori, grandi elettrodomestici come frigo, cucina, lavatrice, lavastoviglie, armadi guardaroba, ecc.).

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