Padre scopre che il figlio non è suo: la madre deve risarcirlo?

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Autore: Redazione

05 aprile 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Risarcimento danni per il tradimento: quando scatta?

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Un bel giorno un uomo scopre che il figlio avuto dalla moglie non è, in realtà, suo. L’azione di disconoscimento è ormai prescritta perché sono decorsi cinque anni dalla nascita del bambino. Bambino che, quindi, per la legge, si considererà ormai per sempre come se fosse suo figlio. A questo punto l’uomo decide di fare causa all’ex moglie per chiederle il risarcimento. Non gli basta cioè la separazione con addebito orami intervenuta a carico della donna. Vuole anche dei soldi per avergli nascosto la relazione adulterina e la vera paternità del neonato. Lo può fare? Se il padre scopre che il figlio non è suo, la madre deve risarcirlo?

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Anche questa domanda trova una risposta nelle parole della Cassazione. In una recente sentenza [1], difatti, la Corte ha deciso il caso di un uomo che chiedeva il risarcimento all’ex moglie per essere stato tradito di nascosto e per avergli oscurato il fatto che il figlio era, in realtà, di un altro uomo.

Figlio di un altro uomo e risarcimento

Secondo la Corte, la rivelazione che il figlio della coppia è in realtà frutto dell’unione tra la donna e un altro uomo non è sufficiente a far scattare il risarimento del danno. E difatti il risarcimento scatta solo quando le modalità del tradimento sono state tali da ledere la reputazione del coniuge tradito, non anche per l’infedeltà in sé e per sé. Insomma, ciò che il risarcimento può compensare è solo il danno all’immagine e non certo la frustrazione per aver scoperto l’adulterio.

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Sul punto leggi Risarcimento danni per l’infedeltà coniugale e Disconoscimento paternità: termini.

Tradimento e risarcimento

Il coniuge può agire contro l’altro colpevole della violazione dei doveri matrimoniali se tale violazione si traduce nell’aggressione a diritti fondamentali della persona per chiedere un risarcimento dei danni subiti.

Si ammette la richiesta sia dei danni patrimoniali. sia di quelli non patrimoniali in quanto la tesi maggioritaria li ritiene risarcibili quando l’illecito lede dei valori costituzionalmente protetti. Di regola la richiesta di risarcimento è contestuale alla richiesta di addebito della separazione, ma le due domande sono autonome e distinte, non cumulabili nello stesso giudizio.

La richiesta di risarcimento danni da separazione è affrontata soprattutto in relazione alle violazioni dell’obbligo di fedeltà matrimoniale.

Secondo la giurisprudenza tale violazione può essere fonte di danno patrimoniale e non patrimoniale per l’altro coniuge solo quando c’è stata una offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Non rileva cioè il fatto della relazione extraconiugale di per sé considerata; per configurare gli estremi del danno ingiusto rilevano invece gli aspetti esteriori dell’adulterio (magari particolarmente offensivi e oltraggiosi), come ad esempio il discredito determinato dall’adulterio sull’attività lavorativa del coniuge.

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