Secondo rinnovo contratto affitto 3+2

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Rinnovo contratto di locazione a canone concordato: di quanti anni è la proroga?

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Hai firmato un contratto di locazione concordato, di quelli 3+2, a canone prestabilito e secondo moduli preimpostati. Dopo i primi tre anni, c’è stata la proroga automatica di altri due anni, così come prevede la legge. Alla scadenza di questi due anni, nessuna delle parti (né l’inquilino, né il proprietario di casa) ha inviato la disdetta. Il contratto quindi proseguirà. Ma per quanto tempo? Il dubbio circa il secondo rinnovo del contratto di affitto 3+2 ha diviso gli interpreti per circa 20 anni. Ci si è infatti spesso chiesto: di quanti anni deve essere la proroga dell’affitto 3+2 successiva alla prima? Di 3 o di 2 anni? Il problema si pone ovviamente anche per ogni scadenza successiva alla seconda.

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La legge [1], a riguardo, è poco chiara. Proprio per questo è intervenuto, di recente, il Decreto Crescita del 2019 a chiarire la portata della norma e a stabilire di quanto tempo deve essere il secondo rinnovo del contratto di affitto 3+2. Vediamo, dunque, cosa c’è da sapere sul punto.

Contratto affitto 3+2: quanto dura?

Il contratto di affitto 3+2 ha una prima durata obbligatoria di 3 anni durante la quale né il locatore, né il conduttore possono recedere. È la legge a fissare tale durata e nessun patto contrario può derogarla. Eventuali clausole contrattuali che stabiliscano una durata diversa sono illegittime.

Alla scadenza dei primi 3 anni, si verifica un primo rinnovo automatico di 2 anni. Anche questo rinnovo è obbligatorio, ma solo per il locatore. Il conduttore, infatti, può inviare una lettera di recesso sei mesi prima, senza bisogno di motivarne le ragioni.

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Eccezionalmente, il locatore può dare disdetta al contratto di affitto dopo i primi 3 anni (anche lui con un preavviso di sei mesi), ma solo per le seguenti ragioni:

Cosa succede alla seconda scadenza del contratto di affitto 3+2?

Dopo il primo rinnovo automatico e obbligatorio, di 2 anni, il contratto di affitto può essere disdettato liberamente da una delle due parti che ne deve dare comunicazione all’altra a mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con

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preavviso di almeno 6 mesi.

Se, però, tale disdetta non viene inviata o viene spedita in ritardo, il contratto di locazione 3+2 si rinnova automaticamente per un altro periodo «di pari durata». Ma qual è questa durata? È proprio questo il dubbio che ci si è posti a lungo: di quanto tempo è il secondo rinnovo contratto affitto 3+2? E dopo tale ulteriore periodo, se non interviene nuovamente la disdetta, di quanto saranno i successivi rinnovi? La stessa giurisprudenza è rimasta sempre spaccata sul tema.

Come detto, il dubbio è stato finalmente risolto dal legislatore [2] che ha, di recente, varato una norma di interpretazione autentica secondo cui le proroghe dei contratti a canone concordato sono biennali e non triennali.

In buona sostanza, dopo i primi 3 anni e il successivo rinnovo automatico di 2 anni, il contratto di locazione 3+2 si rinnova di altri 2 anni, e così anche in seguito, di due anni in due anni ad ogni scadenza, fino a quando non arriva la lettera di disdetta da una delle due parti.

Il dubbio interpretativo non si è mai posto, invece, per il contratto di locazione a canone libero, ossia quello

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4+4, dove appunto la previsione di un uguale termine (quattro anni), non poteva creare equivoci. Sicché anche in tale caso, dopo i primi 4 anni di validità del contratto, e i successivi 4 di rinnovo automatico (salvo le cause indicate sopra), la locazione si rinnova sempre di volta in volta di 4 anni, fino alla comunicazione di recesso da parte di uno dei soggetti.

Durata differente o più breve

La previsione di un termine più breve o la mancata indicazione di un termine comportano la nullità della clausola e l’applicazione automatica del termine minimo previsto dalla legge. Gli accordi territoriali possono prevedere contratti più lunghi rispetto alla durata fissata dalla legge, bilanciando la durata con aumenti del canone.

Allo stesso modo, deve ritenersi nulla la clausola con la quale il conduttore rinunci preventivamente al rinnovo automatico del rapporto alla prima scadenza.

Contratto di affitto 3+2: quali caratteristiche?

Il contratto di affitto 3+2, meglio detto “a canone concordato” consente alle parti di stabilire l’entità del canone entro dati termini, con un massimo e un minimo. Le soglie vengono fissate, a livello locale, dalle organizzazioni della proprietà edilizia con quelle maggiormente rappresentative degli inquilini. In mancanza di accordo locale.

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Notevoli e interessanti sono i vantaggi fiscali che discendono per chi opta per tale forma contrattuale, rispetto a quella “di mercato” (il cosiddetto “4+4”). Per il contratto di affitto “concordato”, in regime di cedolare secca, l’aliquota è del 10%, invece, che del 21%. Inoltre, ai fini Imu e Tasi, è possibile beneficiare di una riduzione del 25% della base imponibile.

È obbligatorio utilizzare il modello di locazione a canone concordato predisposto dalla legge per tutto il territorio nazionale (Allegato A – DM Infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2017).

Le parti devono attenersi alle condizioni contenute nel modello stesso e, quanto al canone ed alla durata, devono conformarsi al contenuto dello specifico accordo territoriale. In caso contrario, le previsioni contrastanti vengono sostituite di diritto con quelle di legge e con quelle contenute negli accordi.

In particolare, le parti devono attenersi alle modalità di ripartizione delle spese tra locatore e conduttore stabilite nelle Tabelle ministeriali (Allegato D – DM Infrastrutture e trasporti 16 gennaio 2017). Queste tabelle sono parte integrante dei contratti.

Il locatore deve provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della sua stipula; di tale registrazione il locatore deve dare documentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio (ai fini dell’ottemperanza, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di tenuta della c.d. “anagrafe condominiale”).

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