Contestazione ctu: ultime sentenze

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Autore: Redazione

08 febbraio 2022

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Specifici motivi di contestazione; chiarimenti forniti dal consulente tecnico d’ufficio; diritto al compenso del ctu.

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Le contestazioni al ctu non devono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell’elaborato peritale.

Consulenza tecnica d’ufficio

In tema di contestazioni ad una CTU, in assenza di tempestiva eccezione, il vizio risulta sanato, il termine non muta neppure nel caso in cui la contestazione ad una relazione di consulenza tecnica d’ufficio riguardi il merito dell’indagine peritale, ossia si lamenti la non condivisibilità sul piano tecnico delle conclusioni raggiunte dall’ausiliare del giudice, in quanto necessitanti di un supplemento di indagini. E’ il caso, frequente nella pratica, e quasi ‘fisiologico’ nella dinamica processuale, in cui una delle parti, e verosimilmente quella la cui ricostruzione fattuale non risulti avvalorata dagli esiti della perizia, contesti tali esiti, non per ragioni legate all’irritualità del sub -procedimento, ma, sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal proprio perito, per la qualità intrinseca, ovvero per la pretesa insufficienza dell’indagine.

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Corte appello Venezia sez. I, 28/04/2021, n.1272

Elaborato del ctu: richiesta di integrazione

Nel corso del giudizio di merito il giudice può riconvocare il consulente d’ufficio per domandargli l’integrazione del proprio elaborato. Tuttavia laddove la parte abbia trascurato di provvedere tempestivamente alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può contestare una carenza della consulenza negli scritti successivi e, in particolare, per la prima volta in sede di appello o legittimità. Infatti le contestazioni a una consulenza tecnica d’ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto e sono dunque soggette al termine di preclusione di cui dell’art. 157, comma 2, c.p.c., dovendo conseguentemente essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.

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Corte appello Venezia sez. I, 02/02/2021, n.205

Contestazione a una ctu: quando?

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica di ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui all’art. 157,2 comma, c.p.c., dovendo pertanto dedursi, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.

Corte appello Reggio Calabria sez. I, 29/01/2021, n.60

Contestazione ctu in appello

Il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata nel caso in cui aderisca alle elaborazioni del consulente tecnico quando queste non siano state contestate in modo specifico dalle parti in corso di causa. In caso di assenza di osservazioni critiche alla consulenza nel primo grado di giudizio, in sede di impugnazione contestazioni alla CTU sono ammissibili ove facciano valere vizi procedimentali non introducendo però fatti nuovi nel processo.

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Corte appello Napoli sez. IV, 17/02/2020, n.728

Come contestare le conclusioni del ctu

Premesso che nel giudizio a cognizione piena l’art. 445 bis comma 5 c.p.c. prevede che nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione, non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.

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I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell’elaborato peritale, dovendosi evidenziare l’errore tecnico commesso dal consulente dell’Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.

Tribunale Roma sez. lav., 29/03/2019, n.3140

Contestazione alle conclusioni formulate dal ctu

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., l’inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio instaurato a seguito della contestazione alle conclusioni formulate dal c.t.u. nella prima fase non è in contrasto con la Carta costituzionale, che non prevede la pluralità dei gradi di giudizio (fatta eccezione per i provvedimenti in materia di libertà personale), né con l’art. 6 della CEDU, che consente limitazioni di accesso alla tutela giurisdizionale in presenza di motivate ragioni, quali, nella specie, la deflazione del contenzioso ed il contenimento dei tempi processuali, finalità quest’ultima

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di rango costituzionale, ai sensi dell’art. 111, e sovranazionale, in applicazione dello stesso art. 6 CEDU.

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n.3670

Procedimento contenzioso

L’accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.

Con riferimento a quest’ultima, dunque, se una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova

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fase contenziosa, ancora limitata ”solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).

Tribunale Catania sez. lav., 17/12/2018, n.5194

Contestazione delle conclusioni del Ctu

In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., al termine per il deposito in cancelleria della dichiarazione di contestazione delle conclusioni del CTU di cui al comma 4, trova applicazione l’art. 155, comma 5, c.p.c., trattandosi di “atto processuale” che si svolge fuori dall’udienza, condiziona l’accesso alla fase a cognizione piena e perfeziona il momento dal quale si computa il termine di trenta giorni per il successivo deposito del ricorso introduttivo del giudizio; ne consegue che, se il suddetto termine scade nella giornata del sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c..

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Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.24408

Contestazione del ctu: modalità e termini

L’art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo.

Quest’ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio­sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.

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Tribunale Frosinone sez. lav., 03/10/2018, n.823

Diritto al compenso del ctu

La richiesta di chiarimenti al consulente tecnico d’ufficio, imposta dall’incompletezza iniziale degli accertamenti svolti, non giustifica il diritto dell’ausiliario ad un autonomo compenso.

Cassazione civile sez. II, 25/10/2016, n.21549

Consulente tecnico d’ufficio e richiesta di autonoma liquidazione

Va rigettata la richiesta di autonoma liquidazione presentata dal ctu per dei chiarimenti forniti, qualora gli stessi sono già ricompresi nell’incarico originario (e non sono oggetto di incarico suppletivo).

Tribunale Nola sez. II, 05/09/2014

Chiarimenti resi al ctu

Sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell’istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove espletati in altri giudizi; le sentenze rese in altri giudizi civili o penali, comprese le sentenze di patteggiamento; le perizie stragiudiziali; i chiarimenti resi al c.t.u., le informazioni da lui assunte, le risposte eccedenti il mandato e le c.t.u. rese in altri giudizi fra le stesse od altre parti.

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Tribunale Reggio Emilia sez. II, 02/07/2014, n.1000

Giustizia amministrativa: prove e poteri del giudice

Nel processo avente ad oggetto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità con esiti invalidanti sofferta dal pubblico dipendente il Tribunale è autorizzato a chiedere chiarimenti al Consulente tecnico d’ufficio da lui stesso nominato, ma non anche a sindacarne dal punto di vista tecnico l’opinione circa l’esistenza e la percentuale di invalidità permanente da riconoscere.

T.A.R. Ancona, (Marche) sez. I, 09/01/2013, n.2

Competenza e giurisdizione

Rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d’Ufficio sulla relazione già depositata, ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini sostituendo l’ausiliare del Giudice. L’esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o d’Ufficio, e revocabile ex art. 177, 2° comma, c.p.c., non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

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Cassazione civile sez. I, 23/03/2012, n.4739

Prove atipiche nel giudizio civile

Sono prove atipiche gli scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale, i verbali di prova espletati in altri giudizi, le sentenze rese in altri processi, gli atti dell’istruttoria penale od amministrativa, i chiarimenti resi al c.t.u. o le informazioni da lui assunte e le risposte da lui fornite al di fuori del mandato, le perizie stragiudiziali.

Tribunale Ivrea sez. lav., 14/05/2008, n.73

Consulente tecnico d’ufficio ­e ­compenso

In relazione alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono un’attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un’attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in relazione ad essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Cassazione civile sez. III, 02/03/2006, n.4655

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