Multe: occhio all’avviso di comunicazione dei dati del conducente. Come difendersi

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Art. 126 bis del codice della strada: un equivoco in cui cadono molti conducenti, che può portare a multe salatissime. Un’informazione corretta è il presupposto necessario per non dover pagare sanzioni fino a mille euro.

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Quando si riceve la notifica di una multa, è facile cadere in uno dei più insidiosi tranelli che la legge abbia mai architettato per gli automobilisti: quello del famoso “invito a comunicare i dati di chi era alla guida del mezzo al momento dell’infrazione” [1]. Si tratta di un invito, che in realtà è un obbligo, contenuto (o meglio, “nascosto”) in tutte le multe notificate a casa del proprietario del mezzo, quando non si sia provveduto alla contestazione immediata della contravvenzione.

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In questa piccola postilla contenuta nei verbali stradali si nascondono delle insidie, che possono portare a multe salatissime fino a oltre mille euro.

La legge stabilisce che il proprietario dell’auto, entro 60 giorni dalla notifica della contravvenzione, ha il dovere di comunicare all’autorità che ha emesso la multa il nome di colui che era alla guida del mezzo: ciò affinché si possa procedere, nei confronti di quest’ultimo, alla decurtazione dei punti dalla patente. La comunicazione deve preferibilmente avvenire con raccomandata a.r.

Se il proprietario dell’auto non comunica, senza giustificato motivo, i dati dell’effettivo conducente, da un lato non si procederà ad alcuna decurtazione di punti, ma dall’altro egli si vedrà notificare (entro i 150 giorni successivi alla scadenza dei sessanta giorni suddetti) una ulteriore sanzione da 419 a euro 1.682.

Il giustificato motivo

Il “giustificato motivo” che esclude l’obbligo di comunicazione viene valutato dall’autorità che ha elevato l’infrazione: pertanto non potrebbero mancare situazioni in cui, a seconda dell’autorità e del territorio, la stessa motivazione venga considerata meritevole da una parte e non da un’altra.

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Spesso si ritiene che il non essere in grado di ricordare l’effettivo conducente possa costituire un “giustificato motivo” per inviare una comunicazione negativa ed evitare la decurtazione dei punti. Sebbene non esistano obblighi giuridici che impongano agli automobilisti di tenere un registro con l’indicazione di quanti hanno preso in prestito l’auto, la più recente giurisprudenza ritiene, al contrario, che tale motivo non sia accettabile, posta la generale responsabilità del titolare dell’auto per l’uso che gli altri ne facciano (una tesi, quest’ultima, poco convincente, poiché nell’ambito degli illeciti amministrativi non esistono spazi per responsabilità oggettive).

ATTENZIONE!

Gli equivoci in cui cadono spesso gli automobilisti sono due.

Se pago la multa devo anche comunicare i dati dell’effettivo conducente?

Si!

Spesso si crede erroneamente che il pagamento spontaneo e immediato della multa da parte del proprietario del mezzo costituisca anche un’implicita ammissione, da parte di quest’ultimo, di essere l’effettivo conducente. Così, credendo di aver adempiuto ad ogni obbligo con il pagamento della contravvenzione, si tralascia di inviare la comunicazione dei dati del conducente. Attenzione:

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si tratta di un errore!

Infatti, la sanzione derivante dalla mancata comunicazione dei dati del conducente costituisce un autonomo illecito (il non aver rispettato un comando dell’autorità) che prescinde dalla multa e viaggia su un binario autonomo.

Pertanto, anche se si paga la multa è sempre necessario inviare la raccomandata con la comunicazione dei dati del conducente, altrimenti ci si vedrà notificare una seconda sanzione.

Se faccio ricorso contro la multa devo comunicare ugualmente i dati dell’effettivo conducente?

Si (ma esistono tesi contrarie [2]).

Anche in questo caso, si crede che la contestazione della multa davanti al giudice di pace esoneri dall’obbligo di comunicare i dati del trasgressore. La maggior parte delle amministrazioni però non è di questa opinione. Come già detto, la comunicazione dei dati del trasgressore è un obbligo giuridico autonomo, che prescinde dalla contravvenzione, ed a cui bisogna adempiere anche in caso di asserita nullità della multa.

In questo caso, l’autorità procederà a sottrarre i punti dalla patente del conducente; ma se il ricorso giudiziale dovesse essere accolto, i punti saranno restituiti.

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Esistono anche tesi contrarie a questo orientamento [2], tra cui una nota del Ministero degli Interni [3]. Secondo tale tesi (che sembrerebbe però sconfessata dalla Cassazione [4]), l’obbligo della comunicazione entro i 60 giorni scatterebbe solo dopo la definitività dell’accertamento che, nel caso di opposizione, coinciderebbe con l’emissione della sentenza di rigetto del ricorso.

Secondo dunque i sostenitori di tale tesi:

a) se il ricorso contro la multa viene accolto, non ci sarà l’obbligo di comunicare i dati del conducente;

b) se il ricorso contro la multa viene rigettato, l’obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni decorre dal deposito della sentenza.

Secondo il Ministero, per poter applicare la sanzione della mancata comunicazione dei dati del conducente, è necessario, una volta finita la causa, provvedere alla notifica di un nuovo verbale con un nuovo termine di sessanta giorni concesso per compiere tale comunicazione.

Atteso il dubbio interpretativo sulla questione, è sempre consigliabile effettuare la comunicazione entro i 60 giorni dalla notifica della multa, onde non dover poi trovarsi ad impugnare anche la seconda contravvenzione.

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