Cinture di sicurezza: ultime sentenze
Responsabilità civile da incidenti stradali; mancata adozione delle cinture di sicurezza; violazione del Codice della strada; morte del passeggero; risarcimento in favore dei congiunti.
Il conducente deve esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza? L’omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato è una concausa dell’evento dannoso? Per conoscere le risposte a queste e a tante altre domande, leggi le ultime sentenze.
Indice
Sinistro stradale mortale
Il
Cassazione penale sez. IV, 27/09/2022, n.39136
Quando è escluso il risarcimento?
L’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza deve qualificarsi come condotta eziologicamente capace di causare l’evento dannoso (nella specie, la Corte ha sottolineato che qualora fossero stati correttamente utilizzati i presidi di sicurezza personale, previsti come obbligatori anche per i sedili posteriori dall’art. 172 c.d.s., la figlia della danneggiata non si sarebbe potuta protendere in avanti al punto da impattare col capo della madre).
Tribunale Lecce sez. I, 29/06/2022, n.1992
Sinistro stradale
È onere del danneggiato provare il fatto dannoso e il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa sia inerte, dimostrare altresì che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva
(Nella specie, era stata accertata la condotta colposa della vittima, la quale, guidando oltre i limiti di velocità
Cassazione civile sez. III, 16/05/2022, n.15608
Omicidio colposo e sinistro stradale: il mancato uso della cintura di sicurezza
In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale di per sé ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura – che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la persona offesa – e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto
(In motivazione, la Corte ha precisato che solo ove la condotta di guida dell’agente sia immune da censure il comportamento colposo della vittima determina il venir meno della responsabilità del primo, divenendo l’azione di questi una mera occasione e non già la causa o la concausa dell’evento mortale, essendo necessario affinché si spezzi il nesso eziologico che si venga ad originare un processo causale che, anche se non completamente avulso da quello su cui si innesta, sia connotato dall’atipicità assoluta ed eccezionale, sì da dare luogo a conseguenze del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta).
Corte appello Taranto, 18/03/2022, n.232
Omicidio colposo conseguente a sinistro stradale
In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza, non vale di per sé a escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura, che, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima, e l’evento, non potendo considerarsi abnorme né del tutto imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza.
Tribunale Cassino, 17/01/2022, n.1668
Lesioni personali stradali: responsabilità di entrambi i conducenti
È applicabile l’ottavo comma del reato di
Tribunale Taranto sez. I, 03/12/2021, n.1852
Il conducente deve far indossare al passeggero la cintura di sicurezza
Il conducente è tenuto a controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e di sicurezza, esigendo che il passeggero indossi la cintura di sicurezza fino a rifiutarne, in caso di sua renitenza, il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia.
Cassazione penale sez. IV, 09/02/2021, n.9760
Condanna del conducente per il reato di omicidio colposo
Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di sua renitenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia e ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna del conducente per il reato di omicidio colposo in danno della persona trasportata priva di cintura di sicurezza).
Cassazione penale sez. IV, 10/11/2020, n.32877
Circolazione in condizioni di insicurezza
Qualora la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all’azione o omissione, non solo del trasportato ma anche del conducente, tenuto, prima di iniziare o proseguire la marcia, a controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza, fra costoro si forma il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell’altro ed accettazione dei relativi rischi. Di talché, si verifica un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, ossia di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento).
In tale situazione, a parte l’eventuale responsabilità verso terzi ex art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043,2056,1227 c.c., anche il pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell’incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell’ambito dell’indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Corte appello Napoli sez. VIII, 23/10/2020, n.3632
Omesso uso delle cinture di sicurezza e risarcimento del danno
L’omesso uso delle cinture di sicurezza – a seconda dell’efficienza causale che ha avuto nella produzione delle lesioni – esclude in toto ovvero riduce il diritto al risarcimento in misura corrispondente all’apporto da esso fornito al verificarsi dell’evento dannoso, a condizione che, chi invoca l’omesso uso delle cinture, dia concreta prova di tale circostanza e del fatto che l’uso corretto delle cinture, se adottato, avrebbe, con elevata credibilità, razionalmente evitato o ridotto il danno.
Corte appello Reggio Calabria, 16/10/2020, n.667
La responsabilità del conducente
L’obbligo del rispetto dell’adozione delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa della marcia, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto (fattispecie relativa alla responsabilità del conducente di una vettura riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo ai danni dei una minore che, seduta sul sedile posteriore senza essere assicurata con le apposite cinture di sicurezza, era stata sbalzata fuori dall’abitacolo a seguito dell’urto, determinato da un tamponamento da parte di altro veicolo).
Cassazione penale , sez. IV , 17/09/2020 , n. 32864
Incidente stradale senza cinture di sicurezza: la riduzione del risarcimento
È legittima la riduzione del risarcimento per il terzo trasportato se la dinamica dell’incidente permette di presumere il concorso di colpa per non aver indossato la cintura di sicurezza.
Cassazione civile sez. III, 22/06/2020, n.12109
La ricostruzione dell’incidente
In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico -giuridico (confermata la decisione dei giudici del merito che avevano diminuito del 30% il risarcimento spettante alla vittima di un sinistro, atteso che al momento dell’impatto non indossava la cintura di sicurezza).
Cassazione civile sez. VI, 27/08/2019, n.21747
Mancato uso delle cinture di sicurezza e morte del passeggero
In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8443
Omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato e risarcimento
L’omesso uso delle cinture di sicurezza del trasportato non è causa esclusiva del danno, ma concorrente alla condotta colposa nella conduzione del veicolo. Di detta concausa ne risponde, oltre al trasportato, nuovamente il conducente.
Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n.2531
Guida senza cintura di sicurezza e patologia
In tema di violazione alle norme sulla circolazione stradale, qualora il conducente, trovato alla guida dalla Polizia municipale senza cintura di sicurezza allacciata, non faccia alcun riferimento alla specifica patologia (che potrebbe giustificare la guida senza cintura di sicurezza) durante la redazione del verbale, viola l’art. 172, commi 1 e 10 c.d.s..
Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, n.31264
Esenzione dall’obbligo di indossare le cinture di sicurezza
Qualora non sia sufficientemente provata l’esistenza del caso fortuito, ai sensi dell’art. 141 C.d.A. il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di
In ogni caso, l’art. 172 del d.lg. n. 209 del 2005 integra una disposizione di ordine speciale tesa a regolare una specifica attività lavorativa “pericolosa” in ordine al rispetto dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza in una logica di bilanciamento con evidenti interessi di altra natura, come il consentire una più pronta reazione degli addetti alla vigilanza anche nel loro stesso interesse nel caso di attacchi al furgone o al mezzo vigilato. Tale normativa, pertanto, prevale sull’obbligo generale di cui all’art. 2087 c.c.
Tribunale Verona sez. I, 29/05/2018, n.1226
Omicidio colposo conseguente a sinistro stradale
In tema di
Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, sul rilievo che risultava accertata la “causalità della colpa“, intesa come introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, essendosi ricondotto l’incidente alla velocità eccessiva tenuta dall’imputato che gli aveva impedito di
Cassazione penale sez. IV, 26/04/2018, n.24379
Opposizione al verbale di violazione del Codice della strada
In tema di opposizione al verbale di violazione del codice della strada se il sanzionato si oppone al verbale di contestazione proponendo querela di falso, il rischio del mancato raggiungimento della prova del fatto, nella specie la falsità dell’attestazione del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, deve essere addossato nei confronti «di chi il fatto allega» e non nei confronti «di chi il fatto contesta».
Cassazione civile sez. II, 17/01/2018, n.1014
Condotta dell’automobilista e sinistro stradale mortale
In tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, il mancato uso, da parte della vittima, della cintura di sicurezza non vale, di per sé, ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del conducente di un’autovettura – che, violando ogni regola di prudenza e la specifica norma del rispetto dei limiti di velocità, abbia reso inevitabile l’impatto con altra autovettura sulla quale viaggiava la vittima – e l’evento, non potendo considerarsi abnorme, né del tutto imprevedibile, il mancato uso delle cinture di sicurezza.
Cassazione penale sez. IV, 02/05/2017, n.25560
Conducente del veicolo: deve esigere che il passeggero indossi la cintura?
Le regole di comune diligenza e prudenza impongono al conducente del veicolo di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, anche a costo di rifiutarne il trasporto o di non avviare la marcia, indipendentemente dall’obbligo e dalla sanzione amministrativa a carico del trasportato.
Cassazione penale sez. IV, 09/02/2017, n.11429
Omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato
L’omesso uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato può considerarsi concausa dell’evento dannoso solo quando rispetto a quest’ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale. Pertanto, il mancato utilizzo di cinture di sicurezza può essere invocato ai fini di ridurre la misura del risarcimento solo ove sia provato che quell’uso avrebbe ridotto, o addirittura eliminato in radice, il danno.
(Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova né che le vittime non indossassero le cinture al momento del sinistro, né che l’omissione di tale cautela avesse causato o concausato la morte, né la Corte ha potuto desumere altrove dette circostanze, stante la violenza dell’urto tra i mezzi, la gravità del sinistro e l’assenza di qualsiasi riferimento in ordine all’uso delle cinture nel rapporto delle autorità intervenute e nelle consulenze in atti).
Corte appello Firenze sez. II, 19/01/2017, n.110
Mancato uso delle cinture di sicurezza: è ridotto il risarcimento?
Va confermata la decisione dei giudici del merito i quali hanno ritenuto che dal fatto noto che la vittima avesse patito ferite al volto, potesse risalirsi ex art. 2727 c.c. al fatto ignoto che non avesse allacciato le cinture di sicurezza, in virtù del rilievo che le ferite al volto non potevano avere altra plausibile causa che l’impatto contro le parti interne dell’abitacolo, favorito dal mancato uso dei sistemi di ritenuta, con ciò riducendo l’importo del risarcimento dovutole.
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2016, n.22351
Incidente stradale con esito mortale: concorso del danneggiato
Accertata la responsabilità del conducente per un incidente stradale con esito mortale per il conducente e per il passeggero, costituisce comportamento colposo di quest’ultimo, che influisce sulla quantificazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la mancata adozione delle cinture di sicurezza.
Nel verificare l’incidenza di tale condotta sulla liquidazione del danno il giudice deve valutare, sulla base di leggi medico scientifiche, le possibili conseguenze che il sinistro avrebbe comportato qualora le cinture di sicurezza non fossero risultate a riposo.
Deve, inoltre, tenere in considerazione che costituisce un obbligo di protezione a carico del conducente assicurarsi che il passeggero, durante il trasporto, abbia le cinture allacciate.
La parte soccombente, se condannata anche al pagamento delle spese processuali di controparte, non può usufruire dei vantaggi economici derivanti dall’ammissione al gratuito patrocinio di parte vincitrice, ovvero la liquidazione delle spese del difensore in misura dimezzata e l’anticipazione delle stesse da parte dello Stato.
Tribunale Milano sez. XI, 11/10/2016, n.11155