Datore di lavoro può obbligare al vaccino?
Il dipendente può essere obbligato alla vaccinazione dal proprio datore di lavoro? Cosa succede se il lavoratore rifiuta il vaccino? Cosa dice la legge?
Il lavoro e la salute sono due diritti costituzionalmente garantiti: nella nostra carta fondamentale, infatti, c’è scritto, da una parte, che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme [1] e, dall’altra, che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività [2]. A tal ultimo proposito, la Costituzione dice anche che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge; ciò significa che si potrebbe essere obbligati per legge ad assumere un farmaco o a sottoporsi ad una cura. Questi due aspetti, cioè il lavoro e la salute, si incontrano nell’argomento di cui ti vorrei parlare, riassumibile in questo interrogativo:
In pratica, si tratta di capire se un datore può costringere il proprio dipendente a sottoporsi ad un trattamento medico anche contro la propria volontà. È possibile ciò? Quali conseguenze ci sono per il datore e per il lavoratore nel caso in cui questi si rifiuti? Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme se il datore di lavoro può obbligare il dipendente a vaccinarsi.
Indice
Datore di lavoro: quali obblighi nei confronti del dipendente?
Secondo il Codice civile [3], l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro.
In pratica, è un preciso obbligo del datore far sì che il dipendente possa lavorare all’interno di un ambiente non pregiudizievole al proprio benessere psico-fisico, adottando tutte le misure idonee a perseguire tale scopo.
Inoltre, il datore di lavoro deve attenersi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro [4], la quale impone precisi obblighi di prevenzione a carico del datore: non a caso, questi è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica.
Il dipendente può essere obbligato al vaccino?
Il datore di lavoro deve tutelare la salute (espressa in ogni sua forma, fisica, psichica e morale) del proprio dipendente, secondo quanto previsto dalla legge. Ebbene, sappi che tra questi obblighi c’è anche quello di far vaccinare i lavoratori che prestano la propria opera alle sue dipendenze.
È la legge [5] a stabilire che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali la messa a disposizione di vaccini per i dipendenti che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente.
Pertanto, alla domanda “il datore di lavoro può obbligare al vaccino?” dobbiamo rispondere positivamente: il vaccino, infatti, rientra tra quelle forme di tutela della salute del dipendente a cui il datore stesso è obbligato, nei casi tassativamente previsti dalla legge.
L’obbligo del vaccino per il dipendente deriva dal corrispondente obbligo che ha per legge il datore di preservare la salute del proprio lavoratore. Ciò significa che, se il datore non fa vaccinare il proprio dipendente, incorre egli stesso in una responsabilità per violazione di un obbligo di legge.
Quali lavoratori devono vaccinarsi?
L’obbligo di vaccinarsi sussiste solamente nei casi stabiliti dalla legge. Ciò significa che un datore di lavoro non potrà mai obbligare un dipendente ad effettuare un vaccino se non vi fosse una precisa disposizione di legge a riguardo.
A solo titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune categorie di lavoratori che sono obbligati al vaccino:
ANTITETANICA [6] | Lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, lavori degli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, addetti alla manipolazione dell’immondizia, addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. |
ANTIEPATITE B [7] | Personale sanitario di nuova assunzione nel servizio sanitario nazionale e personale del servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di contagio. |
ANTITUBERCOLARE [8] | Personale sanitario con test tubercolinico negativo che operi in ambienti sanitari ad alto rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che operi in ambienti ad alto rischio e che non possa, in caso di cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, per controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici. |
Cosa succede se il lavoratore rifiuta il vaccino?
Abbiamo detto che il datore di lavoro deve sempre preservare il
Abbiamo detto nell’introduzione che nessuno può essere obbligato a sottoporsi ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge. Il lavoratore, dunque, deve sottoporsi a vaccinazione laddove la legge lo preveda. Peraltro, la Corte di Cassazione ha ricordato che le misure di sicurezza vanno attuate dal datore di lavoro anche contro la volontà del lavoratore [9].
In quali conseguenze incorre se il lavoratore decide di non vaccinarsi, pur sussistendo un tale obbligo impostogli dal datore, in ossequio a quanto stabilito dalla legge? Ebbene, il datore sarebbe giustificato ad assegnare il lavoratore inadempiente a mansioni diverse, dalle quali non può derivare un pericolo per la salute, pericolo che sarebbe scongiurato se si fosse vaccinato.
In altre parole, il datore di lavoro non può adibire il lavoratore a lavorazioni a rischio
Pertanto, in tal caso, così come per le altre misure di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di richiamare anche disciplinarmente il lavoratore che rifiutasse la vaccinazione. Diversamente, infatti, qualora si concedesse al lavoratore l’arbitraria possibilità di rifiutare la vaccinazione, si creerebbe un “cortocircuito normativo” che implicherebbe il sorgere di una responsabilità in capo al datore il quale, come abbiamo detto, ha l’obbligo di tutelare la salute dei suoi dipendenti.
Rifiuto per motivi di salute
Nel caso in cui il lavoratore rifiutasse il vaccino per comprovate ragioni di salute (ad esempio, per via di un’intolleranza oppure per timore degli effetti collaterali) debitamente certificate (cosiddetto
Tuttavia, v’è da considerare un ulteriore aspetto: l’impossibilità, medicalmente comprovata, del lavoratore a sottoporsi alla vaccinazione prevista per legge potrebbe sfociare nella conseguente dichiarazione di non idoneità del lavoratore medesimo.
L’individuo che vuole essere assunto in una fabbrica come metalmeccanico ma che, allo stesso tempo, non vuole o non può vaccinarsi, potrebbe essere dichiarato non idoneo per quel lavoro.