Deposito documenti in udienza: ultime sentenze
Deposito dei documenti; processo amministrativo; giustizia amministrativa; termini per il deposito di memorie, documenti e repliche; termine perentorio; deposito tardivo di memorie e documenti; produzione dei nuovi mezzi di prova; corretto esercizio del diritto delle parti al contraddittorio e alla difesa; termine di costituzione delle parti intimate; accordo delle parti.
Indice
Deposito in giudizio dei documenti
I
La perentorietà dei richiamati termini, infatti, è funzionale ad assicurare il corretto esercizio del diritto delle parti al contraddittorio ed alla difesa.
Di conseguenza, le memorie ed i documenti offerti tardivamente in comunicazione non possono essere considerati rilevanti ai fini della decisione.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 04/12/2018, n.2303
Termine per il deposito di memorie difensive e documenti: perentorietà
I termini fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a. (” Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi “) per il deposito di memorie difensive (e documenti) hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 24/10/2018, n.1490
Valutazione della tempestività del deposito di atti e documenti difensivi
Ai fini della tempestività del deposito di atti e documenti difensivi deve considerarsi l’udienza nella quale la causa viene effettivamente decisa .
T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia) sez. I, 23/10/2017, n.317
Deposito di nuovi documenti o nuove memorie in vista dell’udienza
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, c.p.a., il deposito effettuato da parte avversa di “nuovi documenti” o di “nuove memorie” in vista dell’udienza consente la presentazione, nei termini prescritti, della memoria di replica.
T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 31/07/2017, n.1983
Termini per la produzione documenti e memorie
Le parti possono produrre documenti e depositare memorie rispettivamente fino a 40 e a 30 giorni liberi prima dell’udienza (art. 73, comma 1, c.p.a.): i termini sono perentori, salva la facoltà del giudice di autorizzare la presentazione tardiva di memorie e di documenti quando il rispetto del termine di legge risulti estremamente difficile, assicurando in ogni caso l’osservanza del contraddittorio (art. 54 c.p.a.).
Il deposito tardivo della consulenza tecnica, come integrazione « esterna » della memoria di parte, può eccezionalmente essere autorizzato per assicurare la replica « tecnica » rispetto ai contenuti di un elaborato peritale di parte prodotto nel rispetto dei termini ma in limine alla loro scadenza, quando ormai non vi sarebbe più margine temporale per una replica tempestiva.
Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 17/02/2017, n.54
Processo amministrativo: termine di costituzione delle parti intimate
Ai sensi dell’art. 46 c.p.a., il termine di costituzione delle parti intimate, nel processo amministrativo non ha carattere perentorio e, infatti, la costituzione della parte è possibile sino all’udienza di discussione del ricorso; nel caso di costituzione tardiva, peraltro, la parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all’art. 120 comma 6 bis, cod. proc. amm., essendo in tal caso ammessa la costituzione solo nei limiti delle difese orali.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 04/07/2018, n.1019
Costituzione delle parti intimate: fino a quando è ammissibile?
Nel processo amministrativo, il termine di costituzione delle parti intimate, stabilito dall’art. 46 c.p.a., non ha carattere perentorio, essendo ammissibile la costituzione sino all’udienza di discussione del ricorso; peraltro, nel caso di costituzione tardiva, detta parte incorre nelle preclusioni e nelle decadenze dalle facoltà processuali di deposito di memorie, documenti e repliche ove siano decorsi i termini di cui all’art. 73 comma 1, c.p.a., sì che la costituzione è in tal caso ammessa nei limiti delle difese orali, dovendo, per converso, essere stralciati dagli atti del giudizio le memorie e i documenti depositati tardivamente, dei quali non si tiene conto ai fini del decidere.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 26/10/2018, n.6302
Prova contraria e doppio termine
Ai sensi dell’articolo 184 del Codice di procedura civile, nel testo – applicabile ratione temporis – introdotto dall’articolo 18 della legge n. 353 del 1990 (e anteriore alle modifiche apportate dall’articolo 39-quater del decreto legge n. 273 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 2006), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello della adozione della ordinanza di
Deriva da quanto precede, pertanto, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l’onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel thema decidendum, ai sensi dell’articolo 183 del codice di procedura civile.
Cassazione civile sez. I, 22/06/2018, n.16562
Conciliazione abbreviata e giudiziale: differenza
In
Cassazione civile sez. VI, 24/05/2018, n.12886
Deposito tardivo di memorie e documenti
I termini previsti dall’art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito in giudizio di documenti (fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza) sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati neanche ove sussista un accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell’estrema difficoltà di produrre l’atto nei termini di legge, siccome previsto dall’art. 54 comma 1, c.p.a. (nell’ipotesi di specie, è stato affermato che la sollevata questione di tardività si rivela irrilevante ai fini del decidere, avendo l’Amministrazione resistente prodotto i medesimi documenti depositati dalla ricorrente in allegato al ricorso).
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 13/04/2018, n.2447
Preclusione delle istanze istruttorie per le parti
Ai sensi dell’art. 184 c.p.c., nel testo – applicabile “ratione temporis” – introdotto dall’art. 18 della l. n. 353 del 1990 (e anteriore alle modifiche apportate dall’art. 39 quater del d.l. n. 273 del 2005, conv. con modif. in l. n. 51 del 2006), il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dell’adozione dell’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero – nel caso in cui il giudice, su istanza di parte, abbia rinviato tale adempimento ad altra udienza – è quello dello spirare di un duplice termine, il primo concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l’indicazione dei documenti idonei a dimostrare l’esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, il secondo previsto, invece, per l’indicazione della (eventuale) “prova contraria“, da identificarsi nella semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine.
Ne consegue, che già entro lo scadere del primo termine la parte interessata ha l’onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel “thema decidendum”, ai sensi dell’art. 183 c.p.c.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva la produzione di documenti – volti a contrastare le eccezioni di decadenza e prescrizione dall’azione di garanzia sollevate immediatamente dalla parte convenuta – effettuata dalla parte attrice avvalendosi del secondo termine ex art. 184 c.p.c., dovendo essere fornita tale prova contraria entro il primo termine previsto dalla norma).
Cassazione civile sez. II, 09/11/2017, n.26574