Scuola dell'obbligo in Italia

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Autore: Sabrina Mirabelli

19 aprile 2019

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Il sistema scolastico italiano e la scuola dell’obbligo. L’obbligo formativo e i compiti dei dirigenti scolastici. Le sanzioni penali in caso di abbandono della scuola dell’obbligo.

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Tuo figlio non vuole più andare a scuola. A che età può smettere di farlo? Cosa sono le attività formative? Quali compiti spettano ai dirigenti scolastici per assicurare l’osservanza dell’obbligo scolastico? Quando gli studenti sentono nominare la parola scuola, in particolare quelli meno volenterosi, vorrebbero fuggire. Se poi, a questa viene associato il termine obbligo, il risultato diventa per loro, deleterio. Il solo pensiero di rimanere seduti al banco per 5/6 ore al giorno ad ascoltare una lezione poco interessante o quello delle interrogazioni e delle verifiche scritte, terrorizza la maggior parte dei ragazzi. Senza dimenticare che gli stessi hanno difficoltà ad adattarsi alle regole e alle richieste dell’istituzione scolastica, a relazionarsi con i coetanei e gli insegnanti ed anche le bocciature e le ripetenze incidono negativamente sul loro rapporto con la scuola. E ciò è tanto vero che negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo aumento della dispersione scolastica, cioè del numero dei giovani che abbandonano gli studi prima del conseguimento del diploma o di una qualifica similare. Questo porta inevitabilmente a domandarsi come funziona la

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scuola dell’obbligo in Italia e cosa sta facendo il nostro legislatore per fermare la dispersione scolastica. In merito c’è da dire che nel nostro Paese sono state adottate per decenni politiche di contrasto a questo fenomeno, che hanno dato inizialmente buoni risultati. Negli ultimi anni invece, si è avuta una crescita dal 13,8% del 2016 al 14,5% del 2018. Quello che balza più evidente agli occhi è l’aumento della dispersione scolastica femminile dall’11,2% al 12,1%, mentre quella maschile rimane invariata al 16,6%. In ogni caso il nostro Paese ha come obiettivo di scendere al 10% nella dispersione scolastica, rispettando la scadenza del 2020 dettata dall’Europa. Ad oggi il quadro nazionale è molto variegato, in quanto a regioni che hanno raggiunto già questo risultato in anticipo rispetto alla scadenza del 2020, come l’Emilia Romagna, l’Umbria e l’Abruzzo, si contrappongono altre in cui la dispersione rimane superiore al 20% come la Sicilia e la Sardegna. La strada da fare quindi, è ancora lunga. Ma vediamo nel dettaglio il sistema scolastico italiano e in cosa consiste l’obbligo scolastico.
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Sistema scolastico in Italia

Il nostro sistema scolastico prevede:

Alla fine delle scuole elementari gli studenti devono superare un

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esame di idoneità per potere accedere alla scuola media. Anche per la scuola secondaria di primo grado è previsto un esame alla fine dei 3 anni, per essere ammessi alla scuola superiore. Così come è previsto l’esame di maturità alla fine del ciclo della scuola secondaria di secondo grado. Tuttavia, i ragazzi, concluso l’iter scolastico, possono continuare a studiare iniziando a frequentare una delle tante facoltà universitarie.

Adempimento dell’obbligo scolastico

Per adempiere all’obbligo scolastico previsto dal legislatore italiano, non basta frequentare la scuola ma bisogna prendere un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale della durata di

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3 anni, entro i 18 anni. Inoltre, è necessario frequentare la scuola dell’obbligo partendo da un’età minima di 6 anni. Proprio per questo il sistema scolastico nel nostro Paese è organizzato in maniera tale che ogni ciclo scolastico si concluda con un esame che consente l’accesso a quello successivo.

Scuola dell’obbligo

La scuola dell’obbligo in Italia ha un proprio regolamento che stabilisce l’età minima e massima, i doveri e gli obblighi degli studenti per la formazione e quindi, l’istruzione minima obbligatoria.

Più precisamente è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni [1] con riferimento alla fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni [2]. Lo studente inoltre, deve conseguire un titolo di studio di scuola secondaria superiore o, a sua scelta, una qualifica professionale che duri almeno 3 anni

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[3].

L’istruzione obbligatoria in Italia è completamente gratuita e lo studente può adempiere all’obbligo previsto dalla legge, frequentando:

  1. una scuola statale o paritaria;
  2. o anche una struttura accreditata dalla Regione di appartenenza per la formazione professionale;
  3. oppure in alcuni specifici casi, con l’istruzione dei genitori altrimenti detta istruzione parentale. In questo caso gli studenti devono sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Obbligo scolastico e obbligo formativo

Dall’obbligo scolastico va tenuto distinto quello

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formativo. Tale obbligo consiste nel diritto/dovere dei ragazzi di continuare a frequentare attività formative fino al compimento del 18° anno di età, avendo assolto in precedenza all’obbligo scolastico. Infatti, hanno già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale della durata di almeno 3 anni.

A tal fine ogni ragazzo può scegliere di:

Compiti dei dirigenti scolastici

I dirigenti scolastici hanno degli specifici

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compiti da osservare per assicurarsi che gli alunni assolvano l’obbligo scolastico.

In particolare quelli delle scuole primarie e secondarie di primo grado al termine delle iscrizioni devono:

Queste informazioni vanno inserite nell’Anagrafe nazionale degli alunni

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, che va sempre tenuta aggiornata al fine di consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni. Perciò i dirigenti scolastici devono provvedere a trasmettere gli elenchi delle studentesse e degli studenti iscritti ai Comuni di residenza.

Inoltre, i dirigenti scolastici devono verificare che gli studenti iscritti presso i loro istituti frequentino regolarmente le lezioni. La verifica va fatta interrogando in Sidi l’Anagrafe nazionale degli studenti, inserendo il codice fiscale dell’alunno che interessa.

Il Sidi (Sistema informativo dell’istruzione) è un servizio istituito dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur), che può essere utilizzato dal personale amministrativo del Miur e delle scuole. Si tratta di un’area riservata in cui sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni per le segreterie scolastiche e gli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora.

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L’Anagrafe nazionale degli studenti contiene i dati di tutti gli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie.

Nel caso in cui la ricerca in Sidi produca effetti negativi, il dirigente ha l’obbligo di segnalare la cosa:

La

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segnalazione ai centri dell’impiego va fatta dal dirigente scolastico anche nel caso in cui la ricerca in Sidi non dovesse produrre effetti in relazione ad un alunno che non frequenta una classe della scuola secondaria di secondo grado.

Obiettivi della scuola dell’obbligo

L’obiettivo che si tende a realizzare attraverso la scuola dell’obbligo, è quello di far acquisire a tutti gli studenti le conoscenze necessarie per potere in futuro, concretamente esercitare i propri diritti di cittadino italiano.

Pertanto, ne sono responsabili:

Sanzioni alle famiglie per il reato di abbandono della scuola

In caso di

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violazione dell’obbligo scolastico relativo agli alunni della scuola primaria, i dirigenti devono sporgere tempestivamente denuncia per iscritto. L’inosservanza di tale obbligo è punita con una multa ai genitori fino a 30 euro [5].

Tale norma riguarda però, solo gli alunni della scuola primaria. Infatti, con l’entrata in vigore di una legge del 2010 [6] sono state abrogate alcune disposizioni prima vigenti, che punivano i genitori i quali violavano l’obbligo scolastico con riferimento agli alunni della scuola superiore di primo grado.

Pertanto, attualmente non sono punibili i genitori che non si curano di fare frequentare le scuole superiori ai propri figli, neppure di quelle medie. Il reato di abbandono della scuola è previsto solo per le elementari e non anche per le altre classi.

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