Richiesta inserimento punti ordine del giorno assemblea condominiale
Si può imporre all’amministratore di inserire, nell’avviso di convocazione della riunione di condominio, specifici argomenti?
L’amministratore di condominio sta per indire una riunione per il prossimo mese. Ci sono numerosi punti da trattare ma tu ritieni che il più importante non sia stato preso in considerazione. È tuo interesse, invece, che l’assemblea prenda in proposito una decisione: ne va dei tuoi interessi. Così fai una esplicita e motivata richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno in assemblea condominiale: la indirizzi all’amministratore e gliela spedisci con una email.
L’amministratore però non ha alcuna intenzione di darti ascolto: difatti, non appena leggi l’avviso di convocazione, scopri che questi non ha tenuto conto della tua istanza e, tra gli argomenti da discutere, manca proprio quello a te caro. Ti senti ferito nei tuoi diritti di condomino che paga regolarmente le quote; così contatti il capo condomino per contestarne l’operato. Lui però asserisce che non è suo obbligo dar seguito alla tua richiesta. Chi di voi ha ragione? Cosa prevede a riguardo la legge? Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione e scopriamo se
Indice
Riunione di condominio: chi decide l’ordine del giorno?
La problematica è tutt’altro che nuova. Non sono infrequenti le liti condominiali che riguardano le modalità di convocazione dell’assemblea: ora perché l’ordine del giorno è generico, ora perché uno dei proprietari non ha ritirato la raccomandata e ritiene che il calcolo dei cinque giorni tra l’informativa e la riunione non sia stato rispettato, ora perché c’è sempre qualcuno che contesta l’inottemperanza alla
Ma chi decide l’ordine del giorno di una riunione di condominio? Senza dubbio l’amministratore. Peraltro, questi ha l’obbligo di indire un’assemblea almeno una volta all’anno al fine di approvare il bilancio consuntivo e la ripartizione delle spese tra i vari condomini.
L’ordine del giorno non può essere indicato con una dizione generica, ma deve contenere in modo chiaro, specifico, anche se sintetico e non analitico, tutte le materie che saranno trattate, per consentire agli interessati di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, valutare l’opportunità o meno di intervenire alla riunione, le indicazioni da dare a chi eventualmente li rappresenta, le obiezioni o i suggerimenti da poter sollevare.
Tra il giorno in cui ogni singolo condomino riceve l’ordine del giorno e la data della riunione di condominio devono esserci almeno 5 giorni, altrimenti la convocazione è annullabile (su ricorso anche di un solo condomino, entro 30 giorni dall’assemblea o, per gli assenti, dalla comunicazione del verbale).
Richiesta di convocazione dell’assemblea di condominio da parte dei condomini
L’amministratore, come detto, è l’unico soggetto che può decidere quali punti all’ordine del giorno vanno inseriti nell’avviso di convocazione e, di conseguenza, possono essere trattati dall’assemblea.
Tuttavia, le disposizioni di attuazione del Codice civile [1] stabiliscono che l’amministratore è
La norma appena citata si riferisce alla possibilità di esigere la convocazione dell’assemblea straordinaria, ma può essere interpretata anche nel senso di consentire una richiesta di inserimento di specifici punti all’ordine del giorno in una assemblea in corso di convocazione per altre questioni. La Cassazione ha specificato che, assieme alla richiesta di convocazione, «deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all’amministratore di inserire argomenti all’ordine del giorno di una assemblea già convocata».
In buona sostanza, non è necessario che la richiesta partita dai condomini abbia ad oggetto una riunione apposita, ben potendo le questioni da questi sollevate essere trattate anche nel corso di un’altra assemblea.
Tuttavia, se questa assemblea è stata già convocata e sono partiti gli avvisi, sarà necessario spedire una nuova raccomandata con l’integrazione dell’ordine del giorno. Resta la necessità di rispettare il termine di 5 giorni tra l’arrivo della seconda raccomandata e la data della riunione. Se ciò non dovesse essere possibile, l’amministratore potrebbe, nella successiva lettera integrativa dell’ordine del giorno, fissare la riunione ad una successiva data, modificando quella precedentemente comunicata.
Richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno: è vincolante?
Da quanto appena detto si comprende che l’amministratore è obbligato ad accogliere la richiesta di inserimento punti in una riunione di condominio solo se presentata da non meno di due condomini che abbiano un sesto dei millesimi.
Al di fuori di questa ipotesi – come già peraltro chiarito dalla stessa Cassazione [2] – il singolo condomino non può imporre all’amministratore l’inserimento di questioni in assemblea, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell’organo amministrativo o decisionale del condominio.
Che fare se l’amministratore non provvede all’inserimento dei punti nell’o.d.g.?
Se l’amministratore non convoca l’assemblea entro 10 giorni dalla richiesta o non inserisce i punti richiesti all’ordine del giorno, i condomini interessati possono effettuare loro stessi una convocazione dell’assemblea secondo le modalità di legge o con quelle specificamente stabilite dal regolamento di condominio, indicando come punti di discussione quelli indicati infruttuosamente all’amministratore e da questi non recepiti.