Residenza presso amici: si può?
Vorrei trasferire la mia residenza presso amici, assegnatari a vita di alloggio di edilizia popolare. Il comune è recalcitrante. Dovrei fare cumulo sul reddito dell’assegnatario? Con loro non abbiamo vincoli di parentela o coniugio. Gli farei perdere in caso qualche agevolazione sociale, sanitaria? Entrerei nel loro stato di famiglia? Come devo agire?
In linea generale, la persona che ha la stessa residenza di un altro nucleo familiare viene considerata parte della famiglia anagrafica solo è legata a quest’ultima da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. In ogni caso si presume che le persone conviventi sotto lo stesso tetto facciano parte del medesimo nucleo familiare.
È, tuttavia, possibile tenere distinti i due nuclei familiari, occorre presentare un’apposita dichiarazione presso il Comune di residenza, specificando di non avere vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o altri vincoli affettivi con le altre persone conviventi.
Premesso quanto sopra, nel caso degli alloggi popolari eventuali ragioni ostative al riconoscimento della residenza non riguardano la distinzione tra nuclei familiari né i requisiti reddituali dei titolari. Il problema principale riguarda il diritto del soggetto estraneo al nucleo familiare di occupare l’immobile.
Difatti, sul punto, i regolamenti dell’edilizia popolare prevedono la possibilità di ampliare il nucleo familiare o di ospitare temporaneamente una persona estranea al nucleo. L’ospitalità deve essere temporanea e giustificata e deve essere comunicata/autorizzata dall’ente gestore dell’alloggio popolare.
Nel caso specifico, non potendosi applicare la fattispecie dell’ampliamento del nucleo familiare, si consiglia di verificare, non tanto presso il Comune, quanto presso l’ente gestore dell’alloggio, in quali casi e per quanto tempo è possibile occupare l’immobile come ospite e se è possibile trasferirvi la residenza, tenendo distinto il nucleo familiare proprio da quello dei soggetti ospitanti.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone