Tempi di rilascio libretto di circolazione

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Autore: Sabrina Mirabelli

18 maggio 2019

Laureata in giurisprudenza ha svolto la professione di avvocato civilista dal 1994 al 2013.

Tutto quello che c’è da sapere sul libretto di circolazione: il contenuto, i tempi di rilascio, l’aggiornamento e tanto altro ancora.

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Hai dimenticato il libretto di circolazione a casa. Puoi comunque guidare la macchina? Cosa significano tutti quei codici strani contenuti nel libretto di circolazione? Se cambi residenza, devi aggiornare il libretto di circolazione? Se siamo stati fermati dalla stradale alla guida della nostra autovettura, ci siamo sentiti dire dall’agente: “Fornisca patente e libretto, per favore”? Quanti di noi sono stati multati o hanno rischiato di esserlo perché non si trovavano in possesso dell’una o dell’altro o addirittura di entrambi? La risposta a queste domande ci dà la misura dell’importanza di tenere sempre con sé in macchina determinati documenti. Infatti, per circolare su una strada pubblica alla guida di un veicolo, sia un’auto, sia una moto, è indispensabile assolvere prima a specifici obblighi. Il legislatore italiano ha previsto una serie di doveri per l’automobilista per garantire la sicurezza di tutti i cittadini tra i quali rientra il possesso dei documenti per la

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circolazione. A tal fine, non è sufficiente che il conducente sia provvisto solo della patente e del certificato della propria assicurazione ma è obbligatorio avere anche il libretto di circolazione. Pertanto, in questo articolo entreremo nel dettaglio di tale documento, esaminando il contenuto e i tempi di rilascio del libretto di circolazione nonché le modalità per ottenerne il duplicato in caso di smarrimento, furto o distruzione.

Cos’è il libretto di circolazione?

Parlare di

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libretto o di carta di circolazione è l’identica cosa. Si tratta comunque di una sorta di carta di identità del veicolo, che ne attesta l’idoneità alla circolazione. In precedenza, si chiamava libretto perché era rilegato a forma di libro, ma oggi si adopera di più il termine carta di circolazione.

E’ un documento composto da quattro pagine nelle quali sono riportate molte informazioni sul veicolo come ad esempio: i dati dello stesso e quelli del suo proprietario, le sue caratteristiche costruttive, gli eventuali dispositivi di cui è dotato, la targa, le revisioni effettuate, ecc. Benché in esso siano contenuti i dati del proprietario del mezzo, tuttavia non ha valore di

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titolo di proprietà: questa funzione spetta ad un altro tipo di atto, il certificato di proprietà, che viene rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (Pra).

La carta di circolazione riporta un numero proprio e ha delle caratteristiche tali da garantirne l’antifalsificazione: è fatta in modo tale evitare eventuali alterazioni o contraffazioni da parte di chi volesse riciclare un veicolo di provenienza illecita.

Grazie ad una direttiva della Comunità Europea [1] le carte di circolazione emesse nei Paesi comunitari sono state unificate per conformazione, caratteristiche e sistemi di sicurezza antifalsificazione.

Contenuto della carta di circolazione

I dati riportati nella

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carta di circolazione sono i seguenti:

Tempi di rilascio della carta di circolazione

La carta di circolazione viene rilasciata dalla

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motorizzazione civile al momento dell’immatricolazione di un veicolo nuovo.

Quando si compra un’auto nuova è il venditore che provvede all’immatricolazione, richiedendo tutti i documenti necessari all’acquirente (codice fiscale, carta di identità, dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza). Una volta raccolti tali documenti, il venditore li consegna alla motorizzazione civile, più precisamente allo Sportello automatico dell’automobilista, compresi quelli relativi alla dichiarazione di conformità del veicolo e la ricevuta di pagamento delle tasse previste per il veicolo nuovo.

La motorizzazione procede a redigere l’atto di immatricolazione, mentre il venditore consegna l’atto di vendita al Pra per la registrazione. Successivamente, la motorizzazione emette la targa e stampa

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la carta di circolazione e il certificato di proprietà in breve tempo. In termini pratici per tali adempimenti sono generalmente sufficienti 3 giorni lavorativi.

La procedura si completa con la registrazione del mezzo presso il Pra, che può essere fatta entro 60 giorni dal rilascio della carta di circolazione.

Nei casi in cui la carta di circolazione non può essere rilasciata contemporaneamente alla targa, la motorizzazione rilascia una carta di circolazione provvisoria, che ha una validità massima di 90 giorni [2]. Questo può avvenire quando al momento della registrazione della targa non corrisponde un contemporaneo inserimento dei dati del veicolo, che sono contenuti nella carta di circolazione, nell’archivio nazionale.

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Aggiornamento della carta di circolazione

Per tutti i veicoli guidati da una persona diversa dall’intestatario per un periodo superiore ai trenta giorni, dal 2014 [3] vige l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione; ciò al fine di regolamentare il fenomeno delle intestazioni fittizie.

La previsione è rivolta principalmente alle automobili in comodato d’uso, mentre per quelle utilizzate dai parenti conviventi non è necessario alcun aggiornamento. La mancanza di aggiornamento può comportare l’applicazione di una sanzione pecuniaria di almeno 705 euro o anche al ritiro della carta di circolazione.

L’aggiornamento è previsto inoltre, nel caso del passaggio di proprietà

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di un’auto usata attraverso il rilascio di un tagliando adesivo da collocare sul retro della carta.

Nell’ipotesi di cambio di residenza, nel momento in cui si esplica la pratica al Comune, si deve compilare un apposito modulo dove va dichiarata la targa dei veicoli posseduti. Successivamente arriverà presso la nuova residenza un tagliando da applicare sulla carta di circolazione.

Smarrimento, furto e distruzione della carta di circolazione

Nell’ipotesi in cui la carta di circolazione dovesse venire smarrita, sottratta a seguito di un furto o distrutta, la prima cosa da fare è sporgere denuncia, entro 48 ore dall’accaduto, presso un ufficio della polizia di Stato o ad un comando dell’Arma dei carabinieri.

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La denuncia può essere presentata anche on-line attraverso il servizio “Denuncia via web”. In tal caso bisogna inserire i propri dati personali e poi compilare i moduli che si trovano sui siti dedicati. Una volta inviata la denuncia telematicamente, occorre formalizzarla di persona.

Pertanto, è opportuno appuntarsi il numero di protocollo che viene fornito al termine della procedura, prima di recarsi dalla polizia o dai carabinieri, entro 48 ore dall’invio della comunicazione.

Le autorità di polizia/carabinieri rilasciano un permesso provvisorio di circolazione e contestualmente richiedono il rilascio del duplicato alla ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Terrestri. Dal momento del

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rilascio del permesso provvisorio, la carta di circolazione identificata nella denuncia non è più valida ed in caso di ritrovamento o restituzione deve essere distrutta.

Se la duplicazione è tecnicamente possibile, l’ufficio centrale operativo della Motorizzazione civile provvede ad inviare il duplicato del documento di circolazione direttamente presso il domicilio dell’interessato. Le spese da pagare per il duplicato sono di € 10,20 in contrassegno oltre a quelle di spedizione.

Qualora il duplicato non dovesse arrivare nei 45 giorni successivi al rilascio del permesso provvisorio, va contattato il numero verde 800232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14.

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Se la carta di circolazione non è duplicabile, l’interessato deve recarsi personalmente all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per chiederne il duplicato munito di:

Dopo la richiesta l’ufficio rilascia un

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nuovo permesso provvisorio valido fino al giorno in cui il duplicato potrà essere ritirato allo sportello (validità 30 giorni).

Smarrimento, furto o distruzione della carta di circolazione all’estero

Quando lo smarrimento, il furto o la distruzione della carta di circolazione avviene all’estero, l’interessato deve presentare la denuncia alle autorità del Paese straniero e successivamente ripresentarla in Italia. In alternativa può recarsi presso l’Ambasciata italiana per la denuncia, evitando così di doverla nuovamente sporgere presso le forze dell’ordine italiane.

Sanzioni per guida senza carta di circolazione

La guida senza carta di circolazione è vietata dal codice della strada [4]. L’utente che dal controllo delle forze dell’ordine risulta sprovvisto della carta di circolazione per semplice dimenticanza, è punito con una sanzione amministrativa che varia dai 41 ai 168 euro.

Inoltre, l’automobilista dovrà obbligatoriamente presentare entro un certo termine il documento mancante presso l’ufficio indicato dell’agente accertatore. Se il conducente non adempie all’invito di esibire i documenti oggetto dell’accertamento sarà soggetto al pagamento di una multa compresa tra i 419 e i 1.682 euro.

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