Affidamento figli madre senza reddito

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Autore: Redazione

08 maggio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Separazione e provvedimenti che riguardano la prole: se la madre non ha un proprio reddito i figli vanno a vivere col padre?

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Il tuo matrimonio è in crisi da diverso tempo: la situazione è ormai irrecuperabile e quindi hai deciso di separarti. La tua più grande preoccupazione è che tuo marito possa portarti via i vostri due bambini, ancora di pochi anni, poiché non lavori e quindi non hai entrate. Ti domandi perciò quali siano le conseguenze concrete della separazione sui figli: è possibile ottenere l’affidamento se la madre è senza reddito? Andiamo a vedere cosa prevede la legge.

Separazione: i provvedimenti che riguardano i minori

Il nostro legislatore ha previsto che, in caso di

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separazione, i figli minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Si tratta di un principio stabilito dalla stessa Costituzione [1], oltre che dal Codice civile. [2]

Il fine perseguito dal legislatore è quello di assicurare ai minori il cosiddetto diritto alla bigenitorialità: il fatto che il matrimonio sia finito, non significa che debba venir meno anche il rapporto genitori/figli che, anzi, deve essere salvaguardato nel preminente interesse del minori.

Ma come si realizzano tali obiettivi? Che provvedimenti adotta il giudice?

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Nel pronunciare la separazione tra marito e moglie, il giudice regola l’affidamento dei figli minori, il loro collocamento presso uno dei genitore e prevede un somma a titolo di contributo per il loro mantenimento.

Affidamento dei figli: cos’è?

Tu e tuo marito avete deciso di separarvi: come vengono regolati i rapporti di ciascun genitore con i figli minori? Il provvedimento del giudice parla di “affidamento condiviso”, ma cosa significa esattamente?

Quando si parla di affidamento dei figli si fa riferimento al modo in cui viene ripartita ed esercitata la potestà genitoriale. Quindi, riguarda la partecipazione alle scelte più importanti per la vita, l’educazione, l’istruzione e la salute dei figli: tali scelte devono essere prese di comune accordo da entrambi i genitori. Poniamo il caso che sia giunto il momento di iscrivere tuo figlio alla scuola elementare: ebbene, la scelta dell’istituto scolastico da far frequentare al bambino non può essere solo tua, ma dovrà dire la sua anche il padre e decidere insieme.

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In sede di separazione, quindi, il giudice deve valutare, come prima cosa, la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (si parla, in tal caso, di affidamento condiviso) oppure stabilire a quale di essi i figli debbano essere affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l’esclusivo interesse della prole.

Nel nostro sistema, dunque, l’affidamento condiviso rappresenta la regola, mentre quello esclusivo l’eccezione: questa seconda forma di affidamento viene prevista solo quando esistono seri rischi che il benessere psico-fisico del minore possa essere compromesso (si pensi, ad esempio, al caso in cui il genitore si macchi di colpe gravi nei confronti dei bambini, ad esempio commetta violenze ai loro danni).

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Il collocamento dei figli minori

Nel disporre l’affidamento congiunto, il giudice stabilisce il collocamento dei minori presso uno dei due genitori. Cosa significa? Cosa si intende per collocamento?

Il giudice individua, tra i coniugi, il cosiddetto genitore collocatario prevalente, ovverosia quello con cui i figli stanno per la maggior parte del tempo e presso il quale viene fissata la loro residenza. Tale luogo, solitamente, è lo stesso in cui i minori hanno vissuto durante il matrimonio dei genitori: si tende, infatti, ad evitare che dei bambini debbano subire, oltre il trauma della separazione, anche quello legato al trasferimento ed al mutamento delle proprie abitudini.

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Se, ad esempio, i bambini hanno sempre vissuto nella casa acquistata dal padre, la loro residenza sarà presso quella abitazione, dove vi continueranno a vivere insieme alla madre affidataria.

Una volta deciso l’affidamento dei figli minori ed il loro collocamento, il giudice regola le modalità del diritto di visita. Ma di cosa si tratta esattamente?

