Divieto di parcheggio in area condominiale

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Autore: Redazione

25 luglio 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Se c’è un divieto di sosta messo in uno spiazzo condominiale cosa succede all’estraneo che vi lascia l’auto? Può subire multe o l’arrivo del carro attrezzi?

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In alcune zone d’Italia, chi parcheggia l’auto laddove non dovrebbe (ad esempio davanti a un passo carrabile o in modo da ostruire l’accesso a un garage) sa che, il giorno dopo, troverà uno sfregio sulla carrozzeria. Qualcuno più educato e contrario agli atti di vandalismo, lascia sul tergicristalli un foglio con un messaggio di disappunto. Poche volte si usa la giustizia ordinaria che, in caso di passaggio bloccato alla proprietà privata, consente di sporgere una querela per violenza privata. Lasciare l’auto in modo da ostacolare l’accesso o l’uscita dal cancello altrui costituisce un reato e consente di farsi giustizia chiamando i carabinieri.

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Quando si tratta di un condominio, invece, può succedere che, nello spiazzo antistante il palazzo, sconosciuti automobilisti lascino la propria macchina per qualche ora. Alcune volte tali comportamenti sono giustificati dalla necessità di recarsi presso le attività commerciali poste al piano terra (ad esempio negozi, supermercati, ludoteche e palestre). In altri casi, però, è solo un espediente per trovare parcheggio nelle ore di punta. Non manca l’ospite del condomino che si avvale dello spazio riservato ai proprietari per fare una visita di cortesia.

Per contrastare tali comportamenti, l’amministratore fa issare un palo con il divieto di parcheggio in area condominiale

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. Ma che valore ha un tale avviso? Cosa rischia chi viola la prescrizione? È possibile subire una multa o, peggio, la rimozione del veicolo ad opera del carro attrezzi? Cerchiamo di fare il punto sulla questione.

Di chi è la proprietà del parcheggio condominiale?

Un cortile condominiale non è una strada pubblica, a meno che qualsiasi automobilista vi possa transitare, come nel caso di uno slargo adibito a ospitare le auto di quanti vogliono recarsi in un supermercato o in un centro commerciale

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[1].

Il primo aspetto che bisogna valutare è quello relativo alla proprietà dello spiazzo. Anche se sottostante il palazzo, non sempre appartiene al condominio. In buona parte dei casi, specie se si tratta di un’area ricavata dalla strada principale, l’area è del Comune che ne riconosce il diritto d’uso ai condomini. Il che significa che, in spazi di questo tipo, è consentito parcheggiare liberamente, lasciando solo liberi i passi carrabili e i posti riservati ai disabili.

Purtroppo non è sempre facile ricostruire la titolarità del cortile. A volte, infatti, neanche gli stessi condomini sanno bene come stanno le cose e sono necessarie approfondite ricerche al catasto e alla conservatoria dei registri immobiliari. Una cosa è certa: se lo spiazzo appartiene al condominio, troverai molto spesso il cartello con su scritto

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proprietà privata.

In ipotesi di questo tipo, cosa rischi se, noncurante dell’avviso, lasci parcheggiata la tua auto?

Parcheggiare la macchina nella proprietà privata di un condominio: cosa rischio?

Quando non si tratta del suolo pubblico, non operano le norme sul codice della strada (vien fatta salva solo la copertura assicurativa in caso di incidenti). Per cui, chi lascia l’auto su uno spazio privato non rischia una multa da parte della polizia municipale. Polizia che non può essere neanche chiamata per usare il carro attrezzi, trattandosi di una misura consentita solo nei confronti di chi viola il divieto di sosta imposto dal Comune. Né possono essere applicate le sanzioni previste dal regolamento condominiale (che possono arrivare a 200 euro o, in caso di recidiva, a 800 euro): queste infatti si applicano alle violazioni commesse dai soli condomini. È solo su questi che il regolamento interno ha “giurisdizione”.

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Bisogna però stare ugualmente attenti: se si lascia la macchina parcheggiata in un box riservato al condomino (perché contrassegnato dalle strisce di delimitazione) oppure dinanzi al garage altrui si rischia una condanna penale per il reato di violenza privata.

La giurisprudenza ha più volte detto che occupare un parcheggio riservato è reato: chi ostruisce il passaggio a un’auto, parcheggiando la propria in modo incivile tanto da non lasciarla passare, fa scattare il reato di violenza privata [2], con possibilità perfino di chiedere il risarcimento del danno [3].

Un’altra soluzione offerta dal codice penale per chi lascia prolungatamene l’auto all’interno della proprietà privata è una denuncia per il reato di

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invasione di terreni altrui.

Il più delle volte chi lascia la propria auto all’interno di una strada condominiale privata lo fa occasionalmente e, di solito, non ritorna più nello stesso posto o, se lo fa, ciò succede saltuariamente. Ma quando il comportamento è sistematico (si pensi al dipendente di un’azienda che, non trovando parcheggi in strada, sfrutta ogni giorno un cortile privato posto nelle adiacenze), se con un avvertimento scritto (il classico foglietto sul parabrezza) l’automobilista non dovesse adeguarsi alle richieste del condominio allora si potrebbe pensare alla querela.

Che valore ha il cartello “divieto di parcheggio” posto dal condominio?

Consapevoli del fatto che adire la giustizia per questioni di piccolo conto non è sempre conveniente, alcuni condomini delegano l’amministratore ad apporre un cartello sul limite del cortile con su scritto:

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proprietà privata, divieto di parcheggio. Che valore ha tale avviso? Non costituisce un obbligo o un divieto ma piuttosto una semplice “linea di demarcazione”: l’amministratore infatti non ha il potere di dettare prescrizioni nei confronti della collettività, né tantomeno di irrogare sanzioni. Si tratta quindi, più che altro, di una comunicazione al pubblico che serve anche per mettere in allarme gli estranei dal rischio di una querela.

Ancor di più avrebbe meno valore un eventuale cartello apposto dall’amministratore o da un singolo condomino con la scritta divieto di sosta. Solo il Comune ha il potere di disciplinare le aree a divieto e, per comprendere se si tratta di un segnale regolamentare, si potrà osservare sul retro dello stesso gli estremi della delibera municipale che ne autorizza l’affissione. Solo se si tratta di un “divieto ufficiale” quindi si rischia una contravvenzione stradale.

E che dire dei cartelli «sosta consentita solo ai clienti degli esercizi commerciali»? Stesso discorso: si tratta, indirettamente, di un divieto a parcheggiare nell’area privata che non ha alcun valore nei confronti del pubblico, almeno dal punto di vista amministrativo. Beninteso, non che sia lecito occupare gli spazi di proprietà dei condomini ma la tutela che la legge accorda a questi ultimi è così limitata (cioè solo in presenza dei presupposti di reato) che di fatto l’amministratore e i singoli condomini non hanno modo di intervenire prontamente contro il parcheggiatore abusivo e, a volte, rinunciano a qualsiasi forma di azione legale.

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