Ricorso multa parcheggio disabili

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Autore: Redazione

15 maggio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Contravvenzione per la sosta sul parcheggio riservato ai disabili, ma senza esposizione del contrassegno: i motivi di contestazione che vengono accolti e quelli invece rigettati.

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Hai il pass per disabili che il Comune ha riconosciuto a tua madre a causa di una invalidità ormai permanente. Conservi il contrassegno nella tua auto per tutte le volte che devi accompagnarla dal medico o a fare la spesa. Succede però che un giorno, uscendo di fretta, lo dimentichiate a casa. Ciò nonostante decidete di parcheggiare ugualmente l’auto in uno degli spazi destinati ai disabili, ben sapendo che, se dovesse arrivare un vigile, potreste sempre riferirgli di non aver trovato altri parcheggi liberi e di essere stati costretti da uno stato di necessità. Del resto l’incapacità a deambulare di tua madre, visibile già ad occhio nudo, è una prova più che tangibile della titolarità del pass. Arriva però puntuale la contravvenzione mentre del vigile non c’è l’ombra. Così ti rassegni a impugnarla davanti al giudice. Ti chiedi però se sia possibile, in casi come questo, presentare

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ricorso contro la multa parcheggio disabili.

La Cassazione [1] ha di recente stabilito che la titolarità del contrassegno per portatori di handicap non esime il titolare o il suo accompagnatore dall’esporre tale documento sul cruscotto o in altro luogo ben visibile all’interno dell’auto. Chi parcheggia in un’area con le strisce gialle senza averne titolo è quindi soggetto a una multa.

Tuttavia questa multa è differente a seconda che il comportamento sia stato posto direttamente dal disabile titolare del pass o dal suo accompagnatore. Il comportamento viene infatti disciplinato da due articoli diversi del Codice della strada. Nel primo caso (auto del disabile) si parla di

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mancata esposizione del contrassegno da parte del portatore di handicap e la contravvenzione va da 85 a 338 euro [2]. Nel secondo caso invece (auto dell’accompagnatore) si parla di sosta in un parcheggio per disabili senza essere provvisti del pass; la multa è però identica: da 85 a 338 euro [3].

La diversità del tipo di norma però ha un’implicazione pratica molto importante: se il poliziotto riporta sul verbale l’articolo errato, la contravvenzione è nulla e può essere impugnata con il ricorso al giudice.

È bene quindi capire quale delle norme si applica al caso concreto quando l’invalido o il suo accompagnatore dimenticano il pass a casa e tuttavia parcheggiano sull’area destinata ai disabili.

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Secondo la Cassazione, nell’ipotesi in cui il conducente sosti in un’area destinata a portatori di handicap (senza l’esposizione dell’apposito contrassegno), non perché sia personalmente titolare di tale beneficio, ma in quanto accompagnatore di un soggetto invalido, deve dimostrare l’esistenza dell’autorizzazione in favore del soggetto accompagnato ed inoltre che il veicolo sia a servizio di quest’ultimo.

Quindi se la multa viene elevata in capo a un’auto diversa da quella del disabile (verosimilmente quella del suo accompagnatore) la sanzione è quella della sosta in area contrassegnata per portatori di handicap senza avere il titolo. E in tali ipotesi, non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di handicap, è l’autorità procedente a dover contestare la violazione.

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Se invece la multa viene elevata all’auto del disabile allora la sanzione è quella della mancata esposizione del pass.

Solo lo stato di necessità dettato da un’urgenza potrebbe giustificare il ricorso contro la multa sul parcheggio invalidi. Si pensi al caso di chi deve accompagnare una persona invalida a fare dei controlli medici.

Nel caso di specie, il giudice di pace rigettava l’opposizione proposta da un conducente contro il verbale di accertamento con cui la Polizia Municipale gli contestava la violazione dell’art. 158, commi 2 e 5, c.d.s., per aver sostato con la propria auto in un’area destinata agli invalidi senza esporre il contrassegno autorizzativo. Anche il tribunale, adito in secondo grado, rigettava il gravame del conducendo, confermando la decisione di primo grado. Anche la Cassazione ha dato torto all’automobilista.

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