Come già detto, i figli hanno sempre il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.

A tal fine, il giudice, dopo aver individuato il genitore con il quale i minori continueranno a convivere, stabilisce anche i tempi e le modalità di presenza dei figli presso l’altro. Si parla di

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“diritto-dovere” in quanto al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere dei rapporti significativi con i figli, corrisponde il diritto di questi ultimi di continuare a mantenere dei rapporti significativi con il primo.

Il giudice, generalmente, stabilisce sia i giorni, che le ore, che gli eventuali periodi di tempo prolungati che i minori potranno trascorrere con il genitore non collocatario (ad esempio le vacanze estive e le cosiddette feste comandate).

Sebbene la legge non detti veri e propri criteri da utilizzare per regolare il modo in cui il genitore non collocatario deve esercitare il diritto di visita, è chiaro che esso deve ispirarsi a principi di coerenza e buon senso, sempre allo scopo di tutelare il più possibile il minore.

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La Corte di Cassazione, con pronunce molto recenti, ha ribadito un principio consolidatosi già da tempo e cioè che l’affidamento condiviso non esclude la scelta di un genitore collocatario e la fissazione di un regime di visita per l’altro genitore, precisando che le modalità dell’affidamento non devono risultare comunque lesive dell’interesse del minore. [3]

Per tale ragione è opportuno evitare che le visite vengano eccessivamente frazionate, in modo tale che i figli non siano costretti a spostamenti continui da un luogo ad un altro con tutte le conseguenze che ne derivano, specie nel corso dell’anno scolastico.

La prassi adottata dai tribunali è quella di garantire la presenza del minore presso il genitore non convivente solitamente per uno/ due giorni durante la settimana (naturalmente tenendo conto dell’orario scolastico) e privilegiare il prolungamento nei

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fine settimana o nei periodi di vacanza da scuola.

In casi molto rari, del tutto eccezionali e che hanno come presupposto imprescindibile la residenza dei genitori nella medesima città, si prevede l’affidamento alternato, con presenza del minore per periodi più lunghi ed analoghi (una settimana, due settimane, un mese e così via) in successione presso il padre e presso la madre.

Illustrati gli aspetti principali in tema di affidamento dei figli minori, ritorniamo alla domanda iniziale: alla madre che non lavora, quindi senza reddito, possono essere affidati i figli?

Madre senza reddito: i figli vengono affidati al padre?

Hai deciso di separarti, ma temi che tuo marito possa

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chiedere l’affidamento esclusivo dei vostri figli perché tu non lavori e non potresti mantenerli; lui, ha uno stipendio, mentre tu puoi contare solo sul sostegno dei tuoi genitori.

Essere privi di un’attività lavorativa significa perdere l’affidamento dei figli? La risposta a questa domanda è negativa.

Come già illustrato sopra, l’affidamento non riguarda l’aspetto “materiale” della separazione, ma l’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè le decisioni da prendere per la crescita, l’educazione e l’istruzione della prole. Percepire o meno un reddito non fa alcuna differenza; il giudice, per decidere se affidare i minori a entrambi i coniugi o solo ad uno di essi, dovrà prendere in considerazione elementi diversi: dovrà valutare, ad esempio, se il genitore si interessa dei figli, se mantiene una relazione adeguata (occupandosi della sua assistenza ed educazione), se non ostacola il rapporto con l’altro genitore.

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Nel tuo caso non ci sono ragioni per affidare i bambini esclusivamente al padre: avere o meno un reddito non comporta, infatti, alcuna conseguenza sul piano della responsabilità genitoriale.

I minori possono vivere con la madre senza reddito?

Dopo la separazione, i minori possono andare a vivere con la madre che non percepisce alcun reddito? La risposta a questa domanda è positiva.

Abbiamo visto che il giudice provvede a individuare il collocamento dei minori, individuando il genitore presso cui vivranno e stabiliranno la propria residenza: l’assenza di reddito è un elemento ininfluente anche nella scelta del genitore collocatario.

