Contraffazione di opere d'arte: ultime sentenze

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Autore: Redazione

06 settembre 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Alienazione e trasmissione delle cose d’interesse artistico; atto autorizzatorio all’esportazione delle cose d’arte; nullità del contratto per illiceità dell’oggetto.

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Quando si configura il reato di contraffazione di opere d’arte? Quali sono le cause che escludono la punibilità? Possono essere detenute copie di opere d’arte per il godimento personale e non destinate alla vendita? Non è punibile il detentore di copie di opere d’arte nel caso in cui manchi l’annotazione di non autenticità, se l’uso è esclusivamente personale.

La confisca di opere d’arte contraffatte

La confisca di opere d’arte contraffatte prevista dall’articolo 178, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 – n. 42 («È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.

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Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato»), seppur obbligatoria, non è assimilabile, in quanto non ricade su beni di natura intrinsecamente criminosa, alla confisca obbligatoria tipica disciplinata dall’articolo 240, comma 2, numero 2, del codice penale (che riguarda le cose intrinsecamente pericolose, per le quali la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione costituisce reato) presupponendo perciò, ove disposta in assenza di una pronuncia di condanna, un accertamento incidentale del fatto reato, e, pertanto, della falsità/contraffazione dell’opera (nella specie, gli indagati del reato di detenzione per la vendita di un quadro attribuito al pittore Mirò di cui si assumeva la falsificazione, erano stati riguardati da decreto di archiviazione, motivato sulla mancanza dell’elemento soggettivo, con il quale era stata disposta la confisca; la Corte ha annullato il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, sul rilievo dell’obbligatorietà della misura ablativa, aveva rigettato la richiesta di revoca della confisca; la Corte ha annullato con rinvio sostenendo la necessità di disporre un accertamento tecnico in sede esecutiva, in contraddittorio, che potesse acclarare, ai fini della confisca, l’autenticità o no del dipinto).

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Cassazione penale sez. III, 04/05/2021, n.30687

Confisca di opere d’arte: presupposti

La confisca di opere d’arte prevista dall’art. 178 d.lg. n. 42 del 2004 seppur obbligatoria, non è assimilabile, in quanto non ricade su beni di natura intrinsecamente criminosa, alla confisca obbligatoria tipica disciplinata dall’art. 240, comma 2, n. 2), c.p., presupponendo perciò, ove disposta in assenza di una pronuncia di condanna, un accertamento incidentale del fatto reato e, pertanto, dalla falsità, o meglio contraffazione dell’opera.

Cassazione penale sez. III, 04/05/2021, n.30687

La grossolanità della contraffazione

In tema di reato di detenzione, per farne commercio, di opere d’arte contraffatte, di cui all’art. 178, comma 1, lett. b), d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al

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reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia “ictu oculi” riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza senza che si possa far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate.

Cassazione penale sez. III, 08/04/2019, n.42122

Annotazione di non autenticità dell’opera d’arte

L’annotazione di non autenticità dell’opera d’arte, contenuta nell’art. 179 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, ai fini della non punibilità del detentore di copie di opere d’arte, è irrilevante allorquando la detenzione avvenga per la fruizione ed il godimento esclusivamente personale, non ricorrendo, in tal caso, il pericolo di

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offesa al bene giuridico tutelato dalle fattispecie incriminatrici previste dall’art. 178 d.lg. n. 42 del 2004.

Cassazione penale sez. III, 22/09/2016, n.5431

Messaggio creativo

L’opera d’arte appropriazionista che facendo uso del détournement, dello scandalo e della beffa, trasmetta un messaggio creativo, originale ed autonomo chiaramente percepibile non può ridursi a mera contraffazione dell’opera appropriata, ma deve ritenersi lecita in virtù dell’esimente della parodia, secondo quanto argomentato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 201 del 3 settembre 2014 (C-201/2013), essendo la parodia medesima riconosciuta come diritto costituzionalmente garantito nell’ordinamento interno dagli artt. 21e 33 della Costituzione.

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Tribunale Venezia Sez. spec. Impresa, 07/11/2015

Contraffazione di opere d’arte: quando si configura il reato?

In tema di contraffazione di opere d’arte, per la configurabilità del reato di cui all’art. 178, comma 1, lett. b) del d.lg. n. 42 del 2004, non è necessario che l’opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell’art. 179 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all’atto dell’esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’

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imitazione, con dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.

Cassazione penale sez. III, 22/01/2014, n.13966

Vendita di opere d’arte

L’illiceità di cui all’art. 1346 c.c., da riferirsi alla prestazione, quale oggetto immediato del contratto e da valutare con riguardo al singolo atto di autonomia posto in essere dai privati, ricorre se la legge (una norma imperativa, o desumibile dai principi dell’ordine pubblico o del buon costume) escluda che il bene, individuato dalle parti, possa far parte dello specifico contratto concluso o costituire oggetto di commercio.

Pertanto, la cessione di un’opera d’arte (nella specie, anteriore alla l. 20 novembre 1971 n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o

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alterazione di opere d’arte) conclusa nell’erroneo convincimento, comune ai contraenti, della sua genuinità, non configura un contratto nullo per illiceità dell’oggetto, ma una vendita di aliud pro alio, che legittima l’acquirente a richiedere, nell’ordinario termine di prescrizione decennale, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi dell’art. 1453 c.c..

