Contributo affitto: rientra nel calcolo del Tfr?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario

Retribuzione utile Tfr: i fringe benefits rientrano nelle somme su cui viene calcolato l’accantonamento per la buonuscita?

Annuncio pubblicitario

Gli ultimi vent’anni di lavoro li hai fatti trasferendoti da una parte all’altra dell’Italia. Lavori, infatti, per una grande azienda che ha sedi in tutto il territorio. Così, oltre al normale stipendio, il datore ti ha sempre versato un contributo per le spese dell’affitto che ti è stato accreditato mensilmente insieme alla regolare busta paga. Ora, è il momento di andare in pensione e di ottenere il trattamento di fine rapporto. Ma, a verifica preliminare, ti sei accorto che gli importi accantonati dall’azienda sono inferiori rispetto ai tuoi calcoli. È successo, in particolare, che il Tfr è stato calcolato al netto del contributo d’affitto e, quindi, su una somma inferiore rispetto a quella che tu hai sempre percepito. Questo diminuisce di quasi un terzo la buonuscita.

Annuncio pubblicitario

Deciso a fare la battaglia e a non darla vinta al tuo datore di lavoro, ti chiedi prima se il contributo affitto rientra nel Tfr.

La questione ha ottenuto una risposta dalla Cassazione che, sul punto, si è espressa con una recente ordinanza [1]. Vediamo dunque qual è stata l’interpretazione fornita dai giudici supremi in merito a questo argomento.

Retribuzione utile Tfr

Per gli assunti a partire dal 1990, l’ammontare del Tfr spettante al lavoratore è uguale alla somma, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile divisa per 13,5. Non sono possibili deroghe se non più favorevoli al lavoratore.

Nella retribuzione da accantonare anno per anno vanno considerate tutte le somme corrisposte al dipendente a titolo non occasionale, compreso l’equivalente delle “prestazioni in natura” ossia i cosiddetti fringe benefits.

Sono escluse le somme pagate a titolo di rimborso spese.

Nella retribuzione utile rientrano tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro o in diretta dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore in seno all’azienda

Annuncio pubblicitario
[2].

Non è necessario che il compenso sia stato definitivo: è sufficiente che di esso il lavoratore abbia goduto in modo normale durante il rapporto di lavoro. Non rileva, infine, per quanto tempo sia stato percepito uno specifico compenso aggiuntivo alla retribuzione se questo è da considerare come corrispettivo della prestazione normale perché inerente al valore professionale delle mansioni espletate [3].

Benefici in natura: rientrano nel Tfr?

Spesso le aziende erogano dei benefici in natura ai propri dipendenti come l’autovettura, l’uso di un alloggio, le polizze assicurative, il servizio mensa, indennità di trasferta, ecc.

Ebbene, le retribuzioni in natura vanno ad arricchire il Tfr. Trattandosi di prestazioni di beni e servizi e non di somme di denaro, è necessario determinare il loro valore. A tal fine, si fa riferimento al valore normale del bene o servizio (e non all’eventuale valore convenzionale stabilito ai fini dell’assoggettamento a prelievo fiscale e contributivo). Ciò a meno che il contratto collettivo detti criteri differenti.

Annuncio pubblicitario

Contributo per la casa

Alcune aziende mettono a disposizione dei propri dipendenti degli alloggi appositi. Si sottoscrivono così dei contratti di comodato gratuito. Anche il valore di tali benefici in natura va calcolato ai fini del computo del Tfr che, in tal modo, si arricchisce.

In alternativa, il datore di lavoro può riconoscere un contributo affitto sulla busta paga o farsi personalmente carico del pagamento dell’intero canone di locazione. Anche in questi casi, gli importi corrisposti al dipendente rientrano nel Tfr. Tale principio, che era già stato formulato in passato dalla Cassazione [4], è stato ripreso di recente dalla stessa Corte con la pronuncia in commento.

Scrivono i giudici supremi: il contributo che il datore riconosce per la casa al dipendente obbligato a trasferirsi per motivi di servizio rientra nel calcolo del trattamento di fine rapporto. E ciò perché l’erogazione ha natura retributiva: lo si desume dal fatto che l’elargizione è periodica e viene corrisposta dal datore in misura fissa senza la necessità di documentazione giustificativa. E, dunque, va calcolata nella liquidazione l’elargizione riconosciuta dall’azienda al funzionario che si trasferisce in un’altra città con la famiglia e condizionata al permanere dell’abitazione.

Al contrario, i rimborsi spese non rientrano nel calcolo del Tfr. Dunque, non hanno natura retributiva le voci che hanno l’obiettivo di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell’interesse dell’imprenditore.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui