Tari: come si calcola la superficie catastale?

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Autore: Redazione

24 luglio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo dell’imposta sui rifiuti.

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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a un recente interpello [1], come si calcola la superficie catastale ai fini del pagamento della Tari, l’imposta sui rifiuti.

La legge [2] stabilisce che la superficie assoggettabile a Tari è pari all’80% della superficie catastale, quantificata con i criteri indicati nell’allegato C del Dpr 138/98.

Nelle visure catastali compaiono due superfici, una totale ed una «totale escluse aree scoperte». In visura catastale si precisa anche che per aree scoperte si intendono le «superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti».

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Secondo l’Agenzia delle Entrate, dunque, la superficie catastale da prendere in considerazione ai fini dell’assoggettamento alla Tari, è la superficie totale comprese quindi le aree scoperte, che vengono conteggiate non per intero, ma in percentuale a secondo del tipo di destinazione.

L’ufficio ricorda che la superficie catastale degli immobili è data dalla somma:

In più, la somma dei contributi ponderati dei “vani accessori a servizio indiretto dei vani principali”, dei “balconi, terrazze e simili” e della “area scoperta o a questa assimilabile” non può superare il 50% della superficie dei “vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali”.

Oggi, il Comune deve assoggettare le abitazioni sulla base della superficie calpestabile, mentre l’utilizzo dell’80% della superficie catastale è utilizzabile solo in sede di accertamento, in assenza di dichiarazione di parte. In altre parole, in presenza di superficie calpestabile è precluso l’utilizzo della più ampia superficie catastale.

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