Casco a scodella: è legale ed omologato?

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Autore: Redazione

01 agosto 2019

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Casco Dgm: il risarcimento dell’assicurazione per le lesioni al volto, multe, sanzioni accessorie e decurtazione punti patente per chi usa il casco a scodella.

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È bello, dinamico, leggero e, soprattutto, evita di sudare nei mesi estivi. Ma è lecito? Stiamo parlando del cosiddetto casco a scodella, quello cioè che non copre tutta la testa ma solo la parte superiore del cranio. Lo si vede spesso indosso ai motociclisti e ai conducenti di scooter, ma ancor di più ai ciclisti e agli skaters. Se è in vendita, si potrebbe ritenere, che deve essere per forza legale ed omologato. Invece, la Cassazione ha, di recente [1], fornito un parere differente. Le conseguenze si fanno sentire anche in termini di risarcimento del danno, da parte dell’assicurazione, in caso di incidente stradale.

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Alla Suprema Corte è stato chiesto se il casco a scodella è legale ed omologato. Per comprendere le motivazioni dei giudici è, tuttavia, necessario fare un passo indietro.

Casco Dgm, a padella o scodella: qual è?

Si chiama propriamente «casco DGM» ma, dai più, è chiamato anche casco a padella o a scodella.

Per capire qual è il casco a scodella non c’è niente di meglio che un confronto fotografico. Qui sotto potrai vedere alcune immagini che ritraggono un tipico casco a scodella.

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Questo è, invece, il casco tradizionale che devono indossare i motociclisti.

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La differenza, come puoi notare, è sostanziale. Il primo è molto più ridotto e non protegge tutto il cranio. Il secondo, invece, copre tutto il collo fin sotto le orecchie.

Casco a scodella: è legale?

Una legge del 2010 [2] ha messo al bando il casco a scodella. Pertanto, tale dispositivo di sicurezza non può più essere utilizzato sui ciclomotori e motocicli. Anche gli

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scooter di minore cilindrata non ammettono l’impiego del casco a padella.

Chi può usare il casco a scodella?

La legge ammette l’uso del casco Dgm solo per chi va in bicicletta (ordinaria o anche a pedalata assistita), roller-blade, skateboard, overboard, e simili.

Un tempo il casco a scodella era consentito per chi utilizzava i motorini di 50 cc in quanto mezzi che corrono a bassa velocità (inferiore ai 45 km/h). Oggi, invece, anche questo uso è stato vietato. Pertanto se l’etichetta interna riporta la sigla Dgm si tratta di un casco non omologato per moto e motocicli.

Che succede se uso un casco a scodella?

Se devi guidare una moto, uno scooter o un motorino e usi il casco a scodella rischi innanzitutto una

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multa stradale da 74 a 299 euro. In più, ti verranno sottratti 5 punti dalla patente (chiaramente quella relativa alla conduzione del ciclomotore o del motociclo).

Se, sul sellino della moto, dietro di te, ci sono minori senza casco o col casco a scodella, sei tu il responsabile. Se invece sono maggiorenni, delle sanzioni risponderanno solo questi ultimi (evidentemente, però, si potrà applicare solo la sanzione pecuniaria e non la sottrazione dei punti).

Casco a scodella e incidenti stradali

Secondo la Cassazione, l’uso del casco ‘a scodella’ esclude la possibilità di ottenere il risarcimento del danno dall’assicurazione in caso di incidente stradale solo per le lesioni al volto, non anche per quelle alle altre parti del corpo (ad esempio, braccio, gamba, ecc.). Ciò perché bisogna verificare che incidenza ha avuto, nel danno, la

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mancanza di un casco regolamentare.

Silvio è in moto con un casco a scodella. Un’auto lo urta e lo fa cadere a terra. Silvio si frattura una gamba ed è costretto a stare un mese fermo a letto. Silvio otterrà l’integrale risarcimento del danno da parte dell’assicurazione del conducente.

Marco è trasportato dietro alla moto guidata da suo cugino il quale, però, in una manovra maldestra, perde il controllo del mezzo per via della ghiaia presente a terra, scivola e cade. Marco, che indossava un casco a scodella, viene portato all’ospedale dove gli viene diagnosticato un trauma cranico, una serie di lesioni al volto e alle spalle. Marco ottiene il risarcimento dall’assicurazione del cugino solo per i danni al corpo ma non per quelli al viso che, se avesse indossato un casco regolamentare, sarebbero stati evitati.

La Cassazione conferma: l’uso del casco a scodella impedisce il risarcimento integrale da parte dell’assicurazione quando le lesioni al volto potevano essere evitate con l’uso di un casco regolare. Quindi, dalla misura dell’indennizzo da versare al danneggiato, vanno sottratte solo le voci relative al danno cerebrale o al viso. Affermano i Supremi giudici: «Sono risarcibili solo le lesioni diverse da quelle al volto, ossia le lesioni alla spalla e al corpo» subite dalla persona in sella al motociclo.

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