Innanzitutto, bisogna precisare che il criterio solitamente adottato dai tribunali nella scelta del genitore affidatario è quello della cosiddetta

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maternal preference”: si tende cioè a preferire la permanenza dei figli (soprattutto se in età scolare o prescorale) presso la madre, ritenuta per natura la figura più idonea ad attendere alle cure di un bambino ancora in tenere età.

Al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha precisato come – il più delle volte – il minore sia bisognoso della presenza materna, pur sempre apportatrice di quella carica affettiva tutta speciale, capace di trasmettere sostegno, senso di protezione e sicurezza, elementi insostituibili per garantire un corretto ed armonico sviluppo psicofisico in relazione alla delicata fase di crescita del minore; precisa la Corte che occorre privilegiare comunque quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore

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sviluppo della personalità del minore [4]. I tuoi figli sono ancora molto piccoli: per loro un distacco dalla madre, dalla quale ricevono cure quotidiane e continue, sarebbe sicuramente traumatico, quindi il giudice preferirà affidarli a te nel loro preminente interesse.

L’assenza di reddito della madre non ha alcuna rilevanza in tema di affidamento perchè ad essa si pone rimedio con la previsione di un contributo a titolo di mantenimento per i figli minori: il giudice, infatti, pronunciandosi sulla separazione e disponendo l’affidamento condiviso, oltre ad individuare la madre quale genitore collocatario, pone a carico del padre l’obbligo di versare una somma per provvedere al mantenimento della prole. Le minacce di “toglierti” i bambini perché non lavori, quindi, non hanno alcun fondamento: il tuo ex marito, infatti, dovrà versarti mensilmente una somma stabilita dal giudice per il loro mantenimento.

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Il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è previsto dalla stessa Costituzione [5]: naturalmente, in costanza di matrimonio, il mantenimento dei figli non è sottoposto a regole particolari, poiché è rimesso alle rispettive possibilità economiche dei genitori. Nel momento in cui la coppia entra in crisi ed i coniugi decidono di separarsi, tuttavia, le cose cambiano: in questo caso, è compito del giudice adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari per soddisfare gli interessi morali e materiali dei figli.

Nel fare ciò è necessario, in particolare, fare in modo che i minori non subiscano troppo gli effetti della separazione e quindi garantire loro la conservazione delle

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abitudini e dello stile di vita precedente, a tal fine viene previsto un assegno di mantenimento, la cui misura può essere decisa dal giudice o dalle parti in accordo tra di loro. L’assegno, corrisposto periodicamente (di solito mensilmente), spetta al genitore collocatario dei figli minori.

Nella determinazione della misura del mantenimento il giudice è tenuto a prendere in considerazione una serie di elementi: innanzitutto tenere conto dei bisogni dei figli e del tenore di vita goduto da costoro durante il matrimonio o la convivenza dei genitori; deve altresì valutare il tempo trascorso dal figlio con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche dei genitori e infine i compiti di cura e aiuto domestico assolte dagli stessi.

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Bisogna precisare che nella somma prevista a titolo di mantenimento non sono previste le spese straordinarie (si pensi, ad esempio, alle cure dentistiche o oculistiche, all’iscrizione ad istituti privati): solitamente il giudice, unitamente all’obbligo di corrispondere un assegno per il mantenimento della prole, stabilisce anche una percentuale variabile per far fronte agli esborsi di carattere straordinario; nella prassi è frequente una ripartizione di tali spese al 50% tra i genitori, ma in alcuni casi la giurisprudenza ha ritenuto più opportuno per el esigenze di tutela della prole l’addebito complessivo di tali spese ad uno solo dei coniugi. [6]

Alla luce di quanto detto, non hai ragione di temere che ti possano “venir tolti” i figli: all’assenza di reddito, infatti, si supplisce con l’assegno di mantenimento posto a carico del padre.

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