Cassazione civile sez. II, 09/11/2012, n.19509

Tutela del diritto d’autore

Le opere del disegno industriale possono usufruire della tutela del diritto d’autore sempre che presentino di per sé da un lato carattere creativo, da riconoscersi alle forme che costituiscono una personale rappresentazione dell’autore, dall’altro

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carattere artistico, che si risolve in una originalità più spiccata di quella delle forme simili presenti sul mercato, con una prevalenza del valore artistico sull’utilità pratica dell’opera, da valutarsi anche alla stregua del riconoscimento collettivo sul mercato e negli ambienti artistici.

(Nella specie, il giudice ha ammesso la tutela cautelare inibitoria rispetto ad un anello, raffigurante una goccia che cade in un liquido, avendo riscontrato da un lato la mancanza di prova di anteriori simili rappresentazioni, dall’altro il notevole successo di critica, risultante dal conferimento di un premio, dalla partecipazione a mostre, dalla diffusione pubblicitaria su

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riviste d’arte e di moda, tanto a fronte dell’accertata contraffazione da parte di un anello/scultura della controparte).

Tribunale Torino, 13/09/2011

Grossolanità della contraffazione

In tema di contraffazione di opere d’arte, l’inidoneità della condotta, tale da rendere configurabile il reato impossibile, sussiste solo quando, per la grossolanità della contraffazione, il falso risulti così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto come tale non già da un esperto d’arte, ma da un normale aspirante compratore.

Cassazione penale sez. III, 24/03/2011, n.26710

Esportazione delle cose d’arte

Risulta naturale e connaturato alla funzione dell’atto autorizzatorio all’

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esportazione delle cose d’arte l’apposizione di un termine entro il quale l’operazione autorizzata debba essere effettuata con conseguente obbligo per il titolare, a favore del quale la licenza inutilizzata era stata rilasciata, di restituirla alle autorità competenti in quanto ciò risponde all’evidente finalità (del tutto essenziale allo scopo perseguito dall’autorità mediante l’attività di controllo preventivo in esame) di evitare che i titoli non utilizzati possano essere in seguito usati impropriamente per l’uscita di opere diverse rispetto a quelle per cui era stata concessa l’autorizzazione realizzando il traffico illecito anche ricorrendo alla contraffazione delle stesse.
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Conseguentemente, la concessione dalla facoltà di esportazione delle opere “sfuse” facenti parte della Collezione Barberini Corsini prevista dall”art. 3 della convenzione, approvata con r.d.l. 26 aprile 1934 n. 705, conv. senza modificazioni nella l. 4 giugno 1934 n. 928, preclude all’Amministrazione “in radice” l’esercizio del potere di interdizione che ha trovato espressione nel provvedimento impugnato.

TAR Roma, (Lazio) sez. II, 08/01/2010, n.94

Tutela penale delle opere d’arte

In tema di tutela penale delle opere d’arte, è configurabile il tentativo del delitto di contraffazione di opere previsto dall’art. 178, comma 1, lett. a), d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42. (In motivazione, la S.C. ha affermato la configurabilità del tentativo in relazione a tutte le fattispecie di cui all’art. 178, comma 1, lett. a) e lett. b), del citato d.lg. n. 42 del 2004, con la sola eccezione del delitto di detenzione di

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opere d’arte contraffatte al fine di farne commercio, che ha natura di reato di mera condotta).

Cassazione penale sez. II, 09/07/2009, n.38968

Attestati di autenticità e di provenienza delle opere d’arte

In tema di disciplina dei beni culturali di cui al d.lg. n. 490 del 1999, contrariamente al senso letterale dell’art. 2 comma 6, le disposizioni di cui all’art. 63, che impongono ai venditori e ai commercianti di rilasciare attestati di autenticità e di provenienza delle opere, e quelle di cui agli artt. 127 e 128, che incriminano la contraffazione e l’alterazione di opere d’arte se non accompagnate da una dichiarazione di non autenticità, si applicano anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni; queste disposizioni, infatti, tutelano non già la integrità delle opere, oggetto proprio della disciplina dei

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beni culturali, ma la regolarità e onestà degli scambi nel mercato artistico.

Tribunale Lecce, 20/04/2009, n.69

Contraffazione di opere d’arte: l’aggravante

In tema di contraffazione di opere d’arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto nell’esercizio di un’attività commerciale, prevista dall’art. 178 comma 2 d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42 ricorre indipendentemente dalla presenza dell’autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività commerciale.

Cassazione penale sez. VI, 24/09/2008, n.39474

Contraffazione di opere d’arte: normativa

In materia di contraffazione e alterazione di opere d’arte, esiste un rapporto di continuità normativa tra la norma di cui all’art. 4, in relazione all’art. 3, della l. n. 1062, 20 novembre 1971, quella di cui all’art. 127, lett. c), in relazione alle lett. a) e b) d.lg. n. 490, 29 ottobre 1999 e quella di cui all’art. 178, lett. c), in relazione alle lett. a) e b) d.lg. n. 42, 27 gennaio 2004.

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Quanto alle disposizioni di cui all’art. 127, d.lg. n. 490/1999, si ribadisce che esse debbano applicarsi anche alle opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquantenni rispetto al reato contestato.

Cassazione penale sez. III, 17/01/2008, n.11096

Prova della falsità dell’opera

La disposizione contenuta nell’art. 9 comma 2 l. 20 novembre 1971, n. 1062 sulla contraffazione delle opere d’arte, secondo la quale quando l’autore dell’opera sia ancora in vita è necessario a formare la prova della falsità dell’opera assumerlo come testimone, impone al giudice un vero e proprio obbligo, la cui inosservanza costituisce violazione di legge, e non una semplice facoltà della quale il giudice possa ritenere di non avvalersi nei casi in cui la perizia abbia già ritenuto l’opera contraffatta.

Cassazione penale sez. III, 18/12/1998, n.1671

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