Marito e moglie stesso stipendio: a chi va il mantenimento
Separazione e divorzio: non sempre chi guadagna di più deve pagare l’assegno di divorzio all’ex coniuge.
Immagina una coppia, sposata da non molti anni, che sia già in procinto di separarsi. Entrambi i coniugi hanno un contratto di lavoro part-time: percepiscono più o meno lo stesso stipendio. Al capolinea, i due si chiedono chi di loro dovrà pagare l’assegno di mantenimento all’altro. Entrambi, infatti, hanno un reddito insufficiente a mantenersi da soli e, soprattutto ora che le spese fisse raddoppieranno (inevitabile conseguenza dello sdoppiamento del nucleo familiare), sarà più difficile arrivare a fine mese. Cosa succede in ipotesi come questa? Nel caso di
La risposta la si può comprendere da una attenta lettura della legge sul divorzio ed è stata sottolineata più volte dalla Cassazione. Di recente ne ha parlato anche il tribunale di Siracusa [1] che, applicando un nuovo principio fissato dalle Sezioni Unite della Cassazione nell’estate del 2018 [2], ha così risolto il problema.
Indice
Mantenimento: condizioni per ottenerlo
Tanto l’
Vediamo, più nel dettaglio, in cosa si sostanziano tali due presupposti. Solo dopo di ciò potremo comprendere
Cos’è l’addebito?
Abbiamo appena detto che, se il giudice rileva che il matrimonio è entrato in crisi a causa della colpa di uno dei due coniugi, dichiara quest’ultimo responsabile della fine dell’unione – ossia pronuncia a suo carico il cosiddetto “addebito” – e lo esclude dalla possibilità di ottenere l’assegno di mantenimento. Ciò succede anche se le sue condizioni economiche sono peggiori rispetto all’ex.
Per subire l’addebito bisogna aver violato i doveri tipici del matrimonio: convivenza, fedeltà, assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni della famiglia, rispetto dell’altrui reputazione e onore. È così responsabile – e non può ottenere né l’assegno di mantenimento, né l’assegno di divorzio – il coniuge che tradisce, quello che va via definitivamente di casa per non più tornare, quello che picchia o umilia l’altro, quello che non contribuisce alle spese e ai bisogni della famiglia, ecc.
Affinché tali condotte siano causa di addebito è necessario che siano l’esclusiva causa della fine del matrimonio e non una conseguenza di una crisi precedente. Ad esempio, la moglie picchiata che va via di casa non subisce l’addebito; il marito tradito che inizia una relazione perché non si sente più amato non subisce l’addebito, e così via.
Non è causa di addebito i litigi continui o il “disinnamoramento”: la legge infatti non impone ai coniugi di amarsi fino alla morte e ben può avvenire che l’uno perda tutta l’attrazione per l’altro senza che ciò costituisca una colpa.
Marito e moglie con lo stesso stipendio: a chi va il mantenimento?
Il diritto all’assegno di divorzio scatta solo se c’è un
Se tutti e due i coniugi hanno un reddito insufficiente per vivere, ma sostanzialmente uguale, nessuno dei due deve versare il mantenimento all’altro. Così, se il marito guadagna 400 euro al mese e la moglie solo 300, quest’ultima non ha diritto al mantenimento. Lo stesso, a maggior ragione, avviene se l’uomo guadagna 1.800 euro al mese e la donna 1.500.
La legge non richiede una identità dei due redditi ma una uguaglianza sostanziale: significa che possono esserci anche piccole differenze.
Disparità economica ma stipendio sufficiente per vivere
Che succede invece se, tra i coniugi, c’è una
Queste regole sono state scritte dalla giurisprudenza con riferimento ai rapporti tra coniugi dopo il divorzio. Diverso è il discorso per l’assegno di mantenimento (quello riconosciuto subito dopo la separazione) il cui scopo non è garantire solo l’autosufficienza ma anche l’eliminazione del divario dei redditi e, quindi, lo stesso tenore di vita. In questo caso, quindi è pressoché scontato – almeno fino al divorzio – che il reddito più elevato venga compensato tra i due coniugi.
I criteri per calcolare l’assegno di divorzio
La Suprema Corte ritiene indispensabile valorizzare i sacrifici fatti da ciascuno dei coniugi nell’interesse della famiglia durante la vita matrimoniale. Per stabilire quindi se c’è diritto all’assegno divorzile e determinarne l’ammontare, il giudice deve effettuare i seguenti passaggi:
- accertare l’eventuale esistenza di un rilevante squilibrio nelle posizioni economiche dei coniugi (condizione che deve riguardare non solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica);
- accertare se questo squilibrio sia riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi, implicanti il sacrificio della professione e dei redditi di uno dei due (di solito la donna che decide di fare la casalinga o comunque impiegare metà giornata per la casa e i figli) in favore dell’assunzione di un ruolo centrale e trainante nella famiglia. In pratica significa che la volontà della donna di dedicarsi alla casa e fare la casalinga deve essere non il frutto di una volontà unilaterale, ma condivisa con l’uomo;
- accettare la durata del matrimonio: tanto breve è stato il matrimonio, tanto minore sarà il sacrificio prestato dal coniuge più debole alla famiglia e quindi minore è l’aspettativa di un mantenimento;
- valutare la possibilità per il coniuge economicamente più svantaggiato di recuperare il divario con l’ex grazie alla propria giovane età e formazione, recuperando la propria vita professionale: il che significa se ci sono le condizioni – fisiche, di salute e di professionalità – tali da consentire un ricollocamento in modo dignitoso nel mercato del lavoro. Una donna di 25 anni non potrà chiedere un mantenimento vita natural durante, atteso che la sua condizione le consente di cercare un’occupazione.
Effettuate tali valutazioni, il giudice passa alla quantificazione dell’assegno, da calcolarsi e adeguarsi al contributo personale fornito alla vita familiare, tenendo naturalmente conto dei sacrifici e delle aspettative professionali ed economiche operate dal coniuge svantaggiato per la realizzazione del superiore comune interesse familiare.