Pensione inabilità Inps: ultime sentenze
Erogazione della pensione Inps in favore dei ciechi; requisito sanitario e requisito contributivo.
Indice
Pensione d’inabilità
In materia di pensione d’inabilità o di assegno d’invalidità, rispettivamente previsti, a favore degli invalidi civili (totali o parziali) dagli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, il cosiddetto requisito economico ed il requisito dell’incollocazione integrano (diversamente da quello reddituale per le prestazioni pensionistiche dell’I.N.P.S.) un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio è, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito economico; per converso, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sul requisito economico) e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile o rilevabile per la prima volta anche in appello ed è censurabile con ricorso per cassazione, la decisione – espressa o implicita – in ordine alla sussistenza dello stesso requisito economico o dell’incollocazione, deducendo, con riguardo al caso di decisione implicita, il vizio di omesso esame di un punto decisivo.
Cassazione civile sez. lav., 14/10/2022, n.30250
Pensione di inabilità: trattamento di dati sanitari
Costituisce illecito trattamento di dati sanitari, operato dal Comune, la comunicazione all’Inps di copia integrale del verbale della visita medica eseguita da un suo dipendente, ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, recante, oltre alla valutazione medico legale circa l’idoneità all’impiego, anche altri dati personali che, in quanto relativi alla diagnosi, agli esami obiettivi e agli accertamenti clinici e strumentali svolti, nonché a informazioni anamnestiche, non possono ritenersi indispensabili al buon esito del procedimento e, quindi, devono essere oscurati.
Cassazione civile sez. I, 28/03/2022, n.9919
Condizioni per l’erogazione della pensione
La pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui alla l. 10 febbraio 1962, n. 66, artt. 7 e 8, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38 Cost., comma 1, con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui alla l. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia la L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 68, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S., sia il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8, comma 1 bis, convertito con modificazioni in L. 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione I.N.P.S. in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica.
Corte appello Palermo sez. lav., 21/02/2022, n.103
Nozione di inabilità
Ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, si considerano inabili le persone che, a causa di un’infermità o di un difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Con l’ulteriore precisazione che per ‘assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa’ deve intendersi un’impossibilità determinata dalla infermità o dal difetto fisico o mentale, escludendo dunque l’impossibilità nel caso in cui il soggetto possa impiegare le energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità ed alle sue generali attitudini.
Corte appello Bari sez. lav., 01/10/2021, n.1606
Requisiti reddituali
Il requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità di cui all’art. 12 l. n. 118 del 1971 deve essere accertato con riferimento all’anno di decorrenza della prestazione, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall’invalido ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell’art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76 del 2013 (conv. con modif. in l. n. 99 del 2013), poiché, a decorrere da tale data, la disposizione da ultimo indicata ha attribuito rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare.
Cassazione civile sez. lav., 06/04/2021, n.9238
Pensione di inabilità: assume rilievo il solo reddito personale dell’invalido
Ai fini della sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della l. n. 118 del 1971, l’art. 10, comma 5, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. in l. n. 99 del 2013, secondo cui assume rilievo il solo reddito personale dell’invalido e non più quello degli altri componenti il nucleo familiare, trova applicazione, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, anche alle domande amministrative già presentate ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore, limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione e con esclusione del pagamento di importi arretrati, sicché, in tali casi, l’erogazione della prestazione spetterà sulla base del reddito personale dal 28 giugno 2013 in poi e sulla base del reddito familiare per il periodo antecedente.
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, n.2517
Soggetto totalmente inabile
È inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, l. 30 marzo 1971, n. 118, censurato per violazione degli artt. 3,38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui attribuisce al soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità di importo pari, nell’anno 2018, ad euro 282,55, nell’anno 2019, ad euro 285,66 e, nell’anno 2020, ad euro 286,81. L’importo mensile della pensione di inabilità è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il “minimo vitale” e non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall’art. 38, primo comma, Cost.
Non rileva in contrario che agli invalidi civili non autosufficienti sia concessa anche l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 l. 11 febbraio 1980, n. 18, atteso che, mentre la pensione di inabilità civile rientra tra le provvidenze destinate al sostentamento della persona, nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, l’indennità di accompagnamento, in quanto diretta a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana ex artt. 2 e 38, primo comma, Cost., costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed “aggiuntiva” rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità.
Non può, però, chiedersi alla Corte costituzionale anche una diretta e autonoma rideterminazione dell’importo della pensione di inabilità, poiché un tale intervento manipolativo invaderebbe l’ambito della discrezionalità, che — nel rispetto del «limite invalicabile» di non incidenza sul nucleo essenziale e indefettibile del diritto in gioco — resta, comunque, riservata al legislatore, cui compete l’individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili (sentt. nn. 31 del 1986, 769 del 1988, 346 del 1989, 88 del 1992, 400 del 1999, 251 del 2008, 80 del 2010, 40 del 2013, 275 del 2016, 166 del 2017, 12 del 2019)
Corte Costituzionale, 20/07/2020, n.152
Diritto alla pensione di reversibilità e accertamento del requisito sanitario
In tema di diritto alla pensione di reversibilità, accertato il requisito sanitario (totale inabilità lavorativa) legittimante l’erogazione della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2 della legge 222/1984, va riconosciuto tale diritto.
Tribunale Catania sez. lav., 08/06/2020, n.1726
L’accertamento dei requisiti socio-economici o extrasanitari
L’accertamento dei requisiti socio-economici o extrasanitari prescritti per ciascun beneficio previdenziale o assistenziale segue soltanto all’eventuale esito positivo dell’accertamento sanitario, non potendo darsi un inutile dispendio dell’azione amministrativa attraverso accertamenti non conseguenti ad una positiva verifica delle condizioni sanitarie richieste dall’ordinamento per fruire di una determinata prestazione (fattispecie relativa al riconoscimento ad una donna la pensione di inabilità civile).
Cassazione civile sez. lav., 05/11/2019, n.28450
Contestazione dell’Inps
In materia di pensione di inabilità di cui all’art 2 della l. n. 222 del 1984, il requisito sanitario e quello contributivo integrano gli unici elementi costitutivi del diritto, mentre i fatti cui si riferiscono i commi 2 e 5 della medesima disposizione ne rappresentano semplici “conditiones iuris”, incidenti sul contenuto e, quindi, sulla decorrenza della prestazione, sicché, verificata la sussistenza dei requisiti per l’insorgenza del diritto, ove l’INPS contesti l’esistenza dei suddetti fatti, il giudice che non giunga al relativo accertamento non può respingere la domanda di erogazione del trattamento, ma deve emettere sentenza di accoglimento, subordinando la decorrenza del beneficio al verificarsi dei fatti in condizione.
Cassazione civile sez. VI, 02/08/2019, n.20829
Liquidazione della pensione di inabilità civile
Qualora l’INPS, esaminato il ricorso e la documentazione allegata, accolga la domanda in autotutela, disponendo la liquidazione della pensione di inabilità civile al richiedente, conformemente alle risultanze dell’accertamento sanitario, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ed in applicazione del principio di soccombenza virtuale, in assenza di motivi di deroga allo stesso, INPS deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore del richiedente.
Tribunale Milano sez. lav., 20/07/2018, n.2090
Quali sono gli elementi necessari per la pensione d’inabilità?
In materia di pensione d’inabilità o di
Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio è, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del solo requisito sanitario per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logicogiuridico della pronuncia) in ordine all’
Cassazione civile sez. VI, 10/05/2017, n.11443
Il diritto alla pensione non reversibile per i ciechi civili
La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all’art. 7 legge n. 66 del 1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge n. 118 del 1971 di conversione del d.l. n. 5 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’art. 68 della legge n. 153 del 1969, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia l’art. 8, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni in legge n. 638 del 1983, che consentono l’erogazione della
Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, n.17398
Pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti e stato di bisogno economico
La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all’art. 7 della l. n. 66 del 1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello
Cassazione civile sez. VI, 03/08/2016, n.16133
Pensione di inabilità: requisiti
In materia di pensione di inabilità di cui all’art 2 della l. n. 222 del 1984, il requisito sanitario e quello contributivo integrano gli unici elementi costitutivi del diritto, mentre i fatti cui si riferiscono i commi 2 e 5 della medesima disposizione ne rappresentano semplici “conditiones iuris”, eventualmente ostative alla erogazione del trattamento economico, sicché, verificata la sussistenza dei requisiti per l’insorgenza del diritto, ove sia stata ritualmente proposta dall’INPS un’eccezione di svolgimento di attività lavorativa da parte dell’assicurato, il relativo accertamento è indispensabile ai fini dell’individuazione della decorrenza della prestazione.
Cassazione civile sez. VI, 03/11/2015, n.22406
Cittadino straniero: la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità
Il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuire l’indennità di accompagnamento, la pensione d’inabilità e l’assegno d’invalidità, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, essendo stata espunta, per effetto delle pronunce della Corte costituzionale n. 306 del 2008, n. 11 del 2009 e n. 187 dei 2010, l’ulteriore condizione costituita dalla necessità della carta di soggiorno (respinta la tesi difensiva dell’Inps che aveva negato ad una cittadina marocchina il riconoscimento dell’assegno di invalidità sull’assunto che al deducente difettasse il requisito del possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 80 comma 19 della legge n. 388 del 2000).
Cassazione civile sez. lav., 11/05/2015, n.9478
Accertamento tecnico preventivo previdenziale
Nel caso di accertamento tecnico preventivo previdenziale proposto in riferimento a due diverse prestazioni e di accertamento del requisito sanitario di una soltanto, ciascuna parte ha interesse a contestare le conclusioni del consulente tecnico e a proporre il ricorso introduttivo del giudizio (nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che, definendo un procedimento avente come oggetto sia la pensione di inabilità civile sia l’indennità di accompagnamento, aveva negato l’interesse dell’Inps a contestare l’accertamento del requisito sanitario della sola prestazione ex lege n. 118 del 1971 e aveva dichiarato l’inammissibilità del successivo ricorso presentato dall’ente gestore ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, c.p.c.).
Cassazione civile sez. lav., 27/04/2015, n.8533
Erogazione pensione Inps e superamento del limite di reddito
La pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) di cui agli artt. 7 e 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell’erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del D.L. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l’art. 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’I.N.P.S., sia l’art. 8, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l’erogazione della pensione I.N.P.S. in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica.
Cassazione civile sez. VI, 12/02/2015, n.2812
Chi può beneficiare della pensione di inabilità civile?
La pensione non reversibile prevista dagli art. 7 e 8 l. 10 febbraio 1962 n. 66, avendo natura di prestazione assistenziale concessa ai maggiorenni ciechi assoluti o ai soggetti di ogni età ciechi parziali che si trovino in stato di bisogno economico, cessa qualora l’assistito superi il limite di reddito previsto per beneficiare della pensione di inabilità civile, non potendo applicarsi l’art. 68 l. 30 aprile 1969 n. 153 e l’art. 8, comma 1 bis, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv., con modificazioni, in l. 11 novembre 1983 n. 638, che consentono l’erogazione della pensione di invalidità Inps in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa divenendo titolari di un reddito da lavoro.
Cassazione civile sez. VI, 11/11/2014, n.24004
Domanda di pensione d’inabilità
È procedibile la domanda di pensione di inabilità ex lege 222/84 non preceduta dall’istanza di accertamento tecnico preventivo, se nella fase amministrativa l’Inps abbia riconosciuto l’incapacità lavorativa totale e abbia contestato esclusivamente il requisito contributivo (nella specie, il tribunale ha accolto la domanda senza procedere ad atti di istruzione, perché l’Inps nel giudizio aveva dismesso il motivo di diniego basato sulla contribuzione e aveva sollevato soltanto una generica eccezione circa il requisito sanitario).
Tribunale Taranto, 22/05/2014
Titolarità della pensione d’inabilità civile
In tema di assistenza pubblica, la disposizione di cui all’art. 8 d.lg. 23 novembre 1988 n. 509 secondo cui alla titolarità della pensione di inabilità civile (art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118) e dell’assegno di invalidità civile (art. 13 della medesima legge) si sostituisce, al compimento dei sessantacinque anni, la titolarità della pensione sociale a carico dell’Inps presuppone che, prima del compimento di detta età, si sia in possesso della prestazione assistenziale, in modo da attuare la “sostituzione”; qualora, invece, non sia titolare di alcun trattamento previdenziale, al compimento dei sessantacinque anni l’interessato in possesso dei requisiti reddituali prescritti, può direttamente chiedere all’Inps l’erogazione della pensione sociale, senza necessità di alcun accertamento sull’esistenza dell’invalidità.
Cassazione civile sez. lav., 19/11/2010, n.23481