Equo compenso per praticanti avvocati

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Autore: Mariano Acquaviva

14 aprile 2019

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

In arrivo l’equo compenso per professionisti e praticanti avvocati. In cosa consiste? A quanto ammonta l’equo compenso? Chi ne ha diritto? È davvero utile?

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Il percorso che porta a diventare avvocati è lungo e travagliato. Anni di studio per conseguire la laurea non sono sufficienti per poter esercitare la professione: dopo il titolo accademico, tocca la gavetta presso lo studio legale di qualche avvocato e, al termine, il tanto temuto esame di Stato. Facendo un rapido calcolo, se tutto va bene (nel senso che il percorso di studi viene portato a termine nei tempi prestabiliti e l’esame viene superato “al primo colpo”), dal momento dell’iscrizione alla facoltà di giurisprudenza a quello dell’iscrizione all’albo degli avvocati passano non meno di sette anni, forse anche otto. Il periodo più difficile, probabilmente, è proprio quello del praticantato: zero guadagni, spese da sostenere per viaggi e adempimenti, nessun orario certo di lavoro. Per tale ragione, la legge sta pensando di introdurre l’

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equo compenso per praticanti avvocati.

Si tratta di una misura più volte proposta ma mai diventata legge: l’equo compenso permetterebbe ai praticanti di potersi sostenere (almeno in minima parte) gli sforzi che i giovani aspiranti avvocati devono porre in essere per perseguire il loro sogno. Se anche tu sei uno di loro oppure, più semplicemente, ritieni di tuo interesse l’argomento, allora prosegui nella lettura: ti parlerò dell’equo compenso per praticanti avvocati.

Praticanti avvocati: cosa dice la legge?

La

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Legge forense del 2012 [1], cioè quella che si occupa di disciplinare la professione di avvocato, stabilisce che l’attività svolta dai praticanti non determina di diritto l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, neanche di natura occasionale. Pertanto, a chi svolge il tirocinio forense è dovuto solamente un rimborso spese per l’attività di studio.

Dopo il primo semestre di tirocinio, però, è possibile riconoscere al tirocinante, con apposito contratto, un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni svolte e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del

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praticante avvocato.

In buona sostanza, quindi, la legge riconosce un piccolo compenso solamente dopo i primi sei mesi di pratica (su un totale di diciotto), e soltanto dietro stipula di apposito contratto. Tra l’altro, la legge non impone tale retribuzione, ma ne offre solamente la possibilità.

I praticanti avvocati vengono pagati?

Il problema dei praticanti avvocati è che, nonostante la previsione legislativa, continuano non solo ad essere sfruttati, ma anche non retribuiti. Come detto nel paragrafo precedente, infatti, la legge non fa obbligo agli studi legali di pagare i propri collaboratori: pertanto, la disposizione resta largamente disattesa dalla gran parte degli

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avvocati.

Equo compenso: cos’è?

Proprio per far fronte alla condizione di precarietà cui sono costretti a vivere la maggior parte dei praticanti avvocati, il Governo sta pensando di attribuire anche a questa particolare categoria il diritto all’equo compenso? Di cosa si tratta? Cos’è l’equo compenso?

L’equo compenso è una misura che il Governo intende approvare per sostenere le libere professioni, cioè i lavori autonomi che non vengono retribuiti da un datore. In pratica, l’equo compenso riguarda le persone non stipendiate.

L’equo compenso si traduce nell’obbligo di corrispondere ai liberi professionisti un onorario non inferiore ad un limite di legge. Non si tratta di un

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sostegno economico elargito dallo Stato, bensì di una soglia imposta dalla legge al di sotto della quale non è possibile scendere per retribuire il professionista.

Equo compenso: a chi si applica?

Inizialmente pensato solamente per gli avvocati che lavorano per banche, assicurazioni e imprese, la proposta del Governo è quella di estendere l’equo compenso anche ai professionisti non iscritti agli ordini e, soprattutto, ai praticanti avvocati.

Se la misura dovesse passare, quindi, a coloro che svolgono il tirocinio presso gli studi legali sarebbe dovuto un compenso minimo, al di sotto del quale non è possibile andare. L’obiettivo è quello di garantire una remunerazione che consenta di svolgere l’

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attività lavorativa dignitosamente, soprattutto nelle fasi iniziali, che comportano diversi ostacoli e molto difficoltà.

A quanto ammonta l’equo compenso?

In termini di cifre non è dato ancora sapere a quanto ammonterà l’equo compenso per praticanti avvocati: la previsione, per il momento, dice solamente che l’equo compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Ciò che sembra certo, però, è che verranno stabiliti dei parametri minimi, che possono variare (in aumento) rispetto al contributo concretamente fornito dal lavoratore.

Equo compenso ai praticanti avvocati: servirà?

Se l’equo compenso, una volta diventata legge, porterà benefici ai professionisti

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che lavorano per le grandi imprese (le quali non potranno più attribuire onorari miseri, pena l’invalidità del contratto), ci sono concreti dubbi circa i risvolti positivi che potrà avere per i praticanti avvocati: ed infatti, se non verrà stabilito l’obbligo preciso di retribuirli, la norma che impone l’equo compenso verrà sempre aggirata.

Il punto è che, se si obbligassero gli studi legali a retribuire i propri praticanti, si potrebbe innescare un circolo vizioso che porterebbe a chiudere le porte in faccia ai nuovi tirocinanti: solamente i grandi studi associati, infatti, potrebbero permettersi di remunerare i collaboratori. Si finirebbe, pertanto, per far lavorare in nero i praticanti.

Ad ogni modo, una normativa che stabilisca criteri certi per l’equo compenso è sicuramente da accogliere in modo favorevole, in attesa, però, di riforme ben più incisive a favore dei praticanti avvocati